Il Sindaco non può attribuire incarichi esterni in violazione della normativa giustificandoli con le norme fiduciarie previste dall'art. 90 del Tuel, né può pretendere che le prestazioni in ogni caso rese dal proprio staff possa aver procurato qualche vantaggio all'ente, al fine della riduzione del danno erariale.
REPUBBLICA ITALIANA344/2020IN NOME DEL POPOLO ITALIANOCORTE DEI CONTI SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO
composta dai seguenti magistrati:Agostino CHIAPPINIELLO PresidenteAntonietta BUSSI Consigliere relatoreFabio Gaetano GALEFFI Consigliere Donatella SCANDURRA ConsigliereAntonio IMPARATOConsigliereha pronunciato la seguenteSENTENZAnel giudizio di appello in materia di responsabilità, iscritto al n. 55190del registro di segreteria, proposto da A. G., c.f. (...), nato a C.il (...), rappresentato e difeso dall'Avv. Vittoria Ciaravella (pec:ciaravella.vittoria@avvocatifoggia.legalmail.it), con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. Beniamino La Piscopia, in Roma, Via Ferrari, n. 11, come da mandato in atti; controProcura Regionale della Corte dei conti presso la Sezione giurisdizionaleregionale per la Puglia; nei confrontidi2- M. C. V., nata a C. l'(...), rappresentata e difesa nel giudizio di primo grado dall'Avv. Chiara Caggiano;-F.R. , nato a P. il ......, rappresentato e difeso nel giudizio di primo grado dall'Avv. Raffaele Lepore;non costituiti avversola sentenza n. 388della Sezione giurisdizionale regionale per la Puglia emessail 24 giugno 2019.Visti l'appello, gli atti e i documenti di causa;All'udienza pubblica del9 ottobre 2020, con l'assistenza del segretario dott.ssa Simonetta Colonnello, uditiil relatore Consigliere Antonietta Bussi, l'Avv. Ciaravella per l'appellanteeil V.P.G. Alessandra Pomponioper la Procura Generale.FATTOCon atto di appello, notificato il 3 ottobre 2019, A. G. ha promosso giudizio di impugnazione verso la sentenza n. 388 del 24 giugno 2019 della Sezione giurisdizionale regionale per la Pugliacon la quale, in accoglimento delle istanze della Procura, era statocondannato, in concorso con altri Dirigenti, per il pregiudizio prodotto al Comune di Cerignola, pari complessivamente a euro 45.375,00 e al medesimo imputato nella misura del 50%, chiedendonel'annullamentoin quanto infondata e comunque erronea nel quantum. Ha domandatoaltresì, in via subordinata, che sia applicato il potere riduttivo nella massima estensione e, infine, che si faccia luogo alla compensazione con i vantaggi economici conseguiti dall'Ente in virtù delle circostanze rappresentate.
3L'Ufficio requirente aveva citato l'appellante, in qualità di Sindaco dell'Ente, in concorso con il Segretario Generale e altro Dirigente, per aver causato un nocumento erariale, correlato alle nomine, per gli anni 2012 e 2013, deiDirettori dell'Agenzia per la Politica Agricola e Verde Pubblicoe dell'Agenzia per lo Sviluppo del Territorio ed Attività Produttive, in carenza dei presupposti di legge. Tali strutture erano state istituite su iniziativa del predetto Amministratore con deliberazione della Giunta comunale n. 42 del 2010, a supporto delle attività di programmazione, di controllo e di monitoraggiodegli organi elettivi,nell'ambito delle materie agricole e sociali. Era stato previsto che avrebbero assunto la forma di Uffici di staff del Sindaco, ai sensi dell'art. 90 del D.L.vo267 del 2000(TUEL). Secondo le ricostruzioni della Procura, con successivi Decreti sindacali, n. 72 e n. 73 del 1° giugno 2012, si era proceduto, in assenza di valutazioni sul piano professionale o curriculare, alla nomina dei Direttori delle neo istituite articolazioni, attribuendo il relativo compenso e assegnando, sostanzialmente, a entrambi compiti di ... consulenza e fattiva prestazione per tutto ciò che concerne gli adempimenti connessi alla programmazione, gestione, monitoraggio della materia di rispettiva competenza.Per i corrispettivi erogati, si eraritenuto che si trattasse di indebiti esborsi, giacché le nomine erano state effettuate in violazione della disciplina di legge, stante l'assoluta mancanza dei requisiti prescritti per l'affidamento di incarichi ad esperti esterni di cui all'art. 7, comma 6, del T.U. n. 165 del 2001. Il G.si era costituito in giudizio, adducendo la legittimità dell'iniziativa di attuazionedelle Agenzienonché,conseguentemente,
