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Sentenza

Quali limiti ha il sindacato giurisdizionale sull'attività valutativa della ...
Quali limiti ha il sindacato giurisdizionale sull'attività valutativa della Commissione giudicatrice?
TAR Lazio, Roma, Sez. I, 13 luglio 2021, n. 8324
Pubblicato il 13/07/2021 
N. 08324/2021 REG.PROV.COLL. N. 07364/2020 REG.RIC. 
 R E P U B B L I C A  I T A L I A N A  IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) 
ha pronunciato la presente 
SENTENZA 
sul ricorso numero di registro generale 7364 del 2020, proposto da 
Consorzio Artek, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e 
difeso dagli avvocati Angelo Clarizia, Francesco Mollica e Francesco Zaccone, con 
domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo 
studio dell'avv. Angelo Clarizia in Roma, via Principessa Clotilde n. 2; contro Anas s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa 
dagli avvocati Rosamelia Cafaro e Lisa Pecora, con domicilio digitale come da PEC 
da Registri di Giustizia; nei confronti Sposato  Costruzioni  s.r.l.,  in  persona  del  legale  rappresentante  pro  tempore,  
rappresentata  e  difesa  dagli  avvocati  Arturo  Cancrini  e  Francesco  Vagnucci,  con  
domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; 
Gifra di Giampiero Salituro, non costituita in giudizio; 
per l' annullamento, 
previa sospensione dell'efficacia, 
degli atti e delle operazioni concernenti la procedura aperta indetta da Anas s.p.a. 
per l'affidamento dei lavori inerenti all' "Accordo quadro quadriennale per 
l'esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria della pavimentazione", 
suddiviso in n. 12 lotti, da aggiudicarsi sulla base del criterio dell'offerta 
economicamente più vantaggiosa, per un importo complessivo pari a €. 
30.000.000,00  per  ciascun  lotto,  nella  parte  in  cui  con  gli  stessi  la  S.A.,  con  
riferimento al lotto n. 10 (Codice CIG: 76759087A9), ha illegittimamente 
aggiudicato  la  procedura  al  RTI  Sposato  Costruzioni  S.r.l.  -  Gifra  di  Giampiero  
Salituro, anziché al RTI esponente e, in particolare: del provvedimento del 14 luglio 2020, comunicato il successivo 15 luglio, a mezzo 
della quale la S.A ha disposto l'aggiudicazione della procedura in favore del R.T.I. 
Sposato Costruzioni S.r.l. mandataria – Gifra di Giampiero Salituro mandante; della nota prot. n. 356418 del 15 luglio 2020 recante comunicazione di 
aggiudicazione ex art. 76 del d.lgs. n. 50/2016; della  proposta  di  aggiudicazione  e  della  graduatoria  concorsuale  (mai  comunicata  
all'esponente); del provvedimento di ammissione e di esclusione dei concorrenti; di tutti i verbali di gara delle sedute pubbliche (verbale n. 1 del 4 aprile 2019, sedute 
n. 10854 del 23 maggio 2019, n. 12062 del 27 maggio 2020) e delle sedute riservate 
(sedute  n.  13  del  3  maggio  2019,  n.  10855  del  23  maggio  2019,  n.  11515  del  26  
settembre 2019, n. 11560 del 9 ottobre 2019, n. 12092 del 1° giugno 2020 e n. 12127 
del 9 giugno 2020) in cui si è articolata la procedura (ivi inclusi i verbali delle sedute 
in cui si è svolto l'esame della documentazione amministrativa e i verbali relativi alle 
sedute di valutazione delle offerte tecniche ed i relativi allegati); 
di ogni ulteriore atto o verbale ancorché ad oggi non conosciuto, nella misura in cui 
la Committente ha ammesso alla procedura il RTI avversario ed ha proceduto alla 
valutazione della relativa offerta; degli esiti e delle risultanze delle verifiche effettuate dal RUP e dalla S.A. ex artt. 32, 
80, 95 e 97 D.lgs. 50/2016, sul possesso dei requisiti e sulle offerte del RTI Sposato; del provvedimento tacito di rigetto della domanda di autotutela proposta 
dall'odierno esponente; di ogni altro atto, operazione o valutazione adottati o posti in essere 
dall'Amministrazione in dipendenza ed in relazione ai provvedimenti sopra indicati; di ogni ulteriore atto connesso, presupposto e conseguente. 
