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Sentenza

Marsala. L'epoca di costruzione di un immobile può essere fornita sia per t...
Marsala. L'epoca di costruzione di un immobile può essere fornita sia per tabulas mediante testamenti e atti pubblici di trasferimento della proprietà, estratti catastali o licenze di agibilità, sia a tramite prove tecniche quali i saggi e le ispezioni in situ, che consentano una datazione sulla base delle tecniche costruttive utilizzate, ma anche a mezzo di testimonianze giurate o elementi indiziari o presuntivi.
Cons. giust. amm. Sicilia, 11/04/2020, n. 237
REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA

Sezione giurisdizionale

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 219 del 2019, proposto da V.G., rappresentato e difeso dall'avvocato Salvatore Giacalone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio dell'avv. Lucia Di Salvo in Palermo, via Notarbartolo, 5;

contro

Comune di Marsala non costituito in giudizio;

per la riforma

della sentenza in forma semplificata del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima) n. 415 del 2019

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella udienza pubblica del giorno 8 aprile 2020 svoltasi in video conferenza, senza discussione orale delle parti, il Cons. Giuseppe Verde e trattenuta la causa in decisione su istanza presentata dalla sola parte costituita, ai sensi dell'art. 84, commi 2, primo periodo, 5 e 6, D.L. n. 18 del 2020;
Svolgimento del processo - Motivi della decisione

1. Parte appellante considera ingiusta la sentenza in forma semplificata meglio indicata in epigrafe del Tar Sicilia - Palermo, n. 415 del 2019 che ha respinto:

- il ricorso introduttivo avverso la determinazione dirigenziale n. 10 del 23.9.2016 di "presa d'atto della nullità" della concessione edilizia in sanatoria n. 934/02 e di diniego di condono edilizio;

- il ricorso per motivi aggiunti avverso: a) l'ordinanza dirigenziale n. 41 del 7.6.18, di demolizione di opere edili asseritamente abusive e ripristino dello stato dei luoghi; b) la stessa ordinanza dirigenziale di demolizione nella parte in cui contiene l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria ex art. 31 comma 4/bis D.P.R. n. 380 del 2001.

1.1. Con il ricorso introduttivo l'allora ricorrente articolava le censure di:

I) eccesso di potere sotto i profili della violazione dei principi generali dell'ordinamento giuridico amministrativo in tema di nullità dell'atto amministrativo;

II) eccesso di potere sotto il profilo della carenza di istruttoria, del difetto di presupposto e del travisamento dei fatti;

III) eccesso di potere sotto il profilo della violazione dei principi generali dell'ordinamento in tema di certezza dei rapporti giuridici.

Secondo il ricorrente il provvedimento impugnato sarebbe illegittimo in quanto, diversamente da quanto ivi dichiarato, mancherebbero i necessari presupposti di diritto per poter ritenere nulla la concessione in sanatoria n. 934, rilasciata in data 17 maggio 2002; inoltre tale provvedimento troverebbe fondamento su un'erronea ricostruzione dei fatti, smentita dalla documentazione prodotta in giudizio dal ricorrente, e comunque, considerato il notevole lasso di tempo trascorso dal rilascio della concessione in sanatoria e l'adozione del provvedimento impugnato, non assistito da una motivazione rafforzata, sarebbe stato ingiustamente leso l'affidamento creato nel ricorrente con la concessione della sanatoria per l'immobile in questione.

1.2. Successivamente il Comune di Marsala adottava l'ordinanza dirigenziale n. 41 del 7.6.2018, di demolizione delle opere edili indicate nel provvedimento oggetto del ricorso principale, e ripristino dello stato dei luoghi. Detta ordinanza veniva impugnata con i motivi aggiunti, nei quali il ricorrente articolava le censure di invalidità derivata, per i vizi che inficerebbero il provvedimento impugnato con il ricorso originario, nonché, in via autonoma, per violazione dell'art. 31, commi 4 bis e 3, del D.P.R. n. 380 del 2001, relativamente alla sanzione pecuniaria ivi disposta.

2. Il Comune intimato non si costituiva dinanzi al Tar.

3. I giudici di primo grado hanno disposto l'acquisizione delle aerofotogrammetrie dei luoghi oggetto dei provvedimenti impugnati (ordinanze n. 1964 del 2018 e n. 2589 del 2018). Al suddetto adempimento istruttorio provvedevano il Comune di Marsala (con il deposito dell'8 novembre 2018) e l'Istituto geografico militare (con il deposito del 25 gennaio 2019).

