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Sentenza

Il riparto di competenze tra ingegneri e architetti nelle opere pubbliche....
Il riparto di competenze tra ingegneri e architetti nelle opere pubbliche.
Pubblicato il 22/07/2021 
N. 05510/2021REG.PROV.COLL. N. 08994/2020 REG.RIC. 
 R E P U B B L I C A  I T A L I A N A  IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) 
ha pronunciato la presente 
SENTENZA 
sul  ricorso  in  appello  numero  di  registro  generale  8994  del  2020,  proposto  da 
Delpi Costruzioni s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, 
rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea Di Lieto, con domicilio digitale come 
da PEC da Registri di Giustizia; contro Comune di Casalbore, non costituito in giudizio; nei confronti 
La  Castellese  Costruzioni  s.r.l.,  in  persona  del  legale  rappresentante pro  tempore, 
rappresentata e difesa dall'avvocato Rossella Matarazzo, con domicilio digitale come 
da PEC da Registri di Giustizia; per la riforma della  sentenza  del  Tribunale  amministrativo  regionale  per  la  Campania  sezione  
staccata di Salerno (Sezione Prima) n. 01547/2020, resa tra le parti. 
 
 
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio de La Castellese Costruzioni s.r.l.; Visti tutti gli atti della causa; Visti gli artt. 74 e 120, comma 10, Cod. proc. amm.; Relatore nell'udienza del giorno 15 luglio 2021 il Cons. Alberto Urso e uditi per le 
parti, con modalità da remoto, gli avvocati Di Lieto e Matarazzo; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 
 
 
FATTO 1. Con bando spedito per la pubblicazione sulla Guri il 23 ottobre 2019, il Comune 
di  Casalbore  (AV)  indiceva  procedura  di  gara  per  l'affidamento  dell'appalto  dei  
lavori di consolidamento del Costone Fontaniello. La gara veniva aggiudicata alla Delpi Costruzioni s.r.l. 2. Avverso il provvedimento d'aggiudicazione e gli atti correlati proponeva ricorso 
la seconda classificata in graduatoria La Castellese Costruzioni s.r.l., che presentava 
anche motivi aggiunti avverso il successivo verbale di conferma dell'aggiudicazione. 3. Il Tribunale amministrativo adìto, nella resistenza del Comune di Casalbore e della 
Delpi  Costruzioni  -  che  proponeva  a  sua  volta  ricorso  incidentale  invocando  
l'esclusione o la deteriore collocazione in graduatoria della ricorrente, con 
conseguente inammissibilità del ricorso principale - accoglieva il ricorso principale 
annullando  i  provvedimenti  gravati,  dichiarava  inammissibili  i  motivi  aggiunti  e  
respingeva il ricorso incidentale. 4. Ha proposto appello avverso la sentenza la Delpi Costruzioni deducendo: I) vizio in iudicando ed in procedendo: violazione dell'art. 88 Cod. proc. amm.; II)  vizio in  iudicando:  violazione  del  bando  di  gara  e  dell'annesso  disciplinare;  
violazione  dell'art.  95  d.lgs.  n.  50  del  2016  s.m.i.;  eccesso  di  potere  per  carenza  
istruttoria, travisamento dei fatti, erroneità dei presupposti e di motivazione;III) vizio in iudicando: motivazione erronea; violazione degli artt. 51 e 52 r.d. n. 2537 
del 1925 s.m.i. e degli artt. 15, 16, 46 e 47 d.P.R. n. 328 del 2001; IV) vizio in iudicando: motivazione erronea; violazione degli artt. 51 e 52 r.d. n. 2537 
del 1925 s.m.i. e degli artt. 15, 16, 46 e 47 d.P.R. n. 328 del 2001 sotto altro profilo. 5.  Resiste  all'appello  La  Castellese  Costruzioni  s.r.l.,  chiedendone  la  reiezione,  
mentre non s'è costituita in giudizio l'amministrazione pur regolarmente intimata. 6. Sulla discussione delle parti all'udienza del 15 luglio 2021, tenuta con modalità da 
remoto, la causa è stata trattenuta in decisione. DIRITTO 1.  Può  prescindersi  dallo  scrutinio  delle  eccezioni  preliminari  sollevate  da  La  
Castellese Costruzioni stante il rigetto nel merito dell'appello. 2.  Allo  stesso  modo,  può  prescindersi  dall'esame  del  primo  motivo  di  gravame,  
relativo all'illegittimo esame prioritario del ricorso principale, stante l'infondatezza 
nel merito delle doglianze relative al rigetto del ricorso incidentale di primo grado. 3.  Col  secondo  motivo  l'appellante  si  duole  proprio  del  rigetto  delle  doglianze  
formulate  con  il  ricorso  incidentale,  inerenti  ai  dedotti  vizi  dell'offerta  de  La  
Castellese  Costruzioni,  che  andava  esclusa  o  peggio  posizionata  in  graduatoria  in  
quanto avente a oggetto interventi su aree estranee a quelle ricomprese nel progetto 
a base di gara, dalle quali le singole offerte non potevano esorbitare. 3.1. Il motivo non è condivisibile. 3.1.1. Occorre premettere che il bando di gara ammetteva espressamente le varianti 
progettuali  (sub punto  II.1.8),  e  il  disciplinare  considerava  appositamente  a  fini  
valutativi gli interventi di carattere aggiuntivo o migliorativo (cfr., in particolare, l'art. 