 
 
Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio di Anas s.p.a. e di Sposato Costruzioni s.r.l.; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza del giorno 12 maggio 2021 la dott.ssa Francesca Petrucciani in 
collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall'art. 25, 
comma 2, del d.l. n. 137 del 28 ottobre 2020; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 
 
 
FATTO Con il ricorso in epigrafe il Consorzio Artek ha impugnato il provvedimento del 14 
luglio 2020 con il quale Anas s.p.a. ha aggiudicato al raggruppamento temporaneo 
di  imprese  composto  da  Sposato  Costruzioni  S.r.l.  come  mandataria  e  Gifra  di  
Giampiero Salituro come mandante la procedura aperta per l'affidamento dei lavori 
inerenti all' "Accordo quadro quadriennale per l'esecuzione di lavori di 
manutenzione  straordinaria  della  pavimentazione",  suddiviso  in  n.  12  lotti,  da  
aggiudicarsi sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per 
un importo complessivo pari a €. 30.000.000,00 per ciascun lotto. Il  Consorzio  ricorrente  ha  esposto  di  avere  presentato  regolare  domanda  di  
partecipazione per il lotto n. 10, inerente ai lavori di manutenzione straordinaria da 
eseguirsi  sull'Autostrada  del  Mediterraneo  in  più  ambiti  regionali,  in  proprio  e  in  
qualità di impresa mandataria del costituendo RTI con le società Italstrutture s.c.p.a. 
(mandante)  e  Costruzioni  Lucia  s.r.l.  (mandante),  indicando  quale  consorziata  
designata  la  Cima  Costruzioni  Generali s.r.l.;  al  medesimo  lotto  aveva  partecipato  
anche  il  RTI  costituendo  tra  la  Sposato  Costruzioni  s.r.l.  (mandataria)  e  Gifra  di  
Giampiero Salituro (mandante). All'esito  delle  operazioni  di  gara  e  della  valutazione  delle  offerte  tecniche  ed  
economiche, primo classificato era risultato il RTI Sposato Costruzioni S.r.l. – Gifra 
di Giampiero Salituro, con un punteggio complessivo di 74,08 (di cui 44,8 punti per 
l'offerta tecnica 44,08 e 30 punti per l'offerta economica) ed un ribasso del 26,032 
%;  il  ricorrente  si  era  classificato  al  secondo  posto  della  graduatoria,  con  un  
punteggio totale di 69,397 (di cui 41,142 per l'offerta tecnica e 28,225 per l'offerta 
economica) ed un ribasso del 20,398 %. Ottenuta  a  seguito  di  richiesta  di  accesso  la  documentazione  di  gara,  il  ricorrente  
aveva  rilevato  alcuni  vizi  dell'offerta  avversaria,  in  quanto  il  RTI  Sposato  aveva  
fondato la propria proposta su di un'offerta commerciale (relativa a parte dei mezzi 
d'opera)  priva  di  attendibilità,  poi  smentita  dalla  società  produttrice  dei  medesimi  
mezzi. La  valutazione  delle  offerte  e  l'attribuzione  dei  punteggi,  inoltre,  doveva  ritenersi  
illogica, in quanto, da un lato, la Commissione aveva assegnato 0 punti 
all'aggiudicatario, ritenendo non dimostrata la disponibilità dei mezzi occorrenti ad 
eseguire l'appalto (elemento B.1.), dall'altro aveva attribuito al medesimo il massimo 
punteggio - 25 punti - sulla scorta della produttività di quei medesimi mezzi di cui 
non aveva ravvisato la disponibilità. A sostegno del ricorso sono state formulate le seguenti censure: I.Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 80, co. 5, lett. c-bis) ed f-bis) del d.lgs. n. 
