Rifiuto di vaccinazione. Prevalenza del diritto fondamentale alla salute della collettività rispetto a dubbi individuali o di gruppi di cittadini sulla base di ragioni mai scientificamente provate. Il c.d. "giuramento di Ippocrate".-
Pubblicato il 02/12/2021
N. 06401/2021 REG.PROV.CAU.
N. 10096/2021 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 10096 del 2021, proposto dal dott. -
OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Rosella Ferrara, con domicilio
digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ordine dei Medici-Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Teramo,
Fnomceo- Federazione nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli
Odontoiatri, non costituiti in giudizio;
per la riforma del decreto cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per
l'Abruzzo (Sezione Prima) n. -OMISSIS-, reso tra le parti, concernente
l'accertamento della inottemperanza all'obbligo vaccinale e la sospensione
dall'ordine dei medici;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi degli
artt. 56, 62, co. 2 e 98, co. 2, cod. proc. amm.;
Considerato che l'appello avverso il decreto monocratico cautelare adottato dal
Presidente del Tribunale amministrativo regionale, a fronte del testuale disposto
normativo di cui all'articolo 56 c.p.a., può essere considerato ammissibile nei soli
casi del tutto eccezionali di provvedimento che abbia solo veste formale di decreto
ma contenuto sostanzialmente decisorio;
Considerato, quanto al fumus boni juris, che gli argomenti posti a base del decreto
presidenziale appellato appaiono in linea con i criteri che il Consiglio di Stato ha
indicato per valutare il bilanciamento tra la pretesa del personale sanitario a non
vaccinarsi - malgrado l'imponente quantità di studi scientifici che indicano la netta
prevalenza del beneficio vaccinale anti Covid 19 per il singolo e per la riduzione
progressiva della pandemia ancora gravemente in atto - e la esigenza essenziale di
protezione della salute collettiva;
Rilevato, ancora una volta da parte del Consiglio di Stato, che la prevalenza del
diritto fondamentale alla salute della collettività rispetto a dubbi individuali o di
gruppi di cittadini sulla base di ragioni mai scientificamente provate, assume una
connotazione ancor più peculiare e dirimente allorché il rifiuto di vaccinazione sia
opposto da chi, come il personale sanitario, sia - per legge e ancor prima per il cd.
"giuramento di Ippocrate"- tenuto in ogni modo ad adoperarsi per curare i malati, e
giammai per creare o aggravare il pericolo di contagio del paziente con cui
nell'esercizio della attività professionale entri in diretto contatto;
Del resto, soltanto la massiva vaccinazione anche ed anzitutto di coloro che entrano
per servizio ordinariamente in contatto con altri cittadini, specie in situazione di
vulnerabilità, rappresenta una delle misure indispensabili per ridurre, anche nei
giorni correnti, la nuovamente emergente moltiplicazione dei contagi, dei ricoveri,
delle vittime e di potenzialmente assai pericolose nuove varianti; quanto ora
sottolineato, anche sotto il profilo del danno irreparabile, indica che, semmai, esso
sarebbe incomparabilmente più grave per la collettività dei pazienti e per la salute
generale, rispetto a quello lamentato dall'operatore sanitario sulla base di dubbi
scientifici certo non dimostrati a fronte delle amplissimamente superiori prove, con
l'erogazione di decine di milioni di vaccini solo nel nostro Paese, degli effetti positivi
delle vaccinazioni sul contrasto alla pandemia e alla sue devastanti conseguenze
umane, sociali e di deprivazione della solidarietà quale principio cardine della nostra
Costituzione;
P.Q.M.
respinge l'istanza cautelare di appello
Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la
Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento
(UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela
dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere
all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare
la parte appellante.
Così deciso in Roma il giorno 1 dicembre 2021.
Il Presidente
Franco Frattini
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei
termini indicati.
06-12-2021 22:38
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