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Sentenza

MOTIVAZIONE – PROPORZIONALITÀ – BALNEAZIONE – DIVIETO ACCESSO ANIMALI. L'Am...
MOTIVAZIONE – PROPORZIONALITÀ – BALNEAZIONE – DIVIETO ACCESSO ANIMALI. L'Amministrazione è tenuta non solo a motivare l'ordinanza balneare ma anche ad indicare l'interesse pubblico perseguito, previa valutazione di misure alternative idonee e meno restrittive.
TAR CALABRIA-CATANZARO, SEZ. I

SENTENZA DEL 16 SETTEMBRE 2021, N. 1627


L'obbligo motivazionale di cui all'art. 3 L. n. 241/1990 sancisce un principio di portata generale, al quale sono poste limitatissime eccezioni, espressamente indicate dal Legislatore, al di fuori delle quali è richiesto che il provvedimento lesivo renda note le ragioni poste a suo fondamento, nonché l'iter logico seguito dalla P.A. L'ordinanza balneare, sebbene sia riconducibile nella categoria degli atti a contenuto generale, in quanto indirizzata ad una pluralità indeterminata di destinatari, non è esente dall'obbligo di motivazione. Risulta inoltre violato il principio di proporzionalità laddove sia mancata l'esternazione nel provvedimento dell'interesse pubblico concretamente perseguito attraverso l'imposizione del divieto di ingresso agli animali – e conseguentemente ai loro padroni o detentori – sulle spiagge destinate alla libera balneazione, in quanto l'Amministrazione avrebbe dovuto valutare se fosse possibile perseguire le finalità pubbliche del decoro, dell'igiene e della sicurezza, ovvero dell'incolumità pubblica, mediante regole alternative al divieto assoluto di frequentazione delle spiagge.
Avv. Antonino Sugamele

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