50/2016.  Violazione  e/o  falsa  applicazione  degli  artt.  30,  59,  83  e  95  del  D.lgs.  
50/2016.  Inammissibilità  e/o  invalidità  dell'offerta.  Violazione  delle  previsioni  di  
gara  relative  alla  composizione  ed  all'ammissibilità  dell'offerta.  Inveridicità  e/o  
inattendibilità delle dichiarazioni e della documentazione prodotte in gara. 
Violazione dei principi generali di par condicio, correttezza, buona fede e trasparenza. 
Eccesso di potere sotto i profili del difetto di adeguata istruttoria, della macroscopica 
illogicità, irragionevolezza, erroneità e contraddittorietà. La legge di gara individuava, quali criteri di valutazione dell'offerta tecnica, i seguenti 
elementi: "B.1  –  Disponibilità  dei  mezzi  e  delle  attrezzature  necessarie;  B.2  –  Produzione 
Minima  Giornaliera;  B.3  –  Cantierizzazione  e  fasi  di  lavoro  sotto  traffico;  B.4  – 
Proposte per la gestione di cantiere". Il  RTI  aggiudicatario,  con  riferimento  al possesso dei  mezzi  d'opera  (B.1.)  ed  alle  
relative  produttività (B.2.),  aveva  prodotto  in  gara  un'offerta  commerciale  a  firma  
della Pancar S.r.l., relativa all'acquisto di 7 fresatrici di ultima generazione Wirtgen – 
W  200i.,  allegando  a  detta  offerta  commerciale  schede  tecniche  e  specifiche  
illustrative del produttore Wirtgen Macchine s.r.l.. La Pancar s.r.l., tuttavia, non figurava quale rivenditore o distributore della Wirtgen 
Macchine  s.r.l.  o  del  Gruppo  Wirtgen;  sicché,  con  nota  del  24  agosto  2020,  la  
ricorrente aveva richiesto delucidazioni al produttore Wirtgen, che aveva 
sconfessato il contenuto del preventivo prodotto in gara dal RTI primo graduato, 
affermando che non era tra i soggetti autorizzati alla vendita dei macchinari Wirtgen. 
Il  RTI  Sposato  avrebbe  quindi  dovuto  essere  escluso  dalla  gara,  sotto  il  profilo  
soggettivo, per essere incorso nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, 
lett. c), c-bis) ed f-bis) del d.lgs. n. 50/2016 e, sotto il profilo oggettivo, per avere 
presentato un'offerta in parte qua invalida. Ed infatti, solo in forza della "produttività" corrispondente ai mezzi di cui all'offerta 
commerciale  in  questione,  il  RTI  Sposato  aveva  ottenuto  25  punti  per  l'elemento  
valutativo B.2., conseguendo l'aggiudicazione. II.Violazione e falsa applicazione degli artt. 80, 83 e 95 del d.lgs. n. 50/2016 e delle 
previsioni della lex specialis in punto di criteri di valutazione delle offerte ed 
attribuzione  dei  punteggi.  Difetto  di  istruttoria.  Macroscopica  irragionevolezza,  
illogicità, erroneità e contraddittorietà delle valutazioni e motivazioni 
dell'attribuzione del punteggio. Violazione della par condicio competitorum. La valutazione dell'offerta tecnica del RTI Sposato Costruzioni e il relativo primato 
in graduatoria, così come la valutazione dell'offerta del RTI ricorrente e la deteriore 
collocazione  quale  secondo  graduato,  sarebbero  inficiati  da  erroneità  ed  illogicità,  
atteso che il ricorrente avrebbe dovuto conseguire un punteggio superiore a quello 
assentito  per  il  criterio  B.1,  mentre  il  concorrente  aggiudicatario  avrebbe  dovuto  
vedersi attribuire, per il criterio B.2, un  punteggio di gran lunga inferiore a quello 
assegnatogli. Al riguardo il ricorrente ha rilevato che i criteri citati di valutazione delle offerte (B.1 
