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Sentenza

Ordinanze di bonifica di siti inquinati: solo il Sindaco può adottarle e non il ...
Ordinanze di bonifica di siti inquinati: solo il Sindaco può adottarle e non il Dirigente.
Tar Puglia, sez. I, sentenza 15 novembre 2021, n. 1631

Pubblicato il 15/11/2021 
N. 01631/2021 REG.PROV.COLL. 
N. 01425/2021 REG.RIC. 
 
R E P U B B L I C A  I T A L I A N A  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia 
Lecce - Sezione Prima 
ha pronunciato la presente 
SENTENZA 
ex art. 60 cod. proc. amm.; 
sul ricorso numero di registro generale 1425 del 2021, proposto da 
Acquedotto Pugliese S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, 
rappresentata  e  difesa  dagli  avvocati  Maria  Rosaria  Mola  e  Pietro  Giorgio  Savino,  
con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; 
contro 
Comune di Statte, non costituito in giudizio; 
per l'annullamento 
del provvedimento notificato via pec con nota prot. n. 15358 del 24 settembre 2021, 
ricevuta  in  pari  data,  a  firma  di  dirigente  del  comune  di  Statte,  con  cui  si  invita  
Acquedotto Pugliese S.p.A. a provvedere alla "pulizia dei terreni" sui quali la medesima 
società aveva segnalato la presenza di rifiuti abbandonati. 
 
 
Visti il ricorso e i relativi allegati; 
Visti tutti gli atti della causa; 
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 novembre 2021 il dott. Alessandro 
Cappadonia e uditi per le parti i difensori come da verbale; 
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.; 
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 
 
 
FATTO e DIRITTO 
Premesso che: 
-  con  il  ricorso  in  esame,  depositato  in  data  22/10/2021,  la  società  Acquedotto  
Pugliese S.p.A. ha impugnato il provvedimento prot. n. 15358 adottato dal Comune 
di Statte in data 24/09/2021 - con cui il Responsabile del Servizio Settore Sviluppo 
Sostenibile  e  Tutela  del  Territorio  e  Ambiente  ha  intimato  alla  ricorrente  di  
provvedere  alla  pulizia  dei  terreni,  stante  l'accertata  situazione  di  pericolo  per  
l'ambiente  -,  chiedendone  l'annullamento,  previa  sospensione  del  provvedimento  
impugnato; 
- il Comune di Statte, benché ritualmente intimato, non si è costituito in giudizio; 
- alla camera di consiglio del 10/11/2021 la parte ricorrente ha rinunciato all'istanza 
di rinvio della camera di consiglio, fissata per il 10 novembre 2021, a data successiva; 
quindi,  la  causa  è  stata  trattenuta  in  decisione,  previo  avviso  della  possibile  

definizione del giudizio mediante sentenza in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 
cod. proc. amm.; 
Ritenuto,  preliminarmente,  che  l'atto  impugnato  -  al  quale  va  riconosciuta  natura  
provvedimentale,  recando  l'intimazione  ad  un  facere -  è  riconducibile  all'esercizio  
della potestà disciplinata dall'art. 192 del D. Lgs. n. 152 del 2006; 
Ritenuto che sussistono i presupposti stabiliti dall'art. 60 del cod. proc. amm. per la 
definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, palesandosi la manifesta 
fondatezza del gravame; 
Ritenuto  che  il  ricorso  in  esame  si  fonda  sui  seguenti  motivi:  Violazione  di  legge.  
Errata applicazione dell'art. 192 del D. Lgs. n. 152/2006; Violazione del principio 
chi inquina paga ("polluter pays"), a fondamento della normativa ambientale 
comunitaria e nazionale, recepito nell'ordinamento interno all'art. 3 bis del D. Lgs. 
n.  152/2006;  Eccesso  di  potere  per  aver  rifiutato  la  rimozione  di  rifiuti  urbani,  
richiesta  da  Acquedotto  Pugliese  con  nota  del  2  settembre  2021,  ribaltando  sulla  
ricorrente l'invito a "pulire i terreni". Violazione dell'art. 183, comma 1 lett. b ter del 
D.  Lgs.  n.  152/2006  e  disapplicazione  della  circolare  ministeriale  del  14  maggio  
2021,  n.  51657  e  delle  linee  guida  regionali  approvate  con  DGR  n.  7/2017;  
Illegittimità del provvedimento impugnato per incompetenza del dirigente comunale 
ad ordinare la rimozione di rifiuti abbandonati. Violazione o disapplicazione dell'art. 
192, comma 3, del D. Lgs. n. 152/2006, nella parte in cui attribuisce al sindaco (e 
non al dirigente) la competenza ad ordinare la rimozione di rifiuti abbandonati; 
Ritenuto  che  merita  accoglimento  l'ultimo  motivo  dedotto,  con  cui  la  ricorrente  
lamenta  l'illegittimità  del  gravato  provvedimento  per  l'incompetenza  del  dirigente  
comunale  che  ha  emanato  l'atto,  trattandosi  di  potestà  riservata  espressamente  al  
Sindaco  dal  citato  art.  192,  comma  3,  del  D.  Lgs.  n.  152  del  2006,  che  così  
testualmente statuisce: "Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed 
il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati 
ed al recupero delle somme anticipate"; 
Ritenuto che la determinazione dirigenziale impugnata è viziata per incompetenza, 
in  quanto  l'art.  192,  comma  3,  del  D.  Lgs.  n.  152  del  2006,  norma  speciale  
sopravvenuta rispetto all'art. 107, comma 5, del D. Lgs. n. 267 del 2000, prevale su 
quest'ultima  (cfr.  in  termini,  ex  plurimis,  Cons.  Stato  sez.  II,  20/10/2020,  n.  6326;  
Cons. Stato, sez. V, 08/07/2019, n. 4781; 14/03/2019, n. 1684; 11/01/2016, n. 57; 

