Il sindaco non può vietare l'accesso ai cani nei parchi pubblici
Tar Umbria, sez. I, sentenza 18 gennaio 2021, n. 21
Pubblicato il 18/01/2021 N. 00021/2021 REG.PROV.COLL. N. 00395/2016 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 395 del 2016, proposto da Earth, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Massimo Rizzato, con domicilio eletto presso il T.A.R. Umbria in Perugia, via Baglioni, 3; contro Comune di Deruta non costituito in giudizio; per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia - dell'ordinanza sindacale n. 34 del 4 agosto 2016 emessa dal Sindaco del Comune di Deruta e pubblicata all'albo pretorio sino al 19 agosto 2016, limitatamente all'art. 1 ove viene vietato l'accesso ai cani, anche se custoditi, nei parchi pubblici. Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 dicembre 2020 il dott. Enrico Mattei; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO 1. Con il ricorso in epigrafe l'associazione Earth, facente parte delle associazioni ambientaliste riconosciute dal Ministero dell'Ambiente con decreto n. 27115, ha adito l'intestato Tribunale per chiedere l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, dell'ordinanza sindacale n. 34 del 4 agosto 2016 emessa dal Sindaco del Comune di Deruta e pubblicata all'albo pretorio sino al 19 agosto 2016, limitatamente all'art. 1 ove viene vietato l'accesso ai cani, anche se custoditi, nei parchi pubblici. 2. L'impugnativa è stata affidata ai seguenti motivi di diritto: I. Eccesso di potere per violazione principio di ragionevolezza, proporzionalità, atteso che l'aver vietato in maniera assoluta l'accesso dei cani ai parchi pubblici appare una misura drastica e sproporzionata rispetto alla finalità di tutelare l'igiene pubblica, nel caso di mancata raccolta delle deiezioni degli animali. II. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, avendo il Comune di Deruta ritenuto che la presenza di cani costituisca un rischio per l'igiene pubblica, senza tuttavia specificare quale sia il rischio che la presenza degli animali possa arrecare e quali siano le problematiche igienico sanitarie determinate dalla presenza degli escrementi dei cani. III. Carenza dei presupposti per l'emanazione di ordinanze contingibili e urgenti: incompetenza e violazione dell'art. 50, comma 5, del d.lgs. n. 267/00, non rispettando l'ordinanza impugnata nessuno dei requisiti imposti dalla legge per l'emanazione di ordinanze contingibili ed urgenti. 3. Il Comune di Deruta non si è costituito in giudizio per resistere al ricorso. 4. Con ordinanza n. 170 del 23 novembre 2016, il collegio ha accolto la domanda cautelare proposta dell'associazione ricorrente, in ragione del fatto che le esigenze di decoro e di igiene pubblica di cui al divieto in contestazione risultano
adeguatamente soddisfatte dalle altre misure di prevenzione contemplate nel provvedimento impugnato. 5. All'udienza del giorno 15 dicembre 2020, la causa è passata in decisione. 6. Nel merito il ricorso è fondato e va accolto. 7. Osserva infatti il collegio che nel caso di specie le finalità di tutela dell'igiene pubblica poste a fondamento del contestato divieto di , di cui al punto 1 dell'ordinanza impugnata, risultano adeguatamente soddisfatte dalle misure riportate nei successivi punti 2 e 3 del medesimo provvedimento, con cui viene fatto obbligo al proprietario >. 8. In tal senso si è più volte espressa la giurisprudenza formatasi in materia, secondo cui > (cfr. TA.R. Lombardia, Milano, sez. III, 6.11.2013, n. 2431).
10. Restano assorbite le restanti censure, il cui eventuale accoglimento non apporterebbe ulteriori utilità all'associazione ricorrente. 11. Tenuto conto dell'ammissione della ricorrente al patrocinio gratuito a spese dello Stato (da liquidarsi ad istanza di parte con apposito decreto) e della mancata costituzione in giudizio dell'amministrazione civica odierna soccombente, si rinvengono giusti motivi per non disporre la condanna di quest'ultima al pagamento delle spese del giudizio. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Umbria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla l'ordinanza sindacale n. 34/2016 del Comune di Deruta, limitatamente all'art. 1 ove viene vietato l'acceso ai cani, anche se custoditi, nei parchi pubblici. Nulla a carico dell'amministrazione soccombente relativamente alle spese del giudizio. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2020, tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall'art. 25 del decreto legge n. 137/2020, con l'intervento dei magistrati: Raffaele Potenza, Presidente Enrico Mattei, Consigliere, Estensore Daniela Carrarelli, Referendario L'ESTENSORE IL PRESIDENTE Enrico Mattei Raffaele Potenza
04-02-2021 03:16
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