16, in cui si precisa anche che "sono considerate proposte sostitutive/migliorative quelle che 
prevedono  di  sostituire  lavorazioni  o  parti  d'opera  del  progetto  con  lavorazioni  o  parti  d'opera  
ritenute migliorative rispetto alle prestazioni richieste. Sono considerate proposte aggiuntive quelle 
che prevedono l'aggiunta di lavorazioni o parti d'opera non comprese nel progetto base"). 
In tale contesto, il grado di modifica proposto dai concorrenti rispetto alle previsioni 
progettuali  di  base  poteva  essere  anche  consistente,  giungendo  sino  a  rendere  
necessari nuovi atti di assenso o pareri, che in tal caso l'offerente avrebbe dovuto 
procurare (cfr. lo stesso art. 16 del disciplinare). Alla  luce  di  ciò,  le  modifiche  offerte  da  La  Castelle  Costruzioni  oggetto  di  
contestazione  senz'altro  non  possono  ritenersi  causa  d'esclusione  in  sé  della  
concorrente, essendo previsti dalla lex specialis ampi margini modificativi dell'offerta 
rispetto ai documenti a base di gara, non solo in termini di migliorie, bensì anche di 
vere e proprie varianti od opere aggiuntive (cfr., in relazione alle differenze fra l'una 
e l'altra tipologia di intervento modificativo, inter multis, Cons. Stato, V, 5 febbraio 
2021, n. 1080; 12 maggio 2020, n. 2969; 8 ottobre 2019, n. 6793; 14 settembre 2018, 
n. 5388). Né  può  peraltro  ritenersi  che  le  opere  aggiuntive  nella  specie  offerte  possano  
condurre  di  per  sé,  come  dedotto  dall'appellante,  all'azzeramento  dei  relativi  
punteggi riconosciuti a La Castellese Costruzioni. Va  considerato  preliminarmente,  al  riguardo,  che  l'offerta  reca  vari  interventi  
aggiuntivi e migliorativi per un totale di n. 18 capitoli, dei quali l'appellante contesta 
specificamente solo quattro (i.e., n. 14-17/18: cfr. al riguardo la relazione all'offerta 
tecnica, sub documento  "OFFTEC 1",  prevista  dall'art  16  del  disciplinare):  per  
questo,  non  si  ha  evidenza  di  se  e  come  le  critiche  formulate possano  (utilmente)  
incidere sul punteggio assegnato a La Castellese, non potendo in particolare trovare 
conferma, sic et simpliciter, la pretesa dell'appellante di azzerare punteggi ricevuti da 
La Castellese; e ciò senza considerare peraltro che la stessa offerente riconduceva le 
migliorie e le opere aggiuntive a vari e distinti criteri valutativi previsti nel disciplinare 
di gara (cfr. la suddetta relazione tecnica, spec. capitoli sub 14-16/18). A  ciò  si  aggiunga  comunque,  in  via  assorbente  sia  riguardo  all'esclusione  sia  in  
relazione all'azzeramento dei punteggi, che - come rilevato dalla sentenza - si tratta 
nella specie di interventi di per sé non avulsi dall'opera prevista, e che dunque non 
possono  essere  ritenuti  estranei  al  complessivo  oggetto  dell'affidamento,  anche  a  
mente di alcuni dei criteri valutativi, fra cui quelli stabiliti dai punti sub A.5 ("validità 
delle  proposte  di  opere  accessorie  e  complementari,  che,  nell'ambito  delle  specifiche  finalità  del  
progetto, conferiscano all'intervento maggiore efficacia complessiva") e A.6 ("validità delle proposte 
relative  alla  organizzazione  del  cantiere  volte  alla  riduzione,  nel  corso  dei  lavori,  dell'impatto  
ambientale  e  dei  disagi  alla  popolazione  residente  e  delle  proposte  di  rifunzionalizzazione  ed  
adeguamento della viabilità per l'accesso al cantiere anche ai fini della successiva manutenzione delle 
opere oggetto di intervento") della sezione IV del bando di gara. In tal senso, l'offerta qualifica gli interventi sub capitolo n. 14/18 (i.e., realizzazione 
di "nuovo tappetino su via Carrara, via XXIV maggio, corso V. Emanuele III e piazza degli 
Scalpellini inclusa segnaletica orizzontale"), in termini di "miglioramento viabilità limitrofa per 
migliorare  l'accessibilita",  nella  prospettiva  dunque,  da  un  lato,  della  "riqualificazione 
complessiva e ciò con beneficio anche rispetto all'efficacia dell'intervento rispetto alla stabilità delle 
aree  strettamente  interessate",  prevedendo  potenziali  esternalità  positive  derivanti  dai  
miglioramenti  delle  zone  limitrofe,  dall'altro  di  procurare  un  accesso  alle  aree  
d'intervento "ancora più semplice ed immediato" con "una maggiore durabilità delle opere tutte 
