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Sentenza

Non sussiste l'onere di immediata impugnazione delle circolari interpretativ...
Non sussiste l'onere di immediata impugnazione delle circolari interpretative.
TAR LAZIO – ROMA, SEZ. II,

SENTENZA DEL 23 SETTEMBRE 2021, N. 9883

CIRCOLARE –INTERPRETAZIONE- EFFETTI - IMPUGNAZIONE – PROVVEDIMENTO APPLICATIVO.


Non sussiste l'onere di immediata impugnazione delle circolari interpretative le quali, ancorché emanate per indirizzare uniformemente l'azione degli organi amministrativi, non sono vincolanti e restano un atto privo di effetti esterni. Ne consegue che i soggetti destinatari di tali circolari non hanno l'onere di impugnarle neppure insieme all'atto che vi dà esecuzione, ma possono limitarsi a contestare l'illegittimità del provvedimento applicativo in quanto scaturente da una circolare illegittima che avrebbe dovuto essere disapplicata. Una circolare contra legem, può essere disapplicata anche ex officio dal giudice investito dell'impugnazione dell'atto conseguente alla circolare stessa. L'interesse, e correlativamente l'onere, di immediata impugnazione sussiste, invece, solo nei confronti di quelle circolari che assumano la veste di vere e proprie "istruzioni" vincolanti, dalle quali l'organo amministrativo non possa discostarsi e che in tal senso rivestano anche rilevanza esterna.

Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza del 17 aprile 2018, n. 2284; Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza del 4 dicembre 2017, n. 5664; Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza del 26 ottobre 2016, n. 4478; Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza del 28 gennaio 2016, n. 310.
Avv. Antonino Sugamele

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