Quali limiti ha il sindacato giurisdizionale sull'attività valutativa della Commissione giudicatrice?
TAR Lazio, Roma, Sez. I, 13 luglio 2021, n. 8324
Pubblicato il 13/07/2021
N. 08324/2021 REG.PROV.COLL. N. 07364/2020 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7364 del 2020, proposto da
Consorzio Artek, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e
difeso dagli avvocati Angelo Clarizia, Francesco Mollica e Francesco Zaccone, con
domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo
studio dell'avv. Angelo Clarizia in Roma, via Principessa Clotilde n. 2; contro Anas s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa
dagli avvocati Rosamelia Cafaro e Lisa Pecora, con domicilio digitale come da PEC
da Registri di Giustizia; nei confronti Sposato Costruzioni s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentata e difesa dagli avvocati Arturo Cancrini e Francesco Vagnucci, con
domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Gifra di Giampiero Salituro, non costituita in giudizio;
per l' annullamento,
previa sospensione dell'efficacia,
degli atti e delle operazioni concernenti la procedura aperta indetta da Anas s.p.a.
per l'affidamento dei lavori inerenti all' "Accordo quadro quadriennale per
l'esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria della pavimentazione",
suddiviso in n. 12 lotti, da aggiudicarsi sulla base del criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa, per un importo complessivo pari a €.
30.000.000,00 per ciascun lotto, nella parte in cui con gli stessi la S.A., con
riferimento al lotto n. 10 (Codice CIG: 76759087A9), ha illegittimamente
aggiudicato la procedura al RTI Sposato Costruzioni S.r.l. - Gifra di Giampiero
Salituro, anziché al RTI esponente e, in particolare: del provvedimento del 14 luglio 2020, comunicato il successivo 15 luglio, a mezzo
della quale la S.A ha disposto l'aggiudicazione della procedura in favore del R.T.I.
Sposato Costruzioni S.r.l. mandataria – Gifra di Giampiero Salituro mandante; della nota prot. n. 356418 del 15 luglio 2020 recante comunicazione di
aggiudicazione ex art. 76 del d.lgs. n. 50/2016; della proposta di aggiudicazione e della graduatoria concorsuale (mai comunicata
all'esponente); del provvedimento di ammissione e di esclusione dei concorrenti; di tutti i verbali di gara delle sedute pubbliche (verbale n. 1 del 4 aprile 2019, sedute
n. 10854 del 23 maggio 2019, n. 12062 del 27 maggio 2020) e delle sedute riservate
(sedute n. 13 del 3 maggio 2019, n. 10855 del 23 maggio 2019, n. 11515 del 26
settembre 2019, n. 11560 del 9 ottobre 2019, n. 12092 del 1° giugno 2020 e n. 12127
del 9 giugno 2020) in cui si è articolata la procedura (ivi inclusi i verbali delle sedute
in cui si è svolto l'esame della documentazione amministrativa e i verbali relativi alle
sedute di valutazione delle offerte tecniche ed i relativi allegati);
di ogni ulteriore atto o verbale ancorché ad oggi non conosciuto, nella misura in cui
la Committente ha ammesso alla procedura il RTI avversario ed ha proceduto alla
valutazione della relativa offerta; degli esiti e delle risultanze delle verifiche effettuate dal RUP e dalla S.A. ex artt. 32,
80, 95 e 97 D.lgs. 50/2016, sul possesso dei requisiti e sulle offerte del RTI Sposato; del provvedimento tacito di rigetto della domanda di autotutela proposta
dall'odierno esponente; di ogni altro atto, operazione o valutazione adottati o posti in essere
dall'Amministrazione in dipendenza ed in relazione ai provvedimenti sopra indicati; di ogni ulteriore atto connesso, presupposto e conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio di Anas s.p.a. e di Sposato Costruzioni s.r.l.; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza del giorno 12 maggio 2021 la dott.ssa Francesca Petrucciani in
collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall'art. 25,
comma 2, del d.l. n. 137 del 28 ottobre 2020; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO Con il ricorso in epigrafe il Consorzio Artek ha impugnato il provvedimento del 14
luglio 2020 con il quale Anas s.p.a. ha aggiudicato al raggruppamento temporaneo
di imprese composto da Sposato Costruzioni S.r.l. come mandataria e Gifra di
Giampiero Salituro come mandante la procedura aperta per l'affidamento dei lavori
inerenti all' "Accordo quadro quadriennale per l'esecuzione di lavori di
manutenzione straordinaria della pavimentazione", suddiviso in n. 12 lotti, da
aggiudicarsi sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per
un importo complessivo pari a €. 30.000.000,00 per ciascun lotto. Il Consorzio ricorrente ha esposto di avere presentato regolare domanda di
partecipazione per il lotto n. 10, inerente ai lavori di manutenzione straordinaria da
eseguirsi sull'Autostrada del Mediterraneo in più ambiti regionali, in proprio e in
qualità di impresa mandataria del costituendo RTI con le società Italstrutture s.c.p.a.
