Ordinanze di bonifica di siti inquinati: solo il Sindaco può adottarle e non il Dirigente.
Tar Puglia, sez. I, sentenza 15 novembre 2021, n. 1631
Pubblicato il 15/11/2021
N. 01631/2021 REG.PROV.COLL.
N. 01425/2021 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1425 del 2021, proposto da
Acquedotto Pugliese S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentata e difesa dagli avvocati Maria Rosaria Mola e Pietro Giorgio Savino,
con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Statte, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
del provvedimento notificato via pec con nota prot. n. 15358 del 24 settembre 2021,
ricevuta in pari data, a firma di dirigente del comune di Statte, con cui si invita
Acquedotto Pugliese S.p.A. a provvedere alla "pulizia dei terreni" sui quali la medesima
società aveva segnalato la presenza di rifiuti abbandonati.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 novembre 2021 il dott. Alessandro
Cappadonia e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che:
- con il ricorso in esame, depositato in data 22/10/2021, la società Acquedotto
Pugliese S.p.A. ha impugnato il provvedimento prot. n. 15358 adottato dal Comune
di Statte in data 24/09/2021 - con cui il Responsabile del Servizio Settore Sviluppo
Sostenibile e Tutela del Territorio e Ambiente ha intimato alla ricorrente di
provvedere alla pulizia dei terreni, stante l'accertata situazione di pericolo per
l'ambiente -, chiedendone l'annullamento, previa sospensione del provvedimento
impugnato;
- il Comune di Statte, benché ritualmente intimato, non si è costituito in giudizio;
- alla camera di consiglio del 10/11/2021 la parte ricorrente ha rinunciato all'istanza
di rinvio della camera di consiglio, fissata per il 10 novembre 2021, a data successiva;
quindi, la causa è stata trattenuta in decisione, previo avviso della possibile
definizione del giudizio mediante sentenza in forma semplificata ai sensi dell'art. 60
cod. proc. amm.;
Ritenuto, preliminarmente, che l'atto impugnato - al quale va riconosciuta natura
provvedimentale, recando l'intimazione ad un facere - è riconducibile all'esercizio
della potestà disciplinata dall'art. 192 del D. Lgs. n. 152 del 2006;
Ritenuto che sussistono i presupposti stabiliti dall'art. 60 del cod. proc. amm. per la
definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, palesandosi la manifesta
fondatezza del gravame;
Ritenuto che il ricorso in esame si fonda sui seguenti motivi: Violazione di legge.
Errata applicazione dell'art. 192 del D. Lgs. n. 152/2006; Violazione del principio
chi inquina paga ("polluter pays"), a fondamento della normativa ambientale
comunitaria e nazionale, recepito nell'ordinamento interno all'art. 3 bis del D. Lgs.
n. 152/2006; Eccesso di potere per aver rifiutato la rimozione di rifiuti urbani,
richiesta da Acquedotto Pugliese con nota del 2 settembre 2021, ribaltando sulla
ricorrente l'invito a "pulire i terreni". Violazione dell'art. 183, comma 1 lett. b ter del
D. Lgs. n. 152/2006 e disapplicazione della circolare ministeriale del 14 maggio
2021, n. 51657 e delle linee guida regionali approvate con DGR n. 7/2017;
Illegittimità del provvedimento impugnato per incompetenza del dirigente comunale
ad ordinare la rimozione di rifiuti abbandonati. Violazione o disapplicazione dell'art.
192, comma 3, del D. Lgs. n. 152/2006, nella parte in cui attribuisce al sindaco (e
non al dirigente) la competenza ad ordinare la rimozione di rifiuti abbandonati;
Ritenuto che merita accoglimento l'ultimo motivo dedotto, con cui la ricorrente
lamenta l'illegittimità del gravato provvedimento per l'incompetenza del dirigente
comunale che ha emanato l'atto, trattandosi di potestà riservata espressamente al
Sindaco dal citato art. 192, comma 3, del D. Lgs. n. 152 del 2006, che così
testualmente statuisce: "Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed
il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati
ed al recupero delle somme anticipate";
Ritenuto che la determinazione dirigenziale impugnata è viziata per incompetenza,
in quanto l'art. 192, comma 3, del D. Lgs. n. 152 del 2006, norma speciale
sopravvenuta rispetto all'art. 107, comma 5, del D. Lgs. n. 267 del 2000, prevale su
quest'ultima (cfr. in termini, ex plurimis, Cons. Stato sez. II, 20/10/2020, n. 6326;
Cons. Stato, sez. V, 08/07/2019, n. 4781; 14/03/2019, n. 1684; 11/01/2016, n. 57;
29/08/2012, n. 4635; T.A.R. Puglia Lecce, sez. III, 26/01/2018, n. 90);
Ritenuto che il provvedimento gravato è dunque illegittimo, siccome affetto dal vizio
di incompetenza, e deve essere annullato;
Rilevato che il carattere assorbente del vizio di incompetenza dispenserebbe il
Collegio dall'esame dei restanti motivi in coerenza con le statuizioni di cui a Cons.
Stato Ad. Plen. n. 5/2015;
Ritenuto che, in ogni caso, per completezza espositiva, non emerge nella fattispecie
concreta che occupa alcun profilo di responsabilità, quanto al riscontrato
abbandono di rifiuti (da parte di soggetti rimasti ignoti), a carico della medesima
società ricorrente, non essendovi traccia nel provvedimento impugnato dei necessari
propedeutici accertamenti sulla responsabilità dolosa o colposa della violazione
dell'obbligo di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti (cfr. in termini, ex
plurimis, T.A.R. Puglia, sez. III, 26/01/2018, n. 90);
Ritenuto che la richiesta declaratoria di responsabilità del Comune (rectius, "l'espressa
affermazione che è compito istituzionale del comune rimuovere rifiuti abbandonati da ignoti sulle
aree del territorio comunale") deve essere dichiarata inammissibile in quanto la ricorrente
non allega la titolarità di una posizione giuridica qualificata e differenziata, correlata
a un bene della vita oggetto di esercizio del pubblico potere, idonea a distinguere il
ricorrente da ogni altro consociato interessato alla legittimità dell'azione
amministrativa;
Ritenuto, per quanto precede:
- di accogliere il ricorso, ritenendo fondato il motivo con il quale si deduce il vizio
di incompetenza; di annullare, per l'effetto, il provvedimento impugnato;
- di dichiarare inammissibile la domanda di accertamento della responsabilità del
Comune, per difetto della legittimazione ad agire, intesa come titolo o possibilità
giuridica dell'azione;
Ritenuto altresì:
- di condannare il Comune di Statte alla refusione, in favore della parte ricorrente,
delle spese di lite, come liquidate in dispositivo, oltre che alla restituzione delle
somme versate a titolo di contributo unificato, alle condizioni di legge, in
applicazione del criterio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima,
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie
per le ragioni di cui in motivazione e annulla, per l'effetto, il provvedimento
impugnato.
Dichiara inammissibile la domanda di accertamento della responsabilità del
Comune, per difetto della legittimazione ad agire.
Condanna il Comune di Statte alla refusione, in favore della parte ricorrente, delle
spese di lite, che si liquidano in Euro 1.000,00 (Mille/00), oltre IVA e accessori di
legge, e alla restituzione delle somme pagate a titolo di contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 10 novembre 2021 con
l'intervento dei magistrati:
Ettore Manca, Presidente FF
Maria Luisa Rotondano, Primo Referendario
Alessandro Cappadonia, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Alessandro Cappadonia Ettore Manca
IL SEGRETARIO 02-12-2021 22:39
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