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Sentenza

Abuso edilizio: come si prova l'ultimazione dei lavori e l'originaria co...
Abuso edilizio: come si prova l'ultimazione dei lavori e l'originaria consistenza di un immobile abusivo?
Cons. Stato Sez. VI, Sent., (ud. 18/07/2022) 20-09-2022, n. 8115


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3070 del 2015, proposto da R.D.L., in proprio e quale coerede del signor S.D.L. e della signora T.S., A.L., M.D.L., P.D.L., quale coerede della signora T.S., C.D.L., quale coerede della signora T.S., L.D.L., quale coerede della signora T.S., tutte rappresentate e difese dall'avvocato Antonio Maria Di Leva, con domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Gian Marco Grez in Roma, corso Vittorio Emanuele II, n.18;

contro

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI-CAPITANERIA DI PORTO DI CASTELLAMMARE DI STABIA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

per la riforma:

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania (Sezione Seconda), n. 4889 del 2014;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero in epigrafe;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 18 luglio 2022 il Cons. Dario Simeoli e udito per la parte appellante l'avvocato Antonio Maria Di Leva, in collegamento da remoto attraverso videoconferenza con l'utilizzo della piattaforma "Microsoft Teams";
Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Ritenuto che il giudizio può essere definito con sentenza emessa ai sensi dell'art. 74 c.p.a.;

Rilevato in fatto che:

- il signor S.D.L., locatario di un immobile sito nel Comune di Massa Lubrense, in località 'Marciano', impugnava il Provv. prot. n. (...) del 4 gennaio 2002, con cui il Capo del Compartimento Marittimo di Castellamare di Stabia aveva ingiunto, ai sensi per violazione degli articoli 55 e 1161 del Codice della Navigazione, lo sgombero ed il ripristino dello stato dei luoghi in relazione alla realizzazione nel suddetto immobile "di un muro di contenimento in zona solarium attiguo ad una piscina sita a livello della scogliera a mare, realizzato in pietra calcarea e cemento, avente una lunghezza di metri 7 circa ed una altezza variabile da metri 1.70 circa a zero, il tutto ad una distanza di circa 15 metri dalla costa";

- con l'unico motivo di ricorso, il ricorrente lamentava la violazione dell'art. 55 del Codice della Navigazione, nonché l'eccesso di potere per insufficienza ed erroneità dell'istruttoria, deducendo che le opere contestate si sarebbero sostanziate in un intervento di semplice manutenzione di un manufatto preesistente, ricostruito a seguito di un fortunale occorso nel 1999 che ne aveva provocato il crollo, come comprovato dall'archiviazione del procedimento penale avviato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torre Annunziata;

- in data 2 maggio 2014, il ricorrente depositava copia del provvedimento di accertamento della compatibilità paesaggistica, ai sensi dell'art. 167 del D.Lgs. n. 42 del 2004 (di cui al parere della Soprintendenza di Napoli di cui alla nota prot. n. (...) del 20 maggio 2013);

- il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, con sentenza n. 4889 del 2014, rigettava il ricorso;

- avverso la predetta sentenza hanno proposto appello i signori in epigrafe nelle loro rispettive qualità, riproponendo nella sostanza i motivi di impugnazione di primo grado, sia pure adattati all'impianto motivazionale della sentenza gravata;

- in particolare, gli appellanti, con un unico motivo di gravame, deducono che il primo giudice avrebbe erroneamente ritenuto non provati gli eventi che avrebbero determinato la necessità di procedere alla ricostruzione dell'asserita preesistenza, nonché le caratteristiche tecnico strutturali e dimensionali dell'opera preesistente; la prova della preesistenza e dell'avvenuta ricostruzione del muro sarebbe, invece, stata offerta con il deposito dell'accertamento e del parere reso dalla Soprintendenza e sarebbe facilmente evincibile anche dall'esame dello stato dei luoghi, costituendo il muro stesso la struttura portante dell'adiacente piscina; per un diverso intervento non costituente ricostruzione fedele, l'organo statale non avrebbe mai potuto rilasciare il parere di compatibilità paesaggistica, risultando esso consentito solo i lavori di straordinaria manutenzione non comportanti aumenti di superfici e volumi; inoltre l'evento atmosferico del 1999, che avrebbe determinato il parziale crollo del muro di contenimento del solarium a seguito del quale l'intervento stesso di ricostruzione si sarebbe reso necessario, sarebbe stato pacifico e non specificatamente contestato dalla difesa erariale; l'autorizzazione della Capitaneria di Porto di cui all'art. 55 del Codice della Navigazione non sarebbe necessaria quando, come nel caso di specie, l'intervento di ripristino su un manufatto si limiti a lavori di manutenzione ordinaria o straordinaria, ovvero in caso di ristrutturazione del bene;

- si è costituito in giudizio il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti-Capitaneria di porto di Castellammare di Stabia, insistendo per il rigetto del ricorso;

- a seguito del decesso (in data 11 maggio 2021) dell'appellante T.S., con ordinanza n. 8517 del 2021, il processo è stato dichiarato interrotto ai sensi dell'art. 79 comma 2, c.p.a. a far tempo dall'udienza ai sensi dell'art. 300 c.p.c.;

- in data 21 marzo 2022, il ricorso è stato riassunto dalle originarie appellanti e dalle coerenti della signora T.S., riproponendo le medesime precisazioni in fatto e gli identici motivi di diritto contenuti nell'appello;

