La scuola non può imporre la fruizione obbligatoria del servizio mensa comunale, escludendo la possibilità di consumazione del pasto domestico mediante autorefezione con la generica motivazione alla mancanza di personale in esubero per la sorveglianza e all'assenza di luoghi mensa ulteriori rispetto a quelli normalmente utilizzati.
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 8 aprile 2021, n. 285120-04-2021 19:26 Avv. Antonino Sugamele
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