e B.2) erano, secondo il disciplinare di gara (pagg. 41-42), di tipo tabellare (B.1) o 
quantitativo  (B.2),  essendo  riservata  la  valutazione  discrezionale  ad  altri  criteri  
puntualmente indicati dalla lex specialis. Con  riferimento  al  criterio  B.1.  (Disponibilità  dei  mezzi  e  attrezzature  necessari  e  
numero di cantieri aperti contemporaneamente) - (da 0 a punti 15), in particolare, la 
legge di gara specificava che "la commissione giudicatrice valuterà la capacità tecnica 
ed  operativa  del  concorrente  nel  poter  garantire  la  disponibilità  dei  mezzi  e  
attrezzature necessarie al fine di eseguire contemporaneamente i lavori di 
pavimentazione su più cantieri, comunque dislocati sul territorio di competenza del 
singolo lotto. Il numero di cantieri – rispetto al quale verrà assegnato il punteggio 
per  il  presente  criterio  -  costituirà  un  obbligo  contrattualmente  vincolante  come  
previsto dallo Schema di Contratto"; il numero minimo dei mezzi, previsti dall'Anas, 
per singolo cantiere, indicati nella tabella  riportata  a  pagina  43  del  disciplinare,  era  di:  a)  una  fresatrice;  b)  una  
vibrofinitrice;  c)  due  rulli  vibranti;  d)  tre  autocarri  con  cassone  ribaltabile;  e)  
un'autocisterna. Il  Disciplinare  specificava  altresì  che  i  punteggi  da  attribuire  sarebbero  stati  
determinati sulla base del numero dei cantieri che i mezzi, offerti dal concorrente, 
avrebbero consentito di aprire contemporaneamente. A tale titolo il RTI ricorrente aveva offerto mezzi conformi alle specifiche dettate 
dal  disciplinare,  di  cui  aveva  la  disponibilità,  che  avrebbero  consentito  di  gestire  
contemporaneamente sette cantieri, ovvero, nella peggiore delle ipotesi, almeno sei 
cantieri, di tal che avrebbe dovuto ottenere il punteggio massimo di 15 punti, o, sulla 
scorta  di  una  stima  prudenziale,  quanto  meno  di  12  punti  (corrispondenti  a  6  
cantieri), mentre la Commissione di gara gli aveva attribuito solo 5 punti, ritenendo 
che i mezzi offerti avrebbero consentito la gestione contemporanea di soli 4 cantieri, 
ritenendo che la documentazione prodotta non aveva comprovato il possesso dei 
mezzi necessari per più cantieri. Quanto al criterio B.2.-Produzione Minima Giornaliera (PMG) - (da 0 a 25 punti), il 
Disciplinare  di  gara  stabiliva  che  "la  commissione  giudicatrice  valuterà  la  capacità  
produttiva dei concorrenti in termini di produzione minima giornaliera (PMG), per 
la realizzazione dei lavori previsti in appalto" sulla base delle macchine utilizzate; a 
tale riguardo risultava illogica l'attribuzione all'aggiudicataria del punteggio massimo 
di  25  punti,  se  si  considera  che  con  riferimento  al  criterio  B.1.  (disponibilità  dei  
mezzi) al concorrente primo classificato la Commissione di gara aveva attribuito 0 
punti (su 15 previsti), non reputando idonea la documentazione prodotta a 
comprova della disponibilità dei mezzi e delle attrezzature necessarie. Si sono costituiti Anas s.p.a. e il RTI Sposato Costruzioni resistendo al ricorso. All'udienza  del  12  maggio  2021,  tenutasi  mediante  collegamento  da  remoto  in  
videoconferenza, il ricorso è stato trattenuto in decisione. DIRITTO Il ricorso è infondato. Con  il  primo  motivo  la  ricorrente  ha  lamentato  che  la  Commissione  giudicatrice  
avrebbe erroneamente valutato in favore dell'aggiudicatario Sposato, in relazione al 
