Covid-19. Chiede di avere la possibilità di scegliere il vaccino Pfizer per la prima dose. Il Tar gli nega il potere di scelta.
Tar Bologna, sez. II, dec., 10 gennaio 2022, n. 7
Presidente Migliozzi
Decreto
per ottenere la prima somministrazione di vaccino anti covid–19 Pfizer (anziché altro vaccino) da parte della AUSL Bologna
Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 61 cod. proc.amm
Premesso che con l'istanza suindicata qui prodotta in data 9 gennaio 2022 (omissis) chiede che questo Tribunale ordini alla AUL Bologna di somministrare al medesimo quale prima somministrazione di vaccino anticovid- 19 la dose di vaccino sub specie Pfizer;
che in particolare, come fatto presente in precedenti richieste rispettivamente del 17/11/2021 e del 30/11/2021 (omissis) vuole che gli venga somministrato il vaccino Pfizer e non altro vaccino (Moderna), essendo a suo dire "sempre stato fatto scegliere ai vaccinandi in prima dose se fare dosi Pfizer o Moderna"
Rilevato che la richiesta di che trattasi non appare meritevole di positivo apprezzamento atteso che la scelta del vaccino a somministrarsi è rimessa unicamente all'autorità sanitaria preposta alla vaccinazione sulla scorta dell'anamnesi e degli altri dati clinici rilevati a carico del soggetto chiamato a sottoporsi alla vaccinazione stessa e tanto ai fini della salvaguardia della salute della persona, nell'alveo dei vaccini autorizzati da AIFA e da ISS e senza che possa configurarsi a priori una sorta di diritto di opzione dell'interessato a vedersi somministrare un determinato tipo di vaccino anziché un altro
Considerato altresì che in sede di operazioni propedeutiche alla materiale somministrazione del vaccino il paziente deve fornire il consenso informato
P.Q.M.
Respinge l'istanza di decreto cautelare ante causam avanzata ai sensi dell'art. 61 c.p.a. nel senso
Ordine che il presente decreto sia comunicato al richiedente, all'AUSL di Bologna e alla Regione Emilia Romagna
16-01-2022 15:00
Richiedi una Consulenza