Il sindacato del giudice sulla discrezionalità tecnica esercitata dalla Soprintendenza.
CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA, SEZ. GIURISDIZIONALE
SENTENZA DEL 7 MAGGIO 2021, N. 406
BENI CULTURALI E AMBIENTALI – SOPRINTENDENZA – DISCREZIONALITA' TECNICA – SINDACATO DEL G.A. - LIMITI
Con la decisione in esame il C.G.A. evidenzia che la discrezionalità tecnica, esercitata dalla Soprintendenza dei Beni Culturali ed Ambientali nelle materie di sua competenza, è una manifestazione di giudizio, consistente in una attività diretta alla valutazione ed all'accertamento di fatti.
Tanto premesso il Collegio precisa che, nell'effettuare le valutazioni di propria competenza l'Amministrazione applica concetti non esatti, ma opinabili, con la conseguenza che può ritenersi illegittima solo la valutazione che, con riguardo alla concreta situazione, possa ritenersi manifestamente illogica ovvero la valutazione che sia basata su un travisamento dei fatti o che sia carente di motivazione.
Ad avviso del C.G.A., dunque, sugli atti della Soprintendenza dei Beni Culturali ed Ambientali, essendo gli stessi sindacabili dal giudice amministrativo per vizi di legittimità e non di merito, non è consentito al giudice amministrativo esercitare un controllo intrinseco in ordine alle valutazioni tecniche opinabili, in quanto ciò si tradurrebbe nell'esercizio da parte del suddetto giudice di un potere sostitutivo spinto fino a sovrapporre la propria valutazione a quella dell'amministrazione (fermo però restando che anche sulle valutazioni tecniche è esercitabile in sede giurisdizionale il controllo di ragionevolezza, logicità, coerenza ed attendibilità).
19-05-2021 08:11
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