La formazione del silenzio assenso nel procedimento di condono edilizio.
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI
SENTENZA DEL 18 MAGGIO 2021, N. 3853
EDILIZIA – CONDONO – SILENZIO ASSENSO
Con la sentenza in commento il Consiglio di Stato si sofferma sulla formazione del silenzio assenso nell'ambito del procedimento di condono edilizio.
In particolare, il Collegio evidenzia che il titolo abilitativo tacito può formarsi, per effetto del silenzio assenso, soltanto se la domanda di sanatoria presentata possiede i requisiti soggettivi e oggettivi per essere accolta, in quanto la mancanza di taluno di questi impedisce in radice che possa avviarsi il procedimento di sanatoria, in cui il decorso del tempo è mero coelemento costitutivo della fattispecie autorizzativa.
Ciò posto, il Consiglio di Stato chiarisce che, affinché si abbia il silenzio assenso, occorre che il procedimento sia stato avviato da un'istanza conforme al modello legale previsto dalla norma che regola il procedimento di condono.
25-05-2021 04:40
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