criterio  di  valutazione  B.1  ("Disponibilità  dei  mezzi  e  attrezzature  necessari  e  
numero  di  cantieri  aperti  contemporaneamente"),  la  disponibilità  delle  fresatrici  
Wirtgen sulla base del preventivo della ditta Pancar, che sarebbe stato smentito da 
una nota della società Wirtgen, produttrice delle fresatrici, secondo la quale la Pancar 
non  risulterebbe  distributore  e/o  rivenditore  autorizzato  a  mettere  sul  mercato  
macchinari Wirtgen. Come  osservato  dall'Anas,  infatti,  con  riferimento  al  criterio  in  questione  la  
Commissione ha assegnato all'offerta tecnica di Sposato, nel verbale di gara n.11560 
del 9.10.2019, un punteggio pari a zero, con la seguente motivazione: "Il concorrente 
dichiara  di  possedere  mezzi  ed  attrezzature  tali  da  garantire  la  gestione  contemporanea  di  n.  7  
cantieri. La Commissione rileva che il numero di cantieri contemporanei riconoscibili è pari a zero, 
in quanto la documentazione presentata risulta non completa. Relativamente a quanto richiesto nel 
disciplinare  di  gara  il  concorrente,  in  merito  alle  vibrofinitrici  ed  alle  autocisterne,  ha  prodotto  
documentazione idonea ad eseguire zero cantieri contemporaneamente. Ulteriori mezzi d'opera (rulli 
fresatrici  autocarri)  indicati  dal  concorrente  non  consentono  di  poter  effettuare  sette  cantieri  
contemporanei". 
Con riferimento alla disponibilità delle fresatrici, pertanto, la stazione appaltante non 
ha attribuito all'aggiudicatario alcun punteggio, con la conseguenza che il motivo si 
palesa inammissibile e, comunque, infondato, atteso che, quand'anche Pancar non 
fosse  un  rivenditore  autorizzato,  avrebbe  potuto  comunque  acquistare  i  mezzi 
Wirtgen  per  poi  noleggiarli  o  rivenderli  a  sua  volta,  o  occuparsi  della  rivendita  
dell'usato. La  circostanza  dedotta  dalla  ricorrente,  quindi,  non  implica  in  alcun  modo  né  la  
falsità dei preventivi allegati all'offerta. Sotto  un  secondo  profilo  è  stata  contestata  l'assegnazione  del  punteggio  B.2  in  
considerazione della produttività delle fresatrici Wirtgen W 210i inserite nell'offerta 
del RTI Sposato sulla base del preventivo della Pancar. Al  riguardo  la  ricorrente  ha  sostenuto  che,  non  essendo  attendibile  l'offerta  
commerciale  della  Pancar,  il  RTI  Sposato  non  avrebbe  dovuto  conseguire  alcun  
punteggio per il criterio B2. In  merito  deve  evidenziarsi  che  nella  configurazione  della lex  specialis i  due  criteri,  
seppure  collegati,  erano  espressione  di  autonoma  valutazione  e  assegnazione  del  
punteggio,  poiché,  al  fine  dell'attribuzione  dal  punteggio  B.1,  andava  valutata  la  
documentazione prodotta dal concorrente a comprova della disponibilità dei mezzi, 
mentre,  per  ottenere  il  punteggio  B.2,  doveva  essere  considerata  la  produttività  
media giornaliera dei macchinari proposti, sulla base delle schede tecniche dei mezzi 
e, quindi, la realizzabilità di quanto proposto nell'offerta. Pertanto, l'attribuzione di un punteggio pari a 0 sotto il primo profilo e del punteggio 
massimo  pari  a  25  alla  voce  B2  non  implica  alcuna  contraddizione,  dovendosi  
nettamente distinguere la disponibilità dei mezzi offerti dalla loro produttività. Con  il  secondo  motivo  il  Consorzio  ricorrente  ha  dedotto  che  avrebbe  dovuto  