Considerato in diritto che:

- la sentenza di primo grado deve essere confermata;

- per la realizzazione di opere in zona distante meno di trenta metri dal demanio marittimo (c.d. fascia di rispetto), occorre previamente acquisire, sia l'autorizzazione prevista dall'art. 55, comma 1, del R.D. 30 marzo 1942, n. 327 (Approvazione del testo definitivo del Codice della navigazione) ‒ la quale norma recita: "L'esecuzione di nuove opere entro una zona di trenta metri dal demanio marittimo o dal ciglio dei terreni elevati sul mare è sottoposta all'autorizzazione del capo del compartimento" ‒, sia, all'occorrenza, il titolo edilizio richiesto dalla legge;

- ove venga accertata l'esecuzione di "innovazioni non autorizzate", è un atto dovuto per l'Amministrazione l'ordine di rimettere le cose in pristino (l'art. 54 del Codice della Navigazione statuisce, infatti, che: "Qualora siano abusivamente occupate zone del demanio marittimo o vi siano eseguite innovazioni non autorizzate, il capo del compartimento ingiunge al contravventore di rimettere le cose in pristino entro il termine a tal fine stabilito e, in caso di mancata esecuzione dell'ordine, provvede d'ufficio, a spese dell'interessato");

- nel caso di specie, le opere contestate sono state realizzate all'interno della fascia di 30 metri dal demanio marittimo, ed è pacifico tra le parti che l'autorizzazione del competente capo del compartimento ‒ funzionale alla più ampia tutela del demanio marittimo e all'esercizio delle relative funzione di sicurezza e controllo ‒ non è stata mai, né richiesta, né rilasciata;

- secondo la consolidata giurisprudenza di questo Consiglio di Stato, l'onere di provare la data di realizzazione e l'originaria consistenza di un immobile di cui l'Amministrazione contesti l'abusività spetta a colui che ha commesso l'illecito edilizio, cosicché solo la deduzione, da parte di quest'ultimo, di concreti elementi di riscontro trasferisce il suddetto onere di prova contraria in capo all'Amministrazione;

- nel caso in esame, tale onere non è stato assolto dagli appellanti;

- in particolare, la tesi secondo cui l'amministrazione non si sarebbe avveduta del fatto che si tratterebbe di opere di mera manutenzione di opera pre-esistente, non è riscontrata da adeguati mezzi di prova;

- posto che neppure dell'asserita opera 'originaria' è stato indicato il titolo abilitativo, va ribadito (come già fatto dal giudice di primo grado) che non è sufficiente a soddisfare il predetto onere probatorio il sopravvenuto rilascio della 'sanatoria' paesaggistica (di cui al parere espresso dalla Soprintendenza di Napoli di cui alla nota prot. n. (...) del 20 maggio 2013);

- in primo luogo, dall'autorizzazione paesaggistica postuma non emerge affatto quale fosse l'originaria consistenza del muro: si legge soltanto che "la Soprintendenza ha verificato che i lavori eseguiti in difformità consistono in ricostruzione di muro di contenimento e pavimentazione in cls di una zona adiacente al muro stesso";

- ebbene, la "ricostruzione di muro e la pavimentazione in cls", di per sé, ben potrebbero considerarsi delle "innovazioni non autorizzate", rilevanti ai fini dell'art. 55 del Codice della Navigazione, ove ad esempio fossero state aumentate le dimensioni o modificati in materiali del manufatto originario;

- in secondo luogo, va ricordato che l'art. 167 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) contiene la regola della non sanabilità ex post degli abusi, sia sostanziali che formali, cui fanno eccezioni le seguenti ipotesi tassative: i) gli interventi realizzati in assenza o difformità dell'autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati; ii) l'impiego di materiali diversi da quelli prescritti dall'autorizzazione paesaggistica; iii) i lavori configurabili come interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria ai sensi della disciplina edilizia (art. 167, comma 4);

- con tutta evidenza, la 'sanatoria' paesaggistica può dunque essere rilasciata anche per opere per le quali è prescritta la previa autorizzazione della capitaneria (in particolare, con riguardo alle prime due ipotesi normative citate), rientrando nell'ampia definizione di "innovazioni non autorizzate";

- da ultimo, va rimarcato che (come emerge dalla documentazione in atti) l'opera in questione non è stata previamente assentita neppure dal punto di vista edilizio: con riguardo alla "realizzazione di un muro di contenimento in zona solarium attiguo ad una piscina sita a livello della scogliera a mare", il Comune di Massa Lubrense ha infatti adottato, prima l'ordinanza di sospensione dei lavori n.192 del 30 maggio 2000, e poi l'ordinanza di demolizione n. 255 del 24 luglio 2000 (non risulta in atti il successivo conseguimento di titolo edilizio in sanatoria);

- l'appello, per tutte le ragioni sopra esposte, va integralmente respinto;

- le spese di lite del secondo grado di giudizio vanno compensate, in considerazione del carattere risalente della controversia e della costituzione di mero stile della controparte pubblica;
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso n. 3070 del 2015, come in epigrafe proposto, lo respinge. Compensa tra le parti le spese del secondo grado di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 luglio 2022 con l'intervento dei magistrati:

Dario Simeoli, Presidente FF, Estensore

Giordano Lamberti, Consigliere

Giovanni Sabbato, Consigliere

Davide Ponte, Consigliere

Roberta Ravasio, Consigliere
Avv. Antonino Sugamele

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