29/08/2012, n. 4635; T.A.R. Puglia Lecce, sez. III, 26/01/2018, n. 90); 
Ritenuto che il provvedimento gravato è dunque illegittimo, siccome affetto dal vizio 
di incompetenza, e deve essere annullato; 

Rilevato  che  il  carattere  assorbente  del  vizio  di  incompetenza  dispenserebbe  il  
Collegio dall'esame dei restanti motivi in coerenza con le statuizioni di cui a Cons. 
Stato Ad. Plen. n. 5/2015; 
Ritenuto che, in ogni caso, per completezza espositiva, non emerge nella fattispecie 
concreta che occupa alcun profilo di responsabilità, quanto al riscontrato 
abbandono  di  rifiuti  (da  parte  di  soggetti  rimasti  ignoti),  a  carico  della  medesima  
società ricorrente, non essendovi traccia nel provvedimento impugnato dei necessari 
propedeutici  accertamenti  sulla  responsabilità  dolosa  o  colposa  della  violazione  
dell'obbligo  di  abbandono  e  deposito  incontrollato  di  rifiuti  (cfr.  in  termini,  ex 
plurimis, T.A.R. Puglia, sez. III, 26/01/2018, n. 90); 
Ritenuto che la richiesta declaratoria di responsabilità del Comune (rectius, "l'espressa 
affermazione che è compito istituzionale del comune rimuovere rifiuti abbandonati da ignoti sulle 
aree del territorio comunale") deve essere dichiarata inammissibile in quanto la ricorrente 
non allega la titolarità di una posizione giuridica qualificata e differenziata, correlata 
a un bene della vita oggetto di esercizio del pubblico potere, idonea a distinguere il 
ricorrente da ogni altro consociato interessato alla legittimità dell'azione 
amministrativa; 
Ritenuto, per quanto precede: 
- di accogliere il ricorso, ritenendo fondato il motivo con il quale si deduce il vizio 
di incompetenza; di annullare, per l'effetto, il provvedimento impugnato; 
-  di  dichiarare  inammissibile  la  domanda  di  accertamento  della  responsabilità  del  
Comune,  per  difetto  della  legittimazione  ad  agire,  intesa  come  titolo  o  possibilità  
giuridica dell'azione; 
Ritenuto altresì: 
- di condannare il Comune di Statte alla refusione, in favore della parte ricorrente, 
delle  spese  di  lite,  come  liquidate  in  dispositivo,  oltre  che  alla  restituzione  delle  
somme versate a titolo di contributo unificato, alle condizioni di legge, in 
applicazione del criterio della soccombenza. 
P.Q.M. 
Il  Tribunale  Amministrativo  Regionale  per  la  Puglia  Lecce  -  Sezione  Prima,  
definitivamente  pronunciando  sul  ricorso,  come  in  epigrafe  proposto,  lo  accoglie  
per  le  ragioni  di  cui  in  motivazione  e  annulla,  per  l'effetto,  il  provvedimento  
impugnato. 
Dichiara inammissibile la domanda di accertamento della responsabilità del 
Comune, per difetto della legittimazione ad agire. 

Condanna il Comune di Statte alla refusione, in favore della parte ricorrente, delle 
spese di lite, che si liquidano in Euro 1.000,00 (Mille/00), oltre IVA e accessori di 
legge, e alla restituzione delle somme pagate a titolo di contributo unificato. 
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. 
Così  deciso  in  Lecce  nella  camera  di  consiglio  del  giorno  10  novembre  2021  con  
l'intervento dei magistrati: 
Ettore Manca, Presidente FF 
Maria Luisa Rotondano, Primo Referendario 
Alessandro Cappadonia, Referendario, Estensore 
    
    
L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE 
Alessandro Cappadonia  Ettore Manca 
    
    
    
    
    
IL SEGRETARIO
Avv. Antonino Sugamele

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