essergli assegnato un punteggio superiore a quello assentito per il criterio B.1, mentre 
il concorrente aggiudicatario avrebbe dovuto vedersi attribuire, per il criterio B.2., 
un punteggio inferiore a quello ottenuto, non potendosi computare in suo favore la 
produttività delle fresatrici Wirtgen sulla base dell'offerta della ditta Pancar. Al  riguardo deve  premettersi  che,  in  materia,  il  sindacato  del  giudice  sull'esercizio  
dell'attività  valutativa  da  parte  della  Commissione  giudicatrice  di  gara  non  può  
sostituirsi  a  quello  della  P.A.,  in  quanto  la  valutazione  delle  offerte  nonché  
l'attribuzione dei punteggi da parte della Commissione rientrano nell'ampia 
discrezionalità tecnica riconosciuta a tale organo. Da ciò consegue che per 
sconfessare il giudizio della Commissione giudicatrice non è sufficiente evidenziarne 
la mera non condivisibilità, dovendosi piuttosto dimostrare la palese inattendibilità 
e  l'evidente  insostenibilità  del  giudizio  tecnico  compiuto  (T.A.R.  Roma,  sez.  III,  
18.9.2020, n. 9613; Consiglio di Stato, sez. VI, 7.10.2019, n. 6753). Nella specie, tuttavia, non sono emersi travisamenti, errori manifesti o irrazionalità. Secondo  il  citato  criterio  "B.1  -  Disponibilità  dei  mezzi  e  attrezzature  necessari  e  
numero di cantieri aperti contemporaneamente", infatti, la Commissione 
giudicatrice avrebbe dovuto valutare la capacità tecnica ed operativa del concorrente 
nel  poter  garantire  la  disponibilità  dei  mezzi  e  le  attrezzature  necessarie  per  la  
contemporanea esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria della 
pavimentazione  su  più  cantieri  dislocati  sul  territorio.  Per  ciascun  cantiere  si  
richiedeva  la  disponibilità  di  1  fresatrice,  1  vibrofinitrice  HP80;  2  rulli  vibranti,  3  
autocarri  con  cassone  ribaltabile  e  1  autocisterna;  l'attribuzione  del  punteggio  era  
proporzionale al numero di cantieri che la commissione avrebbe ritenuto giustificato 
sulla base dei mezzi indicati dal concorrente. La ricorrente ha sostenuto di poter garantire la gestione contemporanea, con i mezzi 
richiesti, di 7 cantieri, con conseguente punteggio pari a 15; la Commissione, tuttavia, 
sul punto ha rilevato che "il numero di cantieri contemporaneamente riconoscibili è pari a 4 
(quattro), in quanto la documentazione presentata risulta non completa; relativamente a quanto 
richiesto  nel  disciplinare  di  gara,  il  concorrente,  in  merito  ai  rulli,  ha  prodotto  documentazione 
idonea ad eseguire n. 4 cantieri contemporaneamente. Ulteriori mezzi d'opera (fresatrici) indicati 
dal concorrente, non consentono di poter effettuare 7 cantieri contemporaneamente". I mezzi proposti dal Consorzio Artek sono stati poi dettagliatamente esaminati dalla 
Commissione,  che  ha  escluso:  "N.5  Rullo  Hamm  DV642-  pag.2/20  della  relazione  
tecnica-,  in  quanto  non  risulta  allegata  la  scheda  tecnica  del  macchinario  ma  un  foglio  con  le  
dimensioni di ingombro del mezzo ai fini della circolazione, (All.14), inoltre il possesso del mezzo 
è stato documentato con il libro cespite dove risulta un tipo di rullo DV mod. 5.42 in luogo del 
mod. 6.42 dichiarato(All.15). Si fa presente inoltre che entrambi i tipi di rulli, sia il 5.42 che il 
6.42, non rientrano tra i mezzi idonei secondo le indicazioni del disciplinare di gara in quanto di 