(mandante) e Costruzioni Lucia s.r.l. (mandante), indicando quale consorziata
designata la Cima Costruzioni Generali s.r.l.; al medesimo lotto aveva partecipato
anche il RTI costituendo tra la Sposato Costruzioni s.r.l. (mandataria) e Gifra di
Giampiero Salituro (mandante). All'esito delle operazioni di gara e della valutazione delle offerte tecniche ed
economiche, primo classificato era risultato il RTI Sposato Costruzioni S.r.l. – Gifra
di Giampiero Salituro, con un punteggio complessivo di 74,08 (di cui 44,8 punti per
l'offerta tecnica 44,08 e 30 punti per l'offerta economica) ed un ribasso del 26,032
%; il ricorrente si era classificato al secondo posto della graduatoria, con un
punteggio totale di 69,397 (di cui 41,142 per l'offerta tecnica e 28,225 per l'offerta
economica) ed un ribasso del 20,398 %. Ottenuta a seguito di richiesta di accesso la documentazione di gara, il ricorrente
aveva rilevato alcuni vizi dell'offerta avversaria, in quanto il RTI Sposato aveva
fondato la propria proposta su di un'offerta commerciale (relativa a parte dei mezzi
d'opera) priva di attendibilità, poi smentita dalla società produttrice dei medesimi
mezzi. La valutazione delle offerte e l'attribuzione dei punteggi, inoltre, doveva ritenersi
illogica, in quanto, da un lato, la Commissione aveva assegnato 0 punti
all'aggiudicatario, ritenendo non dimostrata la disponibilità dei mezzi occorrenti ad
eseguire l'appalto (elemento B.1.), dall'altro aveva attribuito al medesimo il massimo
punteggio - 25 punti - sulla scorta della produttività di quei medesimi mezzi di cui
non aveva ravvisato la disponibilità. A sostegno del ricorso sono state formulate le seguenti censure: I.Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 80, co. 5, lett. c-bis) ed f-bis) del d.lgs. n.
50/2016. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 30, 59, 83 e 95 del D.lgs.
50/2016. Inammissibilità e/o invalidità dell'offerta. Violazione delle previsioni di
gara relative alla composizione ed all'ammissibilità dell'offerta. Inveridicità e/o
inattendibilità delle dichiarazioni e della documentazione prodotte in gara.
Violazione dei principi generali di par condicio, correttezza, buona fede e trasparenza.