4dell'individuazione delle figurea esse preposte,la quale era stata effettuata a titolo di prestazione d'opera e non di consulenza. Aveva inoltre sostenuto l'insussistenza del nesso di causalità, con riguardo alla propria condotta, in quanto si era limitato a fissare le linee programmatiche dell'azione amministrativa, mentre il danno non si sarebbe verificato se i dirigenti non si fossero conformati adottando gli atti applicativi.Aveva infine escluso di aver agito con dolo o colpa grave, atteso che i provvedimenti in contestazione erano stati assunti nell'esercizio delle funzioni politiche e, per altro, nel periodo dal 1° giugno 2012al 31 agosto 2012 entrambi i Direttori avevano svolto la loro attività a titolo gratuito. In merito alla quantificazione del danno aveva, comunque, chiesto che si tenesse conto del risparmio di spesa ottenuto grazie alla rinuncia da parte di amministratori e componenti dell'ufficio di staff di indennità loro spettanti. La decisione appellata ha riconosciuto la responsabilità, oltre che dei Dirigenti sopra indicati, del convenuto –nella misura del 50% dell'importo -per aver agito contra legem, in quanto non sarebbe ravvisabile la fattispecie dell'art. 90 del Tuel, che disciplinagli Uffici di supporto agli organi di direzione politica, bensì sisarebbe trattatodi un affidamento di prestazione professionale, nella forma della consulenza esterna, come talesoggetta alla rigorosa disciplina fissata dall'art. 7, comma 6, del D. L.vo 165 del 2001. Al riguardo, è stato precisato che l'istituzione delle Agenzie non era mai stata portata a compimento e che tali strutture non erano rivolte a dare vita a nuovi organismi, ma dovevano costituire il pretesto per l'affidamento di incarichi a soggetti estranei, in totale violazione di legge. Anche sotto tale profilo è stato rimarcato come non potesse trovare applicazione l'anzidetto art. 90 del TUEL,
5il quale dispone cheil personale degli uffici di staff appartenga o entri a far parte della dotazione organica dell'Ente.Previo richiamo ai limiti stabiliti dall'art. 7 del D. L.vo 165 del 2001 (assenza di personale interno, alta qualificazione della prestazione, temporaneità dell'incarico) è stato pertanto escluso che le nomine in questione fossero intervenute entro gli ambiti normativi, dando luogo adattività ordinarie gestorie, senza che ricorressero i profili di straordinarietà che il Sindaco aveva inteso ravvisare. E' stata alfine rigettata ogni richiesta di compensazione con gli asseriti risparmi connessi alla rinuncia di indennità da parte di amministratori e componenti dell'ufficio di staff, in quanto del tutto inconferente.Con l'appello in epigrafe, A. G. ha svolto i seguenti motivi di gravame. •Errore di giudizio relativamente al rigetto dell'eccezione di prescrizione,poiché l'esordio del decorso del termine utile ad agire dovrebbe essere individuato non nelpagamento dei corrispettivi, bensì nella data di conferimento delle attività, con i decreti sindacali dell'1.06.2012, posto che da tale momento l'Ente è stato messo al corrente delle scelte fatte dagli organi governativi e delle spese da effettuare.•Errore di giudizio relativamente ilrigetto della compensazione del dannoe della richiesta di esercizio del potere riduttivo dell'addebito, in quanto, in applicazione del principio della compensatio lucri cum damno,come riconosciuto da copiosa giurisprudenza richiamata, dovrebbe avere luogo la rideterminazione della posta che tenga conto dei vantaggi acquisitisia per le prestazioni rese dai soggetti incaricati, a prescindere dalla loro qualificazione
6giuridica, siaper la mancanza di proventi erogatia loro favore per alcuni mesi, sia infine per la rinuncia da parte di amministratori e componenti dell'ufficio di staffdi una quota dei compensi.