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Sentenza

L'appellabilità del decreto monocratico cautelare: condizioni di ammissibili...
L'appellabilità del decreto monocratico cautelare: condizioni di ammissibilità.
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. II
DECRETO 04 MAGGIO 2021, N. 2289
PROCESSO AMMINISTRATIVO – DECRETO MONOCRETICO CAUTELARE - APPE
Con il decreto presidenziale in commento il Consiglio di Stato si sofferma sull'appellabilità del decreto monocratico cautelare adottato dal Presidente del TAR, chiarendo preliminarmente che, ai sensi dell'art. 56 c.p.a., l'appello avverso tale decreto monocratico cautelare può essere considerato ammissibile nei soli casi del tutto eccezionali di provvedimento che abbia solo veste formale di decreto ma contenuto sostanzialmente decisorio.
Ciò posto, il Consiglio di Stato chiarisce che tali provvedimenti monocratici impugnabili, aventi solo veste formale di decreto (o "decreti meramente apparenti"), si configurano esclusivamente nel caso in cui la decisione monocratica in primo grado non abbia affatto carattere provvisorio ed interinale ma definisca o rischi di definire in via irreversibile la materia del contendere, come negli eccezionali casi di un decreto cui non segua affatto una camera di consiglio o in cui la fissazione della camera di consiglio avvenga con una tempistica talmente irragionevole da togliere ogni utilità alla pronuncia collegiale con incidenza sul merito del giudizio (di talché residuino al limite questioni risarcitorie), dovendo in tali casi intervenire il giudice di appello per restaurare la corretta dialettica fra funzione monocratica e funzione collegiale in primo grado.
Avv. Antonino Sugamele

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