Eccesso di potere sotto i profili del difetto di adeguata istruttoria, della macroscopica
illogicità, irragionevolezza, erroneità e contraddittorietà. La legge di gara individuava, quali criteri di valutazione dell'offerta tecnica, i seguenti
elementi: "B.1 – Disponibilità dei mezzi e delle attrezzature necessarie; B.2 – Produzione
Minima Giornaliera; B.3 – Cantierizzazione e fasi di lavoro sotto traffico; B.4 –
Proposte per la gestione di cantiere". Il RTI aggiudicatario, con riferimento al possesso dei mezzi d'opera (B.1.) ed alle
relative produttività (B.2.), aveva prodotto in gara un'offerta commerciale a firma
della Pancar S.r.l., relativa all'acquisto di 7 fresatrici di ultima generazione Wirtgen –
W 200i., allegando a detta offerta commerciale schede tecniche e specifiche
illustrative del produttore Wirtgen Macchine s.r.l.. La Pancar s.r.l., tuttavia, non figurava quale rivenditore o distributore della Wirtgen
Macchine s.r.l. o del Gruppo Wirtgen; sicché, con nota del 24 agosto 2020, la
ricorrente aveva richiesto delucidazioni al produttore Wirtgen, che aveva
sconfessato il contenuto del preventivo prodotto in gara dal RTI primo graduato,
affermando che non era tra i soggetti autorizzati alla vendita dei macchinari Wirtgen.
Il RTI Sposato avrebbe quindi dovuto essere escluso dalla gara, sotto il profilo
soggettivo, per essere incorso nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5,
lett. c), c-bis) ed f-bis) del d.lgs. n. 50/2016 e, sotto il profilo oggettivo, per avere
presentato un'offerta in parte qua invalida. Ed infatti, solo in forza della "produttività" corrispondente ai mezzi di cui all'offerta
commerciale in questione, il RTI Sposato aveva ottenuto 25 punti per l'elemento
valutativo B.2., conseguendo l'aggiudicazione. II.Violazione e falsa applicazione degli artt. 80, 83 e 95 del d.lgs. n. 50/2016 e delle
previsioni della lex specialis in punto di criteri di valutazione delle offerte ed
attribuzione dei punteggi. Difetto di istruttoria. Macroscopica irragionevolezza,
illogicità, erroneità e contraddittorietà delle valutazioni e motivazioni
dell'attribuzione del punteggio. Violazione della par condicio competitorum. La valutazione dell'offerta tecnica del RTI Sposato Costruzioni e il relativo primato
in graduatoria, così come la valutazione dell'offerta del RTI ricorrente e la deteriore
collocazione quale secondo graduato, sarebbero inficiati da erroneità ed illogicità,
atteso che il ricorrente avrebbe dovuto conseguire un punteggio superiore a quello
assentito per il criterio B.1, mentre il concorrente aggiudicatario avrebbe dovuto
vedersi attribuire, per il criterio B.2, un punteggio di gran lunga inferiore a quello
assegnatogli. Al riguardo il ricorrente ha rilevato che i criteri citati di valutazione delle offerte (B.1
e B.2) erano, secondo il disciplinare di gara (pagg. 41-42), di tipo tabellare (B.1) o
quantitativo (B.2), essendo riservata la valutazione discrezionale ad altri criteri
puntualmente indicati dalla lex specialis. Con riferimento al criterio B.1. (Disponibilità dei mezzi e attrezzature necessari e
numero di cantieri aperti contemporaneamente) - (da 0 a punti 15), in particolare, la
legge di gara specificava che "la commissione giudicatrice valuterà la capacità tecnica
ed operativa del concorrente nel poter garantire la disponibilità dei mezzi e
attrezzature necessarie al fine di eseguire contemporaneamente i lavori di
pavimentazione su più cantieri, comunque dislocati sul territorio di competenza del
singolo lotto. Il numero di cantieri – rispetto al quale verrà assegnato il punteggio
per il presente criterio - costituirà un obbligo contrattualmente vincolante come