•Errore di giudizio relativamente all'applicazione dell'art. 90 del D. lgs. n. 267 del 2000 in combinato disposto con l'art. 13 del Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi del Comune di Cerignola, giacché proprio dalla lettura delle due disposizioni si coglie la fonte della facoltà di avvalersi, da parte del Sindaco, di persone dotate di particolare competenza tecnica, senza far ricorso alle ordinarie modalità di selezione e di assunzione con rapporto di lavoro subordinato. In conclusione, l'istituzione delle due Agenzie e la nomina dei rispettivi Direttori con contratto di prestazione d'opera dovrebberoessere consideratepienamente rispondentialle linee politiche tracciate dagli organi di governo, come dimostrerebbero le attività di seguito poste in essere nei settori interessati dagli interventi.La Procura generale, con atto del 3 settembre 2020, contrastando le pretese avversarie e concludendo per il rigetto dell'appello, ha osservato quanto segue:-infondatezza dell'eccezione di prescrizione, atteso che il dies a quoè per legge individuabile nel fatto dannoso, coincidente con l'effettivo nocumento a carico dell'ente pubblico, ovverocon il momento in cui si è verificata l'indebita spesa con l'erogazionedei compensi;-non accoglibilitàdella richiesta di compensazione nei termini prospettatidall'appellante, poichétale eventualità presuppone che il vantaggio realizzatosia riconducibile causalmente alla medesima condottadi danno e, quindi,che dal fatto illecito generino entrambe le conseguenze. Per quanto attiene aldiniego dell'eserciziodelpotere riduttivo, non vi sarebbero validi motivi di
7censura, essendo stata argomentata la relativa decisione, pur non essendovi una doverositàin tal senso;-infondatezza del preteso riconoscimento delle Agenzie quali autonome strutture, in quanto non si rinvengono le condizioni per l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 90 del Tuel, per gli uffici di staff, che presuppongono la stipula di contratti di lavoro subordinato, nel caso di specie mancanti. Per altro, non risultano sussistenti neppure i requisiti per gli affidamenti exart. 7 del D.L.vo 165 del 2001, essendo carenti le verifiche sulla professionalità dei soggetti incaricati, mentre alcuna sostanziale distinzione può essere effettuata tra la figura della consulenza e quella della prestazione d'opera. Con note per l'udienza del 09.10.2020, nell'interesse dell'appellante,è stato chiesto che trovi applicazione la norma di cui all'art. 21, comma 1, del D.L. n 76del 2020, in relazione ai limiti sanciti in viatransitoria per le condotte gravemente colpose, essendo la vicenda ancora in fase di trattazione.All'udienza del 9 ottobre 2020, le parti presenti hanno insistito per l'accoglimento delle rispettive conclusioni. La causa è stata trattenuta in decisione.DIRITTOL'appello proposto da A. G.è volto a censurare la sentenza della Sezione Puglia, indicata in epigrafe, con la quale il medesimo è stato condannato, in qualità di Sindaco del Comune di Cerignola, in concorso con il Segretario generale e altro Dirigente–non appellanti -a rifondere l'erario per il 50% del danno correlato ai corrispettivi erogati a soggetti incaricati in qualità di direttori delle neo istituite Agenzie(Agenzia per la politica agricola e verde pubblico e Agenzia per lo sviluppo del territorio ed attività produttive), in
8ragione della irregolarità e inutilità dell'esborso derivatone.In via preliminare, occorre scrutinare l'eccezione di prescrizione,riedita dall'appellante, il quale ha addotto l'erroneità della decisionea fronte della piena conoscenza da parte dell'Amministrazione delle procedure volte a sostenere le spese in contestazione. Sul punto, data la linearità della vicenda, non appare dubitabile che l'esordio del termine prescrizionale segua le regole ordinariedi cui all'art. 1, comma 2, della legge n. 20 del 1994, che individua il dies a quoal momento in cui si è verificato il fatto dannoso, da ravvisarsinell'effettivo nocumento patrimoniale a carico del bilancio pubblico.Nelle ipotesi come quellein esame tale effetto corrisponde al pagamento delle somme non dovute, e dunqueall'erogazione dei compensi a soggetti illegittimamente retribuiti, nello specifico, risalenteal 2013. Rispetto a tale data, l'azione di danno erariale avviata dalla Procura nel corso del 2017 deve pertanto ritenersi tempestivamente esercitata.Nel meritodel giudizio, il gravame investe le conclusioni raggiunte dalla Sezione di primo grado sotto un duplice aspetto, che attiene tanto alla corretta ricostruzione delcomplesso delle regole sulle quali si fonda la genesidelle Agenzie, con dichiarate funzioni di supporto alle attività degli organi elettivi, e tanto alla determinazione del dannoche, secondo l'appellante,avrebbe dovuto tener conto dei vantaggi conseguiti per le prestazioni rese dalle figure professionali nominate, oltre che per la rinuncia a qualunque compenso per un certo tempo, da parte anche delle stesse.Per il primo profilo, sul quale è necessario soffermarsi prioritariamente, in quanto in grado di condizionare l'esposizione argomentativa, l'interessato, nel sostenere la correttezza del proprio operato, e dunque il difetto di una condotta
