La revoca del porto d'armi deve tener conto della capacità lavorativa del soggetto.
Tar Lazio, sez. I ter, sentenza 9 dicembre 2021, n. 12695.
L'Autorità amministrativa, nell'esercizio della propria ampia discrezionalità, deve tener conto del fatto che l'eventuale revoca dei titoli abilitativi (nel caso di specie la nomina a guardia particolare giurata e l'autorizzazione al porto di pistola per difesa personale) può incidere sulla capacità lavorativa dell'interessato e quindi sulla sua possibilità di produrre reddito e di reperire risorse per il sostentamento proprio e della propria famiglia; di conseguenza in tal caso occorre che il provvedimento sia sorretto da una motivazione più rigorosa rispetto a quella che potrebbe invece adeguatamente suffragare analoghi provvedimenti in materia di armi emanati nei confronti di soggetti che non svolgono tale attività professionale.
Tar Lazio, sez. I ter, sentenza 9 dicembre 2021, n. 12695.
Pubblicato il 09/12/2021
N. 12695/2021 REG.PROV.COLL.
N. 13213/2017 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 13213 del 2017, proposto da -OMISSIS-,
rappresentato e difeso dagli avvocati Salvatore Antonio Napoli, Carolina Layek, con
domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Salvatore Napoli in Roma, via A. Riboty,
23;
contro
Ufficio Territoriale del Governo Roma, Mini stero dell'Interno, Questura Roma, in
persona dei rispetti rappresentanti lega li pro tempore, rappresentati e difesi
dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliati ex lege in Roma, via dei Portoghesi,
12;
per l'annullamento
-del decreto di revoca della nomina a guardia particolare giurata e dell'autorizzazione
al porto di pistola per difesa personale, adottato in data 27.10.2017 e comunicato al
ricorrente interessato il 16.11.2017, e di tutti gli atti presupposti preparatori e
comunque ad esso connessi, con particolareriferimento alla "visita medica collegiale
per idoneità alle mansioni" eseguita pressol'Unità Operativa Territoriale di Medicina
Legale F1 della ASL Roma 4 di via Raffaele Cadorna in Civitavecchia.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'Ufficio Territoriale del Governo Roma,
del Ministero dell'Interno e della Questura Roma;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 novembre 2021 il cons. Anna Maria
Verlengia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso, notificato il 5 dicembre 2017 e depositato il successivo 27 dicembre, il
sig. -OMISSIS- ha impugnato il provvedimento del Questore di Roma, adottato in
data 27.10.2017, con il quale è stata revo cata al ricorrente la nomina a guardia
particolare giurata e l'autorizzazione al porto di pistola per difesa personale.
Avverso il predetto provvedimento e il presupposto giudizio di inidoneità della
Unità Territoriale di Medicina Legale dell' ASL Roma 4, il ricorrente ha dedotto la
violazione e falsa applicazione dell'art. 138 TULPS aggiornato, dell'art. 2, n. 2 D.M.
del 28.04.1998 e l'eccesso di potere sotto il profilo del difetto di istruttoria e
dell'illogicità manifesta per ma ncanza di proporzionalità, in quanto, sostiene che la
norma di riferimento, costituita dall'art. 138 TULPS, in nessuna parte prevede per
l'esercizio della funzione di guardia particolare giurata l'obbligo del porto di pistola
per difesa personale. Il ricorrente lamenta altresì l'errata applicazione del DM del
1998 nella parte in cui prevede che la sog lia uditiva necessaria per il porto d'armi
possa essere raggiunta anche con l'utilizzo di protesi acustiche adeguate, circostanza
che non è stata presa in considerazione dal Collegio medico-legale. Rappresenta
altresì di avere anche provveduto all'ac quisto di protesi idonee a compensare l'-
OMISSIS- da cui è affetto.
Il 26 gennaio 2018 il Ministero dell'Interno, la Prefettura e la Questura di Roma si
sono costituite con memoria di rito.
Con ordinanza cautelare n. 551 del 1° fe bbraio 2018 il Tribunale ha sospeso i
provvedimenti di revoca.
Il 7 ottobre 2021 le intimate Amministra zioni hanno depositato memoria con cui
resistono nel merito e chiedono la reiezione del ricorso.
Alla pubblica udienza del 22 novembre 2021 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è fondato nei termini di seguito esposti.
Con il primo motivo il ricorre nte sostiene che la vigente normativa scinde la figura
della guardia giurata dalla necessaria autorizzazione al porto d'armi, atteso che l'art.
138 TULPS non farebbe alcuna menzione alla idoneità al porto d'armi nell'elencare
i requisiti richiesti per tale funzione.