3.1. Per completezza si segnale che con l'ordinanza istruttoria n. 1964 del 2018 il Tar ha pure disposto l'acquisizione della copia dell'atto di donazione del 1952 menzionato nel ricorso introduttivo, onerando l'allora ricorrente della relativa produzione.

4. Il Tar ha respinto le doglianze dedotte dal ricorrente perché, incontestato che l'immobile rientri nella fascia dei 150 metri dal mare, non vi sarebbero dubbi che sarebbe stato realizzato dopo l'entrata in vigore della L.R. n. 78 del 1976. Secondo il Tar: "Sul punto sono decisive le concordanti aerofotogrammetrie dei luoghi depositate, a seguito di istruttoria, da parte del Comune di Marsala e dell'Istituto Geografico Militare, del giugno 1978, dalle quali emerge inequivocabilmente l'assenza dell'immobile in questione (...). E' del tutto disancorata dalla realtà la tesi del ricorrente secondo la quale le aerofotogrammetrie non consentirebbero tale conclusione, potendo alcune macchie nere che vi compaiono essere indice dell'esistenza del fabbricato per cui è causa: le macchie a cui si riferisce il ricorrente - peraltro di piccole dimensioni e non certo tali da coprire lo spazio di un edificio di 170 mq - sono con ogni evidenza macchie erboree, e stanno a testimoniare la presenza di alberi o cespugli.

A fronte di tale evidenza tutti le ulteriori circostanze addotte dal ricorrente, che suffragherebbero la sua tesi in modo indiretto, sono evidentemente irrilevanti, oltre che intrinsecamente vaghe e contraddittorie.

L'immobile indicato nell'atto di donazione del 1952, "in pessime condizioni statiche ed edilizie" - che nel tempo potrebbe quindi essere anche andato del tutto distrutto - non è chiaro se ricada nello stesso terreno oggetto della presente controversia, e comunque non è chiara la sua esatta collocazione; il dato evidenziato dal ricorrente è quindi irrilevante rispetto alla tesi dallo stesso sostenuta.

Il certificato catastale prodotto dal ricorrente, la cui efficacia probatoria è, in termini generali, comunque molto attenuata, risulta del tutto neutro rispetto alla presente questione: non è affatto chiaro che si riferisca ad una dichiarazione risalente nel tempo, ben potendo essere frutto di una dichiarazione fatta in qualsiasi momento dall'interessato, eventualmente con riferimento a fatti precedenti; nella colonna relativa all'anno compare il numero 6083, senza alcun riferimento all'anno 1975; riguarda un edificio di civile abitazione, categoria A2 - e non un rudere - che, ove esistente a quella data, sarebbe stato certamente rilevato nelle aerofotogrammetrie del 1978.

In definitiva tale certificato catastale non contiene affatto i dati indicati dal ricorrente; peraltro le diverse ricostruzioni da questi prospettate - in modo del tutto assertivo e prive di alcun supporto probatorio - sono tra loro in contraddizione, in quanto se prima del 1976 era già stato realizzato un edificio di civile abitazione, catastato nel NCEU, le "macchie" contenute nelle aerofotogrammetrie del 1978 dovrebbero addirittura nascondere un edificio definito e non un rudere.

La verità è che le aerofotogrammetrie in atti dimostrano, senza alcun dubbio, che l'immobile per cui è causa è stato realizzato dopo l'imposizione del vincolo di inedificabilità assoluta posto con la L.R. n. 78 del 1976".

4.1. Sempre secondo i primi giudici

Il provvedimento impugnato ha la natura di atto di annullamento in autotutela - adottato in presenza della sussistenza di tutti i presupposti per la sua emanazione - adeguatamente motivato e ancorato alla corretta ricostruzione dei fatti che rilevano nella vicenda; nessun legittimo affidamento può essere riconosciuto al ricorrente che, attraverso la sua dichiarazione non veritiera, ha determinato l'adozione del provvedimento illegittimo, poi annullato.

Con riguardo ai motivi aggiunti le censure di illegittimità derivata sono evidentemente infondate, in conseguenza dell'infondatezza della medesime censure già scrutinate con riferimento al ricorso originario.

Priva di fondamento è anche la censura autonoma proposta in tali motivi aggiunti, i cui termini non sono peraltro del tutto chiari.

