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Sentenza

Rifiuto di vaccinazione. Prevalenza del diritto fondamentale alla salute della c...
Rifiuto di vaccinazione. Prevalenza del diritto fondamentale alla salute della collettività rispetto a dubbi individuali o di gruppi di cittadini sulla base di ragioni mai scientificamente provate. Il c.d. "giuramento di Ippocrate".-
Pubblicato il 02/12/2021 
N. 06401/2021 REG.PROV.CAU. 
N. 10096/2021 REG.RIC. 
 
R E P U B B L I C A  I T A L I A N A  
Consiglio di Stato 
in sede giurisdizionale (Sezione Terza) 
 
Il Presidente 
ha pronunciato il presente 
DECRETO 
sul  ricorso  numero  di  registro  generale  10096  del  2021,  proposto  dal  dott.  -
OMISSIS-,  rappresentato  e  difeso  dall'avvocato  Rosella  Ferrara,  con  domicilio  
digitale come da PEC da Registri di Giustizia;  
contro 
Ordine dei Medici-Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Teramo, 
Fnomceo- Federazione nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli 

Odontoiatri, non costituiti in giudizio;  
per  la  riforma  del  decreto  cautelare  del  Tribunale  Amministrativo  Regionale  per  
l'Abruzzo (Sezione Prima) n. -OMISSIS-, reso tra le parti, concernente 

l'accertamento della inottemperanza all'obbligo vaccinale e la sospensione 
dall'ordine dei medici; 
 
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati; 
Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi degli 
artt. 56, 62, co. 2 e 98, co. 2, cod. proc. amm.;  
Considerato  che  l'appello  avverso  il  decreto  monocratico  cautelare  adottato  dal  
Presidente  del  Tribunale  amministrativo  regionale,  a  fronte  del  testuale  disposto  
normativo  di  cui  all'articolo  56  c.p.a.,  può  essere  considerato  ammissibile  nei  soli  
casi del tutto eccezionali di provvedimento che abbia solo veste formale di decreto 
ma contenuto sostanzialmente decisorio; 
Considerato, quanto al fumus boni juris, che gli argomenti posti a base del decreto 
presidenziale  appellato  appaiono  in  linea  con  i  criteri  che  il  Consiglio  di  Stato  ha  
indicato  per  valutare  il  bilanciamento  tra  la  pretesa  del  personale  sanitario  a  non  
vaccinarsi - malgrado l'imponente quantità di studi scientifici che indicano la netta 
prevalenza  del  beneficio  vaccinale  anti  Covid  19  per  il  singolo  e  per  la  riduzione  

progressiva della pandemia ancora gravemente in atto - e la esigenza essenziale di 
protezione della salute collettiva;  
Rilevato,  ancora  una  volta  da  parte  del  Consiglio  di  Stato,  che  la  prevalenza  del  
diritto  fondamentale  alla  salute  della  collettività  rispetto  a  dubbi  individuali  o  di  
gruppi  di  cittadini  sulla  base  di  ragioni  mai  scientificamente  provate,  assume  una  
connotazione ancor più peculiare e dirimente allorché il rifiuto di vaccinazione sia 
opposto da chi, come il personale sanitario, sia - per legge e ancor prima per il cd. 
"giuramento di Ippocrate"- tenuto in ogni modo ad adoperarsi per curare i malati, e 
giammai  per  creare  o  aggravare  il  pericolo  di  contagio  del  paziente  con  cui  

nell'esercizio della attività professionale entri in diretto contatto; 
Del resto, soltanto la massiva vaccinazione anche ed anzitutto di coloro che entrano 
per  servizio  ordinariamente  in  contatto  con  altri  cittadini,  specie  in  situazione  di  
vulnerabilità,  rappresenta  una  delle  misure  indispensabili  per  ridurre,  anche  nei  
giorni correnti, la nuovamente emergente moltiplicazione dei contagi, dei ricoveri, 
delle  vittime  e  di  potenzialmente  assai  pericolose  nuove  varianti;  quanto  ora  
sottolineato, anche sotto il profilo del danno irreparabile, indica che, semmai, esso 
sarebbe incomparabilmente più grave per la collettività dei pazienti e per la salute 
generale,  rispetto  a  quello  lamentato  dall'operatore  sanitario  sulla  base  di  dubbi  
scientifici certo non dimostrati a fronte delle amplissimamente superiori prove, con 
l'erogazione di decine di milioni di vaccini solo nel nostro Paese, degli effetti positivi 
delle  vaccinazioni  sul  contrasto  alla  pandemia  e  alla  sue  devastanti  conseguenze  
umane, sociali e di deprivazione della solidarietà quale principio cardine della nostra 
Costituzione; 
 
P.Q.M. 
respinge l'istanza cautelare di appello 

Il  presente  decreto  sarà  eseguito  dall'Amministrazione  ed  è  depositato  presso  la  
Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti. 
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto 
legislativo  30  giugno  2003,  n.  196,  e  dell'articolo  9,  paragrafo  1,  del  Regolamento  
(UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela 
dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere 
all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare 
la parte appellante. 
Così deciso in Roma il giorno 1 dicembre 2021. 
 
 

 

 
  Il Presidente 
  Franco Frattini 
 
 

 

 
IL SEGRETARIO 
 
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei 
termini indicati.
Avv. Antonino Sugamele

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