Indennità di funzione del Presidente del Consiglio comunale: la correlazione con il dato della popolazione residente
Corte dei conti-Emilia Romagna, delibera 22 aprile 2021, n. 58
La Corte dei conti-Emilia Romagna, interpellata al riguardo ex art. 7, comma 8, L. 5 giugno 2003, n. 131, con delibera n. 58 del 22 aprile 2021, si pronuncia in merito al calcolo dell'indennità di funzione spettante al Presidente del Consiglio comunale, ai sensi dell'art. 82, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Il quesito, in particolare, attiene alla corretta modalità d'interpretazione ed applicazione del D.M. 4 aprile 2000, n. 119 (adottato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, secondo quanto stabilito dall'art. 82 TUEL), che ha fissato la misura dell'indennità spettante ai Presidenti dei Consigli comunali ancorandola alla classificazione demografica dell'Ente (tenuto conto delle fluttuazioni stagionali della popolazione, della percentuale delle entrate proprie dell'ente rispetto al totale delle entrate, nonché dell'ammontare del bilancio di parte corrente), a sua volta rilevata secondo il criterio previsto dall'art. 156 del predetto D.Lgs. n. 267/2000, ossia con riferimento alla popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente a quello in corso, come risultante dai dati Istat.
Per completezza, giova poi ricordare in argomento che:
- sulle disposizioni di cui all'art. 82 TUEL, è intervenuto il comma 54, art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266, contenente disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, che ha disposto, per esigenze di coordinamento della finanza pubblica, la rideterminazione in riduzione nella misura del 10% rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 settembre 2005, tra l'altro, dell'indennità di funzione spettante a sindaci, presidenti di provincia e regioni, ai presidenti delle comunità montane, ai presidenti dei consigli circoscrizionali, comunali e regionali, ai componenti degli organi esecutivi e degli uffici di presidenza dei citati enti;
- successivamente l'art. 5, comma 7, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni con L. 30 luglio 2010, n. 122, ha poi previsto un'ulteriore rideterminazione dell'indennità di funzione per gli amministratori locali in diminuzione per un periodo non inferiore a tre anni e in misura variabile in ragione delle dimensioni demografiche dell'ente, rinviandone, tuttavia, l'attuazione ad un decreto ministeriale che non è stato ancora emanato con la conseguenza, pertanto, della mancata operatività della norma; pertanto, la disposizione ancora vigente è quella prevista dalla L. finanziaria del 2006;
- a conferma di quanto riportato al punto b), si richiama la delibera n. 1/2012, con cui le Sezioni Riunite in sede di controllo della Corte dei Conti hanno affermato che "in mancanza di un limite temporale alla vigenza della predetta disposizione il taglio operato può ritenersi strutturale, avente, cioè, un orizzonte temporale non limitato all'esercizio 2006"; tale indirizzo è stato ulteriormente confermato dalla Sezione Autonomie con delibere n. 24/SEZAUT/2014/QMIG e n. 35/SEZAUT/2016/QMIG.
Per quanto riguarda, in particolare, i presidenti dei consigli comunali, l'art. 5 del citato D.M. del 2000, fissa le misure dell'indennità prevedendo la corresponsione:
- ai presidenti dei comuni con popolazione fino a 1000 abitanti di un'indennità mensile di funzione pari al 5% di quella prevista per il sindaco;
- ai presidenti dei consigli di comuni con popolazione superiore a 1000 e fino a 15000 abitanti un'indennità pari al 10% di quella prevista per il sindaco;
- ai presidenti dei consigli di comuni superiori a 15.000 abitanti è corrisposta un'indennità mensile di funzione pari a quella degli assessori di comuni della stessa classe demografica.
Per quanto attiene a classi demografiche e calcolo del parametro:
- il TUEL frequentemente determina, per diversi fini, una disciplina normativa differenziata per classi demografiche, il cui criterio statistico di riferimento è dettato dall'art. 156, che al comma 1 prevede in via generale le classi demografiche di riferimento, e stabilisce, al comma 2, che "le disposizioni del presente testo unico e di altre leggi e regolamenti relative all'attribuzione di contributi erariali di qualsiasi natura […] che facciano riferimento alla popolazione, vanno interpretate, se non diversamente disciplinato, come concernenti la popolazione residente calcolata alla fine del penultimo anno precedente per le province ed i comuni secondo i dati dell'Istituto nazionale di statistica ovvero secondo i dati dell'Uncem per le comunità montane. Per le comunità montane e i comuni di nuova istituzione si utilizza l'ultima popolazione disponibile";
- un altro articolo del medesimo D.Lgs., l'art. 37, nel prevedere la composizione dei consigli comunali e provinciali in relazione a classi demografiche, ha stabilito, al comma 4, che la popolazione è determinata in base al risultato dell'ultimo censimento ufficiale.
Con specifico riguardo alla determinazione dell'indennità di funzione degli amministratori locali, la Sezione Autonomie della Corte dei Conti, con deliberazione n. 7/SEZAUT/2010/QMIG, ha affermato che "il criterio della "… popolazione residente calcolata alla fine del penultimo anno precedente…" di cui all'art. 156, 2° comma, del decreto legislativo 267/2000 rappresenta la normativa di riferimento per una corretta modalità di rilevazione delle variazioni demografiche degli enti locali, che, secondo quanto previsto dagli scaglioni indicati nel D.M. 4 aprile 2000, n. 119, costituiscono il presupposto per l'adeguamento delle indennità spettanti agli Amministratori".
La giurisprudenza contabile delle Sezioni regionali (e la prassi ministeriale) si è costantemente uniformata a detto principio, che è assolutamente coerente con l'intento della norma di attualizzare il più possibile il parametro indennitario da corrispondere agli amministratori locali al volume della popolazione residente in un determinato momento storico; in altri termini: si è inteso rapportare le indennità di funzione ad una popolazione considerata in senso dinamico, rappresentata dai dati di più recente acquisizione - la popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente, così come accertata dall'ISTAT- e non ad un dato statico, così come espresso dal censimento, atteso che il predetto parametro dinamico risponde adeguatamente al criterio indicato dal comma 8, lett. b), art. 82 TUEL, per la fissazione della misura delle indennità ex D.M. n. 119/2000.
In relazione a ciò, l'adito Collegio ritiene, pertanto, ai fini della corretta applicazione della normativa, che:
- per l'Ente locale, l'art. 156 TUEL costituisce il costante riferimento per la determinazione delle misure dell'indennità per gli amministratori locali, che possono incrementare, a seguito di aumento della popolazione accertata dall'Istat alla data del 31 dicembre del penultimo anno di riferimento, con contestuale passaggio dell'Ente ad una classe demografica superiore, ovvero diminuire, in caso di riduzione della popolazione, accertata alla stessa data e con le medesime modalità, con conseguente declassamento demografico dell'Ente;
- l'eventuale attribuzione da parte dell'Ente locale dell'indennità di funzione agli amministratori locali di cui all'art. 82, D.Lgs. n. 267/2000, prima che l'Istat abbia ufficialmente accertato il dato di cui all'art. 156 TUEL, non può che avere natura di provvisorietà, essendo necessario, ai fini dell'esatta quantificazione dell'importo, la correlazione con il dato della popolazione residente alla fine del penultimo anno di riferimento così come accertato dall'Istat.
06-06-2021 19:23
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