L'inciso dell'ordinanza di demolizione preso in considerazione dal ricorrente non irroga alcuna sanzione - circostanza che esclude già il suo carattere provvedimentale - ma si limita ad evidenziare le conseguenza sanzionatorie - comunque previste per legge - che si concretizzerebbero nel caso di mancata ottemperanza all'ordine demolitorio impartito.

5. La difesa del sig. G. espone le ragioni dell'appello articolando la parte in diritto del ricorso sulla base di motivi esposti sub A (articolato in 8 distinti punti), B e C.

5.1. Negli 8 punti di "A" parte appellante critica la sentenza gravata contestando in punto di fatto le certezza che il Tar ha ritenuto acquisite: il fabbricato in questione sarebbe menzionato nell'atto di donazione del 22 marzo 1952; l'immobile sarebbe oggetto di una "domanda di voltura e denuncia di variazione" registrata dall'U.T.E. di Trapani nel 1975; i rilievi aerofotogrammetrici non sarebbero in nulla chiari e concordanti.

Il Tar avrebbe respinto il ricorso senza considerare le prove documentali prodotte dal ricorrente e in particolare il certificato catastale riferito al foglio di mappa (...) e alla particella (...).

5.2. Parte appellante contesta la legittimità del provvedimento impugnato asserendone l'irragionevolezza in quanto adottato in "ritardo di 14 anni rispetto all'atto da annullare" (motivo "B).

5.3. Si contesta (motivo "C") la legittimità dell'ordinanza di demolizione (impugnata anche invia autonoma) asserendone l'illegittimità per le conseguenze sanzionatorie previste in caso di mancata spontanea esecuzione.

6. Sebbene il ricorso sia stata tempestivamente proposto e regolarmente notificato non risulta costituito in appello il Comune di Marsala.

7. Questo Consiglio (con ordinanza n. 207 del 2019):

- ha concesso l'invocata tutela cautelare sul presupposto della sussistenza del requisito del periculum in mora;

- ha disposto una verificazione precisando che "Considerato che la documentazione versata in atti da parte appellante sembra provare (con la produzione di due atti notarili il primo quali risalente al 1952) l'esistenza dell'immobile sull'area in un epoca antecedente l'entrata in vigore della L.R. n. 76 del 1978;

Ritenuto che i rilievi aerofotogrammetrici potrebbero nel caso di specie non risultare decisivi ove l'immobile, che nell'atto di donazione insiste sulle particelle (...) e (...) del foglio (...), sia (o non sia) lo stesso di quello menzionato in un secondo atto di donazione (del 1982 da parte della madre in favore dell'appellante) che insiste sulla particella n. (...) del foglio (...).

Ritenuto che il punto da ultimo evidenziato potrà essere chiarito da un verificatore che dovrà accertare se la particella (...) coincide con le particelle n. (...) e n. (...) del foglio (...) così che potrebbe essere acquisita la prova dell'esistenza dell'immobile antecedentemente al 31.12.1976.

Ritenuto che il Comune di Marsala, che agisce in autotutela dopo ben 14 anni, ha l'onere di provare che l'opera non esisteva prima del 31.12.1976;

Ritenuto che i rilievi aerofotogrammetrici necessitano di essere meglio visionati;

Ritenuto necessario, al fine del decidere, disporre una verificazione nei termini e modi che seguono:

- il verificatore dovrà rispondere ai seguenti quesiti:

- se le particelle (...) e (...) del foglio (...) corrispondano alla particella (...) del foglio (...) e ciò al fine di accertare se l'immobile per cui è lite insiste sull'area prima del 31.12.1976;

- se dai rilievi aerofotogrammetrici acquisiti nel corso del giudizio di primo grado emerge l'assenza dell'immobile o se al contrario alcune macchie nere che vi compaiono possono essere indice dell'esistenza dell'immobile;

- Ritenuto di conferire l'incarico di curare l'accertamento tecnico sopra indicato

- al Direttore del Dipartimento architettura e territorio (DARTE) dell'Università degli studi di Reggio Calabria - Mediterranea o un suo delegato, il cui nominativo dovrà essere eventualmente comunicato entro venti giorni dalla comunicazione della segreteria della presente ordinanza.

- ha fissato la data per la trattazione del merito della controversia.

8. Il Direttore del Dipartimento architettura e territorio (DARTE) dell'Università degli studi di Reggio Calabria - Mediterranea ha delegato per la verificazione il prof. Massimo Lauria.

8.1. Il CGA con l'ordinanza n. 699 del 2019 ha accordato al verificatore una proroga e fissata per la trattazione della lite l'udienza del giorno 11 dicembre 2019.