9dolosa o gravemente colposa allo stesso imputabile, ha richiamato a conforto della tesi avanzata la disciplina di cui all'art. 90 del D.L.vo 267 del 2000,in rapporto con l'art. 13 del Regolamento sull'ordinamento generale del Comune di Cerignola.Le strutture in parola, qualificate come strumentali, erano state infatti costituite con riferimento ai medesimiarticolie ad esse era stato affidato il dichiarato compito di affiancaregli organi elettivinelle specifichematerie dell'Agricoltura e delle Politiche sociali.Secondo il percorso esegetico offertodall'appellante, sulla base della endiadi normativa richiamata,sarebbe stato pienamente legittimo, in qualità diSindaco,procedere alla designazionenel proprio staff di persone di particolare competenza tecnica, anche esterne all'Ente,senza ricorrere alle ordinarie modalitàdiselezione e di assunzione con rapporto di lavoro subordinato.Tale assunto non può ritenersi fondato, alla luce delle inequivocabili e stringenti regole che disciplinano le formedi reclutamento, ai fini dell'instaurazione di rapportidi lavoro o dell'attivazione di prestazioniprofessionalicon la pubblica amministrazione, che trova le sue fonti principali sia nel D.L.vo n. 165 del 2001 (Testo unico concernente " Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche") sia nello stesso D.L.vo n. 267 del 2000 ("Testo unicodelle leggi sull'ordinamento degli enti locali"). Inoltre, la tesi propugnatanon risulta conforme alla consolidata interpretazionein ordine alla natura e agli ambiti di operatività dei predetti ufficidi staff, come disciplinati dal menzionato TUEL, tradizionalmente concepiti con compiti di supporto rispetto alle tipiche attività sia dello stesso Vertice comunale e sia della Giunta.In particolare, l'art. 90citato, chedemanda al regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi la possibilità di istituirele peculiari strutture in ausilio ai soggetti di direzione politica dell'amministrazione locale, dispone chele stesse possano svolgereesclusivamente le funzioni di indirizzo e di controllo attribuitedalla legge agli organi che se ne avvalgono, con divieto di espletamentodi attività di tipo gestionale. Per espressa previsione normativa, presso tali uffici possono essere assegnati dipendenti facenti parte delladotazione organica dell'ente ovvero collaboratori assunti con contratto a tempo determinato, per i quali sono previste le modalità di individuazione del trattamento economico, ancorate al CCNL di comparto.Per quanto premesso, è evidente, e di ciò la sentenza di primo grado ha dato puntuale contezza, che la creazione di simili articolazioni, alle quali sono stati preposti professionisti esterni, tradisca la reale natura del rapporto cui si è inteso dare vita, essendo la nominachiaramente voltaa ottenere prestazioni da parte di terzi, senzaattenersi alle limitazioni correlateal regime del contratto di lavoro subordinato, al quale la norma del TUEL fa preciso rinvio.Ciò fa sì che per la qualificazione giuridica degli incarichi in parola non possa che farsi riferimento all' art. 7, comma 6, del D.L.vo 165 del 2001, per inferirne che si tratti di consulenze affidate, in carenza dei presuppostiindefettibili cui la legge ne assoggettail ricorso (esigenze straordinarie ed eccezionali da soddisfare; carenza della struttura organizzativa, sotto il profilo quantitativo o qualitativo, rispettoalle finalità specifiche prefissate; verifica dei requisiti di professionalità richiesti dalla natura dei compiti attribuiti).Correttamente la decisione impugnata, aderendo all'impostazione
