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Sentenza

Il sindaco non può vietare l'accesso ai cani nei parchi pubblici...
Il sindaco non può vietare l'accesso ai cani nei parchi pubblici
Tar Umbria, sez. I, sentenza 18 gennaio 2021, n. 21
Pubblicato il 18/01/2021  N. 00021/2021 REG.PROV.COLL. N. 00395/2016 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 395 del 2016, proposto da Earth, in persona del  legale  rappresentante  pro  tempore,  rappresentata  e  difesa  dall'avvocato  Massimo  Rizzato, con domicilio eletto presso il T.A.R. Umbria in Perugia, via Baglioni, 3;  contro Comune di Deruta non costituito in giudizio;  per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia - dell'ordinanza sindacale n. 34 del 4 agosto 2016 emessa dal Sindaco del Comune di Deruta e pubblicata all'albo pretorio sino al 19 agosto 2016, limitatamente all'art. 1 ove viene vietato l'accesso ai cani, anche se custoditi, nei parchi pubblici. Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 dicembre 2020 il dott. Enrico Mattei; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 
FATTO e DIRITTO 1.  Con  il  ricorso  in  epigrafe  l'associazione  Earth,  facente  parte  delle  associazioni  ambientaliste  riconosciute  dal  Ministero  dell'Ambiente  con  decreto  n.  27115,  ha  adito   l'intestato   Tribunale   per   chiedere   l'annullamento,   previa   sospensione   dell'efficacia,  dell'ordinanza  sindacale  n.  34  del  4  agosto  2016  emessa  dal  Sindaco  del  Comune  di  Deruta  e  pubblicata  all'albo  pretorio  sino  al  19  agosto  2016,  limitatamente  all'art.  1  ove  viene  vietato  l'accesso  ai  cani,  anche  se  custoditi,  nei  parchi pubblici. 2. L'impugnativa è stata affidata ai seguenti motivi di diritto: I.  Eccesso  di  potere  per  violazione  principio  di  ragionevolezza,  proporzionalità,  atteso  che  l'aver  vietato  in  maniera  assoluta  l'accesso  dei  cani  ai  parchi  pubblici  appare una misura drastica e sproporzionata rispetto alla finalità di tutelare l'igiene pubblica, nel caso di mancata raccolta delle deiezioni degli animali. II. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, avendo il Comune di Deruta ritenuto che la presenza di cani costituisca un rischio per l'igiene pubblica, senza  tuttavia  specificare  quale  sia  il  rischio  che  la  presenza  degli  animali  possa  arrecare e quali siano le problematiche igienico sanitarie determinate dalla presenza degli escrementi dei cani. III.  Carenza  dei  presupposti  per  l'emanazione  di  ordinanze  contingibili  e  urgenti:  incompetenza  e  violazione  dell'art.  50,  comma  5,  del  d.lgs.  n.  267/00,  non  rispettando  l'ordinanza  impugnata  nessuno  dei  requisiti  imposti  dalla  legge  per  l'emanazione di ordinanze contingibili ed urgenti. 3. Il Comune di Deruta non si è costituito in giudizio per resistere al ricorso. 4. Con ordinanza n. 170 del 23 novembre 2016, il collegio ha accolto la domanda cautelare proposta dell'associazione ricorrente, in ragione del fatto che le esigenze di  decoro  e  di  igiene  pubblica  di  cui  al  divieto  in  contestazione  risultano  
adeguatamente  soddisfatte  dalle  altre  misure  di  prevenzione  contemplate  nel  provvedimento impugnato. 5. All'udienza del giorno 15 dicembre 2020, la causa è passata in decisione. 6. Nel merito il ricorso è fondato e va accolto. 7.  Osserva  infatti  il  collegio  che  nel  caso  di  specie  le  finalità  di  tutela  dell'igiene  pubblica poste a fondamento del contestato divieto di , di cui al punto 1 dell'ordinanza impugnata, risultano adeguatamente soddisfatte dalle misure riportate nei successivi punti 2 e 3 del medesimo provvedimento, con cui viene fatto obbligo  al  proprietario  >. 8. In tal senso si è più volte espressa la giurisprudenza formatasi in materia, secondo cui > (cfr. TA.R. Lombardia, Milano, sez. III, 6.11.2013, n. 2431). 
10.  Restano  assorbite  le  restanti  censure,  il  cui  eventuale  accoglimento  non  apporterebbe ulteriori utilità all'associazione ricorrente. 11. Tenuto conto dell'ammissione della ricorrente al patrocinio gratuito a spese dello Stato  (da  liquidarsi  ad  istanza  di  parte  con  apposito  decreto)  e  della  mancata  costituzione   in   giudizio   dell'amministrazione   civica   odierna   soccombente,   si   rinvengono giusti motivi per non disporre la condanna di quest'ultima al pagamento delle spese del giudizio. P.Q.M. Il    Tribunale    Amministrativo    Regionale    per    l'Umbria    (Sezione    Prima),    definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per  l'effetto,  annulla  l'ordinanza  sindacale  n.  34/2016  del  Comune  di  Deruta,  limitatamente all'art. 1 ove viene vietato l'acceso ai cani, anche se custoditi, nei parchi pubblici. Nulla  a  carico  dell'amministrazione  soccombente  relativamente  alle  spese  del  giudizio. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così  deciso  in  Perugia  nella  camera  di  consiglio  del  giorno  15  dicembre  2020,  tenutasi  mediante  collegamento  da  remoto  in  videoconferenza,  secondo  quanto  disposto dall'art. 25 del decreto legge n. 137/2020, con l'intervento dei magistrati: Raffaele Potenza, Presidente Enrico Mattei, Consigliere, Estensore Daniela Carrarelli, Referendario L'ESTENSORE IL PRESIDENTE Enrico Mattei Raffaele Potenza
Avv. Antonino Sugamele

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