8.2. Il verificatore ha adempiuto all'incombente istruttorio con il deposito dell'8 ottobre 2019.

8.3 Parte appellante con la memoria del 21 ottobre 2019 ha preso posizione sulla relazione del verificatore asserendo che nella stessa sarebbe evidente l'abbaglio dei sensi in cui lo stesso sarebbe incorso:

"gli Allegati 2C e 2CRev della Relazione non riportano affatto un estratto di mappa del foglio (...), ma bensì, del tutto diversamente, un estratto di mappa del foglio (...) (!!!) doc. n. 4 si confronti codesto ultimo documento con il predetto Allegato 2CRev.

Appare per tal modo spiegata la ragione (scambio dei fogli di mappa) ...

Il fabbricato identificato con la particella (...), ma di esso diverso Foglio di Mappa (...) doc. n. 4 è entità immobiliare che non ha niente a che vedere con il fabbricato per cui è odierna controversia, né è contiguo fisicamente ad esso, né si affaccia sul lato opposto della stessa strada comunale".

8.4. Il CGA con ordinanza n. 1044 del 2019 ha ritenuto necessario ai fini del decidere acquisire dal verificatore delle controdeduzioni precise a quanto sostenuto da parte appellante nella suddetta memoria del 21 ottobre 2019 alla luce della produzione documentale depositata in pari data.

8.5. Il verificatore ha depositato le sue controdeduzioni in data 24 gennaio 2020:

a) precisando che: In esito agli accertamenti condotti relativamente all'immobile identificato dalla particella n.(...), foglio (...) del comune di Marsala, il CTU precisa quanto segue.

Il signor G.V., in forza della documentazione catastale acquisita (allegato sub 1C della relazione finale) e del titolo esitato in atti, risulta proprietario dell'immobile in questione.

L'estratto di mappa del foglio (...) del comune di Marsala (allegato sub 2C della relazione finale) rilasciato dagli uffici dell'Agenzia delle Entrate, Servizi catastali, riporta in sovrapposizione parte del foglio di mappa n. (...).

Nell'estratto di mappa del foglio (...) del comune di Marsala in suo possesso, il CTU ha identificato in maniera errata l'immobile in questione (allegato sub 2CRev della relazione finale).

b) chiedendo di non considerare, in quanto incoerente con lo stato dei luoghi così come ricostruito nel corpo della presente relazione, la seguente descrizione riportata nella conclusioni della relazione finale (pag. 14, righe 18, 19 e 20) "....e dal loro affaccio sui lati opposti della stessa strada comunale dalla quale, in direzione sud-ovest si accede al mare e, in direzione nord-est si realizza un raccordo con la strada Provinciale."

8.6. Parte appellante con la successiva memoria del 26 febbraio 2020 ritiene - alla luce delle controdeduzioni fornite dal verificatore - la questione controversa definitivamente chiarita nel senso favorevole alle ragioni dell'appellante ha, così, chiesto l'accoglimento dell'appello e che, in riforma della sentenza gravata, sia accolto il ricorso introduttivo.

9. Chiamata la causa all'udienza odierna, parte appellante - in ragione di quanto previsto dall'art. 84 comma 2 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 secondo cui le cause di merito già calendarizzate nel periodo dal 6 aprile al 15 aprile 2020 passano in decisione, senza discussione orale, sulla base degli atti depositati, "...se ne fanno congiuntamente richiesta tutte le parti costituite...", da depositarsi entro il termine perentorio di due giorni liberi prima dell'udienza - ha chiesto "il passaggio in decisione della causa, pendente contrassegnata col n. 219/19, fissata per la trattazione nel merito all'udienza pubblica dell'8.4.2020, insistendosi per l'accoglimento del ricorso in appello proposto per la riforma della sentenza di I grado T.A.R. Sicilia Palermo Sez. II n. 415 del 13.2.19".

10. All'udienza pubblica dell'8 aprile 2020 la causa - su istanza dell'unica parte costituita, presentata ex art. 84 comma 2 del d. l. n. 18 del 2020 - è stata trattenuta in decisone e deliberata in pari data dal Collegio riunito in videoconferenza.

11. Preliminarmente il Collegio osserva che parte appellante non ha riproposto nel presente grado del giudizio la prima censura del ricorso introduttivo. Ne consegue che quanto disposto dal Tar in ordine alla natura del provvedimento impugnato ("atto di annullamento in autotutela") è ormai divenuto incontestabile.