11accusatoria, ha ricostruito il contesto normativo e fattuale in cui inquadrare l'operazione di avviodei due insoliti organismi e della conseguente preposizione agli stessidei soggetti incaricati dal Sindaco con funzionidi Direttore, con la precisazione –per nullamarginale-che ...l'enunciata costituzione di Agenzie comunali, in realtà, non si è mai realizzata.Indifettodelle condizioni, come ripetutamente ricordate dalla giurisprudenza di questa Corte (ex multisSez. II App.n. 523 del 2017),per poter utilmente collocare gli organismi in parola tra gli uffici di cui all'art. 90 TUEL,edelle circostanze per una loro legittimazione sotto il profilo dell'aderenza alle regole dell'art. 7, comma 6, del D.L.vo n. 165 del 2001, sopra ricordate, resta confermato che il ricorso agli incarichi in parola, in violazione dei vincolidi legge, costituisca illecito erariale per l'ingiustificata erogazione di compensi a carico del bilancio pubblico.Nello specifico, tanto si rileva in assenza di una qualsiasi procedura volta a individuare le specifiche professionalità richieste, praticamente in mancanza di motivazione in ordine alle esigenze straordinariedell'Enteeall'impossibilità di fronteggiarle con le risorse interne. Altrettanto deve dirsi per la carenza, in fase di liquidazionedei corrispettivi, di qualunque valutazione sui risultati conseguiti.Dalle somme spese dal Comune, finalizzatead attribuire designazionifiduciarieal di fuori dei casi consentiti dalle norme, come delineati, che si sono sostanziatenel conferimento di una generica collaborazione per attività istituzionali non consentito dall'ordinamento, è derivato un danno erariale nellamisura corrispondente allaspesa.Su questa linea, trova altresì soluzioneanche il secondo profilo di reclamo,
12relativoall'entità delnocumento che,perl'istante,dovrebbe tener conto delle prestazioni assicurate o degli importi parialle indennità oggetto di rinuncia per un certo tempo, da parte degli stessi e di altri Amministratori, incluso l'appellante.Ilprospettatoriesamerelativoal diniegocontenuto nella sentenza impugnata diapplicazione della "compensatio lucri cum damno" deveritenersi privo di fondamento, non essendo assolutamente provato che siano state svolte attività utilirispetto al fine pubblico dell'Ente, se del caso,quale sia stato il vantaggio conseguito e, soprattutto, se le funzioni espletate fossero altrimenti ottenibili con l'impiego di personale interno, non essendo mai emerso che le nomine dovessero sopperire a insufficienzein questo senso.Analogamente, deve ritenersi non affetta dai vizi denunciati la motivazione della sentenza in rassegna concernente la non compensabilità delle rinunceai corrispettivi da parte dei soggetti sopra indicaticon il pregiudizio prodotto all'erario per le indebite erogazioni, essendo vicende completamente autonome e in alcun modo sovrapponibili, sotto il profilo dei rapporti di dare e avere. Altrettanto è a dirsiin ordine al mancato esercizio del potere riduttivoche, come ribadito dalla Procura Generale,non necessita di motivazione. Infine, con riferimento alla sussistenza dell'elemento psicologicoe ritenuto ogni altro motivo assorbito,non si rinvengono nelle doglianze espresse elementi idoneia mettere indiscussione le ragioni poste a basedella pronuncia di cui si chiede la revisione. Le argomentazioni svolte ripropongono quanto evidenziato nella precedente fase di giudizio,senza che emerga in quale vizio sarebbe incorso il giudiceterritoriale, il cui percorso logico espositivo appare, sul punto, non censurabile.
13Quanto all'applicazione dell'art. 21 del D.L. n. 76 del 2020, invocato dall'appellantea propria difesa, è sufficiente evidenziare che la relativa disciplina, per espressa clausola inserita nell'articolato, è destinata a valere per le vicende verificatesi a partire dall'entrata in vigore del provvedimento,non essendo scevroda considerazioni anche l'aspetto della fase emergenziale in cui è intervenuta l'eccezionale regola. Inquesti termini, resta confermato quanto già statuito dalla giurisprudenza di questa Corte (Sez. I App. n. 234 del 2020). Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.P.Q.M.La Corte dei conti, Sezione prima giurisdizionale centrale d'appello,definitivamente pronunciando, rigetta l'appello e conferma integralmente la sentenza impugnata.Le spese del presente grado di giudizio sono poste a carico dell'appellante e liquidate nell'importo di euro 144,00 (centoquarantaquattro/00).Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.Così deciso in Roma, all'esito della camera di consiglio del9 ottobre2020.IL CONSIGLIERE ESTENSOREIL PRESIDENTEF.to Antonietta BussiF.to Agostino ChiappinielloDEPOSITATA IN SEGRETERIA IL18 dicembre 2020Il Dirigente F.to Sebastiano Alvise Rota
09-02-2021 05:36
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