previsto dallo Schema di Contratto"; il numero minimo dei mezzi, previsti dall'Anas,
per singolo cantiere, indicati nella tabella riportata a pagina 43 del disciplinare, era di: a) una fresatrice; b) una
vibrofinitrice; c) due rulli vibranti; d) tre autocarri con cassone ribaltabile; e)
un'autocisterna. Il Disciplinare specificava altresì che i punteggi da attribuire sarebbero stati
determinati sulla base del numero dei cantieri che i mezzi, offerti dal concorrente,
avrebbero consentito di aprire contemporaneamente. A tale titolo il RTI ricorrente aveva offerto mezzi conformi alle specifiche dettate
dal disciplinare, di cui aveva la disponibilità, che avrebbero consentito di gestire
contemporaneamente sette cantieri, ovvero, nella peggiore delle ipotesi, almeno sei
cantieri, di tal che avrebbe dovuto ottenere il punteggio massimo di 15 punti, o, sulla
scorta di una stima prudenziale, quanto meno di 12 punti (corrispondenti a 6
cantieri), mentre la Commissione di gara gli aveva attribuito solo 5 punti, ritenendo
che i mezzi offerti avrebbero consentito la gestione contemporanea di soli 4 cantieri,
ritenendo che la documentazione prodotta non aveva comprovato il possesso dei
mezzi necessari per più cantieri. Quanto al criterio B.2.-Produzione Minima Giornaliera (PMG) - (da 0 a 25 punti), il
Disciplinare di gara stabiliva che "la commissione giudicatrice valuterà la capacità
produttiva dei concorrenti in termini di produzione minima giornaliera (PMG), per
la realizzazione dei lavori previsti in appalto" sulla base delle macchine utilizzate; a
tale riguardo risultava illogica l'attribuzione all'aggiudicataria del punteggio massimo
di 25 punti, se si considera che con riferimento al criterio B.1. (disponibilità dei
mezzi) al concorrente primo classificato la Commissione di gara aveva attribuito 0
punti (su 15 previsti), non reputando idonea la documentazione prodotta a
comprova della disponibilità dei mezzi e delle attrezzature necessarie. Si sono costituiti Anas s.p.a. e il RTI Sposato Costruzioni resistendo al ricorso. All'udienza del 12 maggio 2021, tenutasi mediante collegamento da remoto in
videoconferenza, il ricorso è stato trattenuto in decisione. DIRITTO Il ricorso è infondato. Con il primo motivo la ricorrente ha lamentato che la Commissione giudicatrice
avrebbe erroneamente valutato in favore dell'aggiudicatario Sposato, in relazione al
criterio di valutazione B.1 ("Disponibilità dei mezzi e attrezzature necessari e
numero di cantieri aperti contemporaneamente"), la disponibilità delle fresatrici
Wirtgen sulla base del preventivo della ditta Pancar, che sarebbe stato smentito da
una nota della società Wirtgen, produttrice delle fresatrici, secondo la quale la Pancar
non risulterebbe distributore e/o rivenditore autorizzato a mettere sul mercato
macchinari Wirtgen. Come osservato dall'Anas, infatti, con riferimento al criterio in questione la
Commissione ha assegnato all'offerta tecnica di Sposato, nel verbale di gara n.11560
del 9.10.2019, un punteggio pari a zero, con la seguente motivazione: "Il concorrente
dichiara di possedere mezzi ed attrezzature tali da garantire la gestione contemporanea di n. 7
cantieri. La Commissione rileva che il numero di cantieri contemporanei riconoscibili è pari a zero,
in quanto la documentazione presentata risulta non completa. Relativamente a quanto richiesto nel
disciplinare di gara il concorrente, in merito alle vibrofinitrici ed alle autocisterne, ha prodotto
documentazione idonea ad eseguire zero cantieri contemporaneamente. Ulteriori mezzi d'opera (rulli
fresatrici autocarri) indicati dal concorrente non consentono di poter effettuare sette cantieri
contemporanei".