12. Ciò detto, il Collegio ritiene l'appello fondato. Più precisamente risulta fondato il II motivo del ricorso introduttivo per come riproposto con le doglianze articolate sub "A" dei motivi dell'appello.

12.1. Sul punto il Collegio ritiene di dover muovere da alcuni principi giurisprudenziali che meritano un richiamo testuale in quanto applicabili ai fini della presente controversia.

La giurisprudenza del Consiglio di Stato (sez. IV, 4 aprile 2017 n. 1565) ha chiarito che l'epoca di costruzione di un immobile può essere fornita sia per tabulas (testamenti e atti pubblici di trasferimento della proprietà; estratti catastali; licenze di agibilità, ecc.), sia tramite prove tecniche (saggi e ispezioni in situ, che consentano una datazione sulla base delle tecniche costruttive utilizzate) e persino tramite testimonianze giurate o elementi indiziari o presuntivi. È questo un principio generale dell'attività amministrativa: "il principio inquisitorio consente all'autorità amministrativa di avvalersi di propria iniziativa, di ogni mezzo probatorio che ritenga utile"; ora codificato dall'art. 6, co. 1, lett. b), L. n. 241 del 1990, a mente del quale il responsabile del procedimento "accerta di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari ... In particolare ... può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni".

Tale regola generale vale con speciale riguardo alle pratiche edilizie, laddove si rinviene di frequente la necessità di dare prova di risalenti fatti storici, quali, in particolare, l'epoca di costruzione dei manufatti. La regola che qui si afferma non è solo quello della libertà della prova, ma addirittura, della sufficienza del "principio di prova" (Cons. Stato, V, 13.11.1998, n. 157).

12.2. Rispetto poi ai rilievi aerofotogrammetrici è stato affermato (CGA sentenza n. 296 del 2018) che simili rilievi costituiscono atti ricognitivi di carattere strumentale che, inserendosi in un procedimento preordinato all'emanazione di un provvedimento, assumono la stessa efficacia probatoria degli atti formatisi in seno alla stessa Amministrazione, con la conseguenza che, data la presunzione di legittimità di tali atti, incombe sul privato, appunto, l'onere di fornire una prova contraria atta a superare tale presunzione (C.G.A., SS.RR., nn. 1002/2015 del 3 febbraio 2017, 1311/2013 dell'8 luglio 2014 e 454/2005 del 14 marzo 2006).

13. I richiami giurisprudenziali sopra esposti sorreggono il convincimento del Collegio nel ritenere errate le conclusioni alle quali è pervenuto il Tar.

13.1. Il Tar ha prima considerato non soddisfacente il rilievo aerofotogrammetrico del 1978 prodotto dal Comune di Marsala (richiedendo all'Istituto geografico militare la produzione di una altro rilievo aerofotogrammetrico poi risultato del tutto generico e non utilizzabile) per poi valorizzarlo al fine del decidere.

13.2. Il ragionamento seguito dai primi decidenti:

a) non risulta lineare atteso che nella stessa sentenza gravata, i fotogrammi - per come prodotti dal Comune con la nota del 23 ottobre del 2018 inviata al Tar - presentano della macchie di incerta interpretazione rispetto ad un'immagina che il verificatore ha poi definito "sgranata" e non perfettamente nitida se confrontata con altra immagine del 1971 sconosciuta dal Comune;

b) la produzione documentale depositata dal ricorrente non è stata correttamente apprezzata al fine di ritenere dimostrata la prova contraria atta a superare la presunzione di legittimità dei rilievi aerofotogrammetrici.

14. Parte appellante ha sostenuto le proprie ragioni attraverso la produzione di:

- atto notarile n. 85061 del repertorio n. 22518 della raccolta "donazioni" a firma del Notaio Galfano in Marsala del 10 gennaio 1984 con cui il sig. G.V. riceve dalla madre M.A. "un fabbricato rurale di vecchia costruzione ed in precarie condizioni statiche ed edilizie ... annotato alla pagina 19671, foglio (...), particella (...)". La citata M. menziona come titolo di proprietà "la donazione fattale dal padre V.M. con l'atto in Notar A.V. del (...), registrato in M. al n. 1897";

- atto notarile n. 21719 del repertorio "donazioni" a firma del Notaio Velardi in Marsala del 22 marzo 1952 con cui il padre Vincenzo M. dona alla figlia A.M. "un casamento rurale di vecchia costruzione ed in pessime condizioni statiche ed edilizie posto nella Contrada ... particelle (...) e (...) del foglio (...)";

- estratto del foglio di mappa (...) del comune di Marsala relativo alla particella (...) come nuova particella rispetto alle ex particelle 239 e 243;

- concessione edilizia in sanatoria n. 934 del 17 maggio 2002 (in cui si evidenzia "visto il titolo di proprietà redatto dal Not. G. Galfano il 10/01/84") per un fabbricato "individuato al N.C.E.U. al foglio n. (...) part. n. (...)".