peso complessivo inferiore alle 8 tonnellate richieste; N.7 Rullo Dynapac CC222 - pagina 2/20 
della  relazione  tecnica-,  in  quanto  è  stato  allegato  un  libretto  di  circolazione  (All.16)  non  
riconducibile alla Soc. CIMA Costruzioni S.r.l. (noleggiatore) e non collegato ad altre offerte di 
nolo, lo stralcio del libro cespite non è riconducibile a nessuna delle due figure; N.8 Rullo Dynapac 
CC222 - pagina 2/20 della relazione tecnica-, non risulta comprovato il possesso del mezzo in 
quanto è stato allegato uno stralcio di un libro cespite generico, non riconducibile al proprietario e 
privo  dell'indicazione  del  mezzo  (illeggibile  la  parte  alta  del  documento)  (All.17);  N.9  Rullo  
Dynapac  CC422HP,  -pagina  2/20  della  relazione  tecnica-,  non  sono  state  allegate  le  schede  
tecniche del mezzo a comprova delle caratteristiche tecniche richieste dal disciplinare di gara, inoltre 
dal libretto di circolazione il mezzo ha una massa complessiva inferiore alle 8 tonnellate richieste; 
N. 11 relativi all'offerta di nolo della Impianti e Strutture S.p.A.,- pagina 2/20- il Rullo mod. 
HD14 non soddisfa il requisito tecnico di massa complessiva pari a 8 tonnellate (come indicato 
nella scheda tecnica allegata è da 4 tonnellate circa (All.18); N.14 Rullo Dynapac CC222HF, 
- pagina 2/20 della relazione tecnica-, non risultano allegate le schede tecniche del mezzo (All.19), 
risulta invece il libretto di circolazione di un rullo mod. CC142D (All.20) il quale non rientra 
tra  i  mezzi  idonei  secondo  le  indicazioni  del  disciplinare  di  gara  in  quanto  di  peso  complessivo  
inferiore alle 8 tonnellate richieste (indicato sempre sul libretto di circolazione)". 
La  Commissione  ha  poi  esaminato  anche  gli  ulteriori  2  mezzi  inseriti  nell'allegato  
"offerta commerciale" del ricorrente, rilevando che solo uno di essi poteva essere 
computato, in quanto supportato da idonea documentazione. La  stazione  appaltante  ha  pertanto  ampiamente  dato  conto  dell'analisi  dei  mezzi  
offerti  e  delle  ragioni  per  cui  parte  degli  stessi  non  sono  stati  computati  ai  fini  
dell'assegnazione  del  punteggio,  esprimendo  considerazioni  che  non  presentano  
alcuna incongruenza o illogicità. Per le ragioni sopra esposte va infine disattesa anche la censura relativa 
all'illegittimità  dell'assegnazione  del  punteggio  per  la  produttività  delle  fresatrici  
Wirtgen, giacché, come visto, la relativa offerta non può ritenersi inattendibile. Il ricorso va quindi respinto. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente 
pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna la ricorrente alla rifusione in favore delle parti resistenti delle spese di lite, 
che si liquidano in complessivi euro 3.000,00, oltre accessori di legge, per ciascuna 
di dette parti. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così  deciso  in  Roma  nella  camera  di  consiglio  del  giorno  12  maggio  2021  con  
l'intervento, in collegamento da remoto in videoconferenza, dei magistrati: Antonino Savo Amodio, Presidente Roberta Ravasio, Consigliere Francesca Petrucciani, Consigliere, Estensore 
    
    
L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE 
Francesca Petrucciani  Antonino Savo Amodio

TAR Lazio, Roma, Sez. I, 13 luglio 2021, n. 8324.pdf
Commissione giudicatrice
Avv. Antonino Sugamele

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