Con riferimento alla disponibilità delle fresatrici, pertanto, la stazione appaltante non
ha attribuito all'aggiudicatario alcun punteggio, con la conseguenza che il motivo si
palesa inammissibile e, comunque, infondato, atteso che, quand'anche Pancar non
fosse un rivenditore autorizzato, avrebbe potuto comunque acquistare i mezzi
Wirtgen per poi noleggiarli o rivenderli a sua volta, o occuparsi della rivendita
dell'usato. La circostanza dedotta dalla ricorrente, quindi, non implica in alcun modo né la
falsità dei preventivi allegati all'offerta. Sotto un secondo profilo è stata contestata l'assegnazione del punteggio B.2 in
considerazione della produttività delle fresatrici Wirtgen W 210i inserite nell'offerta
del RTI Sposato sulla base del preventivo della Pancar. Al riguardo la ricorrente ha sostenuto che, non essendo attendibile l'offerta
commerciale della Pancar, il RTI Sposato non avrebbe dovuto conseguire alcun
punteggio per il criterio B2. In merito deve evidenziarsi che nella configurazione della lex specialis i due criteri,
seppure collegati, erano espressione di autonoma valutazione e assegnazione del
punteggio, poiché, al fine dell'attribuzione dal punteggio B.1, andava valutata la
documentazione prodotta dal concorrente a comprova della disponibilità dei mezzi,
mentre, per ottenere il punteggio B.2, doveva essere considerata la produttività
media giornaliera dei macchinari proposti, sulla base delle schede tecniche dei mezzi
e, quindi, la realizzabilità di quanto proposto nell'offerta. Pertanto, l'attribuzione di un punteggio pari a 0 sotto il primo profilo e del punteggio
massimo pari a 25 alla voce B2 non implica alcuna contraddizione, dovendosi
nettamente distinguere la disponibilità dei mezzi offerti dalla loro produttività. Con il secondo motivo il Consorzio ricorrente ha dedotto che avrebbe dovuto
essergli assegnato un punteggio superiore a quello assentito per il criterio B.1, mentre
il concorrente aggiudicatario avrebbe dovuto vedersi attribuire, per il criterio B.2.,
un punteggio inferiore a quello ottenuto, non potendosi computare in suo favore la
produttività delle fresatrici Wirtgen sulla base dell'offerta della ditta Pancar. Al riguardo deve premettersi che, in materia, il sindacato del giudice sull'esercizio
dell'attività valutativa da parte della Commissione giudicatrice di gara non può
sostituirsi a quello della P.A., in quanto la valutazione delle offerte nonché
l'attribuzione dei punteggi da parte della Commissione rientrano nell'ampia
discrezionalità tecnica riconosciuta a tale organo. Da ciò consegue che per
sconfessare il giudizio della Commissione giudicatrice non è sufficiente evidenziarne
la mera non condivisibilità, dovendosi piuttosto dimostrare la palese inattendibilità
e l'evidente insostenibilità del giudizio tecnico compiuto (T.A.R. Roma, sez. III,
18.9.2020, n. 9613; Consiglio di Stato, sez. VI, 7.10.2019, n. 6753). Nella specie, tuttavia, non sono emersi travisamenti, errori manifesti o irrazionalità. Secondo il citato criterio "B.1 - Disponibilità dei mezzi e attrezzature necessari e
numero di cantieri aperti contemporaneamente", infatti, la Commissione
giudicatrice avrebbe dovuto valutare la capacità tecnica ed operativa del concorrente
nel poter garantire la disponibilità dei mezzi e le attrezzature necessarie per la
contemporanea esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria della
pavimentazione su più cantieri dislocati sul territorio. Per ciascun cantiere si
richiedeva la disponibilità di 1 fresatrice, 1 vibrofinitrice HP80; 2 rulli vibranti, 3
autocarri con cassone ribaltabile e 1 autocisterna; l'attribuzione del punteggio era
proporzionale al numero di cantieri che la commissione avrebbe ritenuto giustificato
sulla base dei mezzi indicati dal concorrente. La ricorrente ha sostenuto di poter garantire la gestione contemporanea, con i mezzi
richiesti, di 7 cantieri, con conseguente punteggio pari a 15; la Commissione, tuttavia,
sul punto ha rilevato che "il numero di cantieri contemporaneamente riconoscibili è pari a 4
(quattro), in quanto la documentazione presentata risulta non completa; relativamente a quanto