Il motivo è inammissibile per carenza di interesse, atteso che il ricorrente è stato
assunto per svolgere mansioni di guardi a giurata armata e pertanto dotata di
autorizzazione al porto d'armi.
Anche la impugnata certificazione lo dichia ra inidoneo alla mansione specifica di
guardia giurata armata.
E', peraltro, innegabile l'intima correlazione con l'attività professionale di guardia
giurata della licenza di porto d'armi.
Per quanto concerne invece la possibilità di rilasciare il giudizio di idoneità ove la
mancanza rilevata del requisito uditivo po ssa essere corretta da idonei apparecchi,
risulta per tabulas che il ricorrente non fosse in possesso di detti apparecchi quando
si è recato a visita medica: in tal modo non ha messo i sanitari in condizione di
valutare il grado di correzione della-OMISSIS-.
Non vi è dubbio infatti che il D.M. 28 aprile 98 preveda che il requisito uditivo entro
certe soglie di deficit possa essere raggiunto anche con l'utilizzo di adeguate protesi
acustiche.
La visita audioprotesica predittiva di cui ha allegato relazione risulta, tuttavia,
effettuata un mese dopo e prevedeva dalle 4 alle 6 settimane di riabilitazione.
Atteso che i provvedimenti sono ad ottati sulla base del principio del tempus regit
actum, e che alla data in cui il ricorrente si è sottoposto a visita medica lo stesso
presentava un quadro diagnostico che deponevaper l'inidoneità all'uso di armi, i vizi
dedotti non appaiono riscontrabili in capo al giudizio di inidoneità qui gravato.
Appare, tuttavia, fondato il dedotto vizio di eccesso di potere sotto il profilo della
sproporzione.
Considerato, infatti, che l'autorizzazione di cui si tratta per la guardia giurata
costituisce un mezzo per mantenere il rappor to di lavoro e che il ricorrente risulta
svolgere dette mansioni dal 2013, l'Amministrazione si sarebbe dovuta limitare a
sospendere il titolo e la licenza per il solo tempo necessario affinché il ricorrente si
potesse dotare di apparecchi idonei a corre ggere l'-OMISSIS- di cui è risultato
affetto e potesse sottoporsi alla seconda vi sita medica, una volta provveduto in tal
senso.
La giurisprudenza ha rilevato, con argo mentazioni condivise dal Collegio che
"l'Autorità amministrativa, nell'esercizio della propria ampia discrezionalità, deve
tener conto del fatto che l'eventuale revoca dei titoli abilitativi può incidere sulla
capacità lavorativa dell'interessato e quindi sulla sua possibilità di produrre reddito e
di reperire risorse per il sostentamento proprio e della propria famiglia; di
conseguenza in tal caso occorre che il provvedimento sia sorretto da una
motivazione più rigorosa rispetto a qu ella che potrebbe invece adeguatamente
suffragare analoghi provvedimenti in mate ria di armi emanati nei confronti di
soggetti che non svolgono tale attività prof essionale" (T.A.R. Piemonte, sez. I, 11
luglio 2014 n. 1220 richiamata più di recente in T.A.R. Campania, Sezione V,
20/11/2020 n. 5422).
Ai fini che qui rilevano, l'Amministrazione avrebbe dovuto altresì menzionare le
ragioni per le quali ha revocato de plano i titoli, senza tenere conto della possibilità di
consentire al titolare della licenza di porre in essere azioni che avrebbero consentito
di recuperare quei requisiti che la visita medica aveva riscontrato deficitari.
Per quanto osservato il ricorso va accolt o nei limiti e nei termini sopra meglio
specificati e, per l'effetto, va annullato il provvedimento di revoca, fatti salvi gli
ulteriori provvedimenti.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in
dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter),
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei
termini di cui in motivazione e, per l'e ffetto, annulla il provvedimento impugnato,
fatti salvi ulteriori provvedimenti.
Condanna l'amministrazione al pagamento delle spese di lite che liquida in euro
1.500,00 (millecinquecento/00) oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile
2016 e all'articolo 2-septies del decreto le gislativo 30 giugno 2003, n. 196, come
modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di
procedere, in qualsiasi ipotesi di di ffusione del presente provvedimento,
all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di
salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 novembre 2021 con
l'intervento dei magistrati:
Francesco Arzillo, Presidente
Daniele Dongiovanni, Consigliere
Anna Maria Verlengia, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Anna Maria Verlengia Francesco Arzillo
IL SEGRETARIO
14-12-2021 18:30
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