15. Dagli accertamenti svolti dal verificatore emerge che "l'estratto di mappa dalla "canapina originale" del foglio (...) di cui allegato 8C rappresenta coincidenti e sovrapponibili per configurazione, estensione e posizionamento le particelle (...) e (...) con l'attuale particella (...)".

16. In ragione di quanto sopra esposto il Collegio ritiene di avere tutti gli elementi per potere decidere, sulla base dell'intera documentazione riversata nel fascicolo di causa, e dunque a prescindere dalla conclusioni cui è giunto il verificatore, senza necessità di disporre un'ulteriore integrazione istruttoria (Cons. St., sez. V, 25 febbraio 2016 n. 785).

17. Il Collegio ritiene fondato il II motivo del ricorso introduttivo risultando accertata l'illegittimità del provvedimento gravato essendosi l'Amministrazione comunale determinata travisando i fatti e sulla base di accertamenti non chiari e univoci.

17.1. L'Amministrazione appellata - che nel 2002 ha autorizzato la concessione edilizia in sanatoria sulla base del titolo di proprietà prodotto dall'appellante (titolo che a sua volta richiama l'atto notarile del 1952) - al fine del ritiro della precedente concessione assentita si sarebbe dovuta basare su riscontri puntuali.

17.2. Al contrario, nel provvedimento gravato l'Amministrazione comunale:

- "accerta che l'immobile oggetto di sanatoria n. 934 del 17/05/2002 non è rilevato nella foto aeree del 1978";

- conclude che l'immobile "è stato realizzato dopo il 12/06/1976";

- ritiene "che la dichiarazione sostitutiva di notorietà, resa dal G.V. in data 27/09/1986, con la quale asseriva avere ricevuto in donazione il fabbricato e che lo stesso era stato realizzato nel 1971, risulta essere 'falsa' in quanto in contrasto con le foto aeree della SAS di Palermo del 1978".

17.3. Il Collegio ritiene che il provvedimento gravato è illegittimo in quanto reca conclusioni apodittiche che finiscono per travisare i fatti per come ricostruiti dai citati atti notarili e dall'estratto originale del foglio di mappa n. (...) (c.d. "canapina").

18. Ne consegue per l'effetto anche l'illegittimità dell'ordinanza dirigenziale di demolizione n. 41 del 7.6.2018 oggetto del ricorso per motivi aggiunti.

19. Sono fatte salve le eventuali future determinazioni che l'Amministrazione comunale vorrà adottare per perseguire in modo puntuale gli illeciti ambientali soprattutto se riguardanti immobili edificati nella fascia di salvaguardia dei 150 mt dalla battigia.

20. Le spese del doppio grado del giudizio possono essere compensate in ragione del complessivo andamento della vicenda processuale.

Gravano tuttavia sul Comune di Marsala le spese relative alla verificazione.

Tali spese vanno liquidate nella somma richiesta e documentata dal verificatore, e stimata congrua dal Collegio, di Euro 2.399,66 da cui deve essere sottratto l'anticipo di cui si è fatto carico parte appellante (pari a Euro1.000,00).

L'intera somma è dovuta dal Comune che dovrà pertanto anche rimborsare all'appellante l'anticipo da questo già eventualmente versato in favore del verificatore.
P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accogli e per l'effetto accogli il ricorso introduttivo per come integrato dai motivi aggiunti e conseguentemente annulla i provvedimenti gravati.

Compensa le spese del doppio grado del giudizio.

Condanna il Comune di Marsala al pagamento delle spese relative alla verificazione che liquida nella complessiva somma di Euro 2.399,66 da cui detrarre l'anticipo, se già corrisposto dall'appellante al verificatore, e che in tal caso andrà rimborsato all'appellante da parte del Comune.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio dell'8 aprile 2020, svoltasi da remoto in video conferenza con l'intervento dei magistrati:

Rosanna De Nictolis, Presidente

Nicola Gaviano, Consigliere

Marco Buricelli, Consigliere

Giuseppe Verde, Consigliere, Estensore

Maria Immordino, Consigliere
Avv. Antonino Sugamele

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