richiesto nel disciplinare di gara, il concorrente, in merito ai rulli, ha prodotto documentazione
idonea ad eseguire n. 4 cantieri contemporaneamente. Ulteriori mezzi d'opera (fresatrici) indicati
dal concorrente, non consentono di poter effettuare 7 cantieri contemporaneamente". I mezzi proposti dal Consorzio Artek sono stati poi dettagliatamente esaminati dalla
Commissione, che ha escluso: "N.5 Rullo Hamm DV642- pag.2/20 della relazione
tecnica-, in quanto non risulta allegata la scheda tecnica del macchinario ma un foglio con le
dimensioni di ingombro del mezzo ai fini della circolazione, (All.14), inoltre il possesso del mezzo
è stato documentato con il libro cespite dove risulta un tipo di rullo DV mod. 5.42 in luogo del
mod. 6.42 dichiarato(All.15). Si fa presente inoltre che entrambi i tipi di rulli, sia il 5.42 che il
6.42, non rientrano tra i mezzi idonei secondo le indicazioni del disciplinare di gara in quanto di
peso complessivo inferiore alle 8 tonnellate richieste; N.7 Rullo Dynapac CC222 - pagina 2/20
della relazione tecnica-, in quanto è stato allegato un libretto di circolazione (All.16) non
riconducibile alla Soc. CIMA Costruzioni S.r.l. (noleggiatore) e non collegato ad altre offerte di
nolo, lo stralcio del libro cespite non è riconducibile a nessuna delle due figure; N.8 Rullo Dynapac
CC222 - pagina 2/20 della relazione tecnica-, non risulta comprovato il possesso del mezzo in
quanto è stato allegato uno stralcio di un libro cespite generico, non riconducibile al proprietario e
privo dell'indicazione del mezzo (illeggibile la parte alta del documento) (All.17); N.9 Rullo
Dynapac CC422HP, -pagina 2/20 della relazione tecnica-, non sono state allegate le schede
tecniche del mezzo a comprova delle caratteristiche tecniche richieste dal disciplinare di gara, inoltre
dal libretto di circolazione il mezzo ha una massa complessiva inferiore alle 8 tonnellate richieste;
N. 11 relativi all'offerta di nolo della Impianti e Strutture S.p.A.,- pagina 2/20- il Rullo mod.
HD14 non soddisfa il requisito tecnico di massa complessiva pari a 8 tonnellate (come indicato
nella scheda tecnica allegata è da 4 tonnellate circa (All.18); N.14 Rullo Dynapac CC222HF,
- pagina 2/20 della relazione tecnica-, non risultano allegate le schede tecniche del mezzo (All.19),
risulta invece il libretto di circolazione di un rullo mod. CC142D (All.20) il quale non rientra
tra i mezzi idonei secondo le indicazioni del disciplinare di gara in quanto di peso complessivo
inferiore alle 8 tonnellate richieste (indicato sempre sul libretto di circolazione)".
La Commissione ha poi esaminato anche gli ulteriori 2 mezzi inseriti nell'allegato
"offerta commerciale" del ricorrente, rilevando che solo uno di essi poteva essere
computato, in quanto supportato da idonea documentazione. La stazione appaltante ha pertanto ampiamente dato conto dell'analisi dei mezzi
offerti e delle ragioni per cui parte degli stessi non sono stati computati ai fini
dell'assegnazione del punteggio, esprimendo considerazioni che non presentano
alcuna incongruenza o illogicità. Per le ragioni sopra esposte va infine disattesa anche la censura relativa
all'illegittimità dell'assegnazione del punteggio per la produttività delle fresatrici
Wirtgen, giacché, come visto, la relativa offerta non può ritenersi inattendibile. Il ricorso va quindi respinto. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente
pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna la ricorrente alla rifusione in favore delle parti resistenti delle spese di lite,
che si liquidano in complessivi euro 3.000,00, oltre accessori di legge, per ciascuna
di dette parti. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 maggio 2021 con
l'intervento, in collegamento da remoto in videoconferenza, dei magistrati: Antonino Savo Amodio, Presidente Roberta Ravasio, Consigliere Francesca Petrucciani, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Francesca Petrucciani Antonino Savo Amodio
TAR Lazio, Roma, Sez. I, 13 luglio 2021, n. 8324.pdf
Commissione giudicatrice
17-07-2021 12:41
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