in quanto facilmente gestibili e manutenibili". Entrambi  i  profili  possono  ben  essere  presi  in  considerazione,  in  termini  non  
irragionevoli, nell'ambito dell'apprezzamento dell'offerta rimesso alla discrezionalità 
della stazione appaltante, non potendo gli elementi proposti ritenersi a priori estranei 
all'oggetto dell'affidamento e agli interessi con lo stesso perseguiti, tanto più alla luce 
dei suddetti criteri valutativi sub A.5 e A.6 del bando di gara. Lo  stesso è  a  dirsi  per  il  capitolo sub 15/18,  relativo  alla  "pulizia  piazza  Scalpellini", 
che pure è proposto in termini di valorizzazione delle zone limitrofe nella 
prospettiva  di  "ottene[re] più  elevati  livelli  di  efficacia  complessiva  in  termini  di  usabilità,  
fruibilità e manutenibilità", profili che ben possono formare oggetto del discrezionale 
apprezzamento  della  stazione  appaltante  nel  quadro  dei  criteri  valutativi  previsti  
dalla lex specialis. Il che parimenti vale per il capitolo sub 16/18, inerente alla "sicurezza stradale viabilità 
limitrofa", con riguardo in specie alla "pubblica illuminazione e telecamere di sorveglianza per 
la sicurezza stradale su via Carrara, via XXIV maggio, corso V. Emanuele III e piazza degli 
Scalpellini",  potenzialmente  apprezzabile  dall'amministrazione  sia  nella  prospettiva  
della "efficacia complessiva" del progetto, che in quella dell'accesso ai luoghi e a fini di 
manutenzione (cfr. la relazione tecnica, che evidenzia entrambi i profili, ponendo in 
risalto  fra  l'altro  che  "la  presenza  di  punti  illuminati  e  videosorvegliati  costituisce  una  
facilitazione per il personale dell'Amministrazione nel sorvegliare e decidere quando intervenire per 
la manutenzione delle opere"). Analoghe  considerazioni  valgono  infine  per  l'intervento sub capitolo  17/18,  di  
"riqualificazione piazza degli Scalpellini", anch'esso potenzialmente considerabile 
dall'amministrazione in termini di efficacia complessiva dell'intervento. Alla  luce  di  ciò,  gli  interventi  contestati  dall'appellante  non  si  appalesano  dunque  
estranei ed esorbitanti dall'opera prevista, così da implicare sic et 
simpliciter l'azzeramento del punteggio tecnico assegnato a La Castellese (o 
l'esclusione  di  quest'ultima):  trattasi  invero  di  interventi  che,  in  quanto  relativi  ad  
aree limitrofe a quelle direttamente interessate dall'opera e potenzialmente 
impattanti anche sull'accesso a queste ultime, ben possono, non irragionevolmente, 
essere considerati e valutati dalla stazione appaltante sulla base dei suindicati criteri 
previsti dalla lex specialis, nel perimetro dell'apprezzamento discrezionale rimesso alla 
stessa stazione appaltante per la valutazione dell'offerta tecnica. In tale contesto, peraltro, la sola natura eventualmente privata dell'area interessata 
dagli interventi non vale a escludere di per sé, in assenza di diverse evidenze offerte 
dall'appellante, i proposti benefici per l'opera, e dunque la valutabilità delle migliorie 
od opere aggiuntive ai fini dell'attribuzione del punteggio tecnico. 
Allo stesso modo, quanto alla dedotta necessità che le opere aggiuntive o 
migliorative recassero - nella relazione tecnica prodotta dai concorrenti - il 
riferimento al numero d'ordine del computo metrico dell'offerta tecnica e ai grafici 
od  altra  documentazione  d'offerta,  essa  si  appalesa  nella  specie  irrilevante  nella  
prospettiva  censoria  evocata  dell'appellante,  atteso  che  la  previsione  attiene  a  
richiami didascalici che, per le opere migliorative o aggiuntive, afferiscono non già 
ai documenti di gara predefiniti, bensì ai contenuti dell'offerta del singolo 
concorrente  (cfr.  art.  16  disciplinare, sub "OFFTEC.1"),  e  che  nella  fattispecie  
risultano  effettivamente  presenti  nelle  schede  relative  ai  capitoli  della  relazione  
tecnica de La Castellese (sub lett. g), quali "n. ord."), insieme ai prescritti riferimenti 
ad allegati e grafici (sub lett. h) delle schede della relazione). Per tali ragioni, il secondo motivo di doglianza risulta infondato. 4. Col terzo motivo l'appellante censura la sentenza nella parte in cui ha accolto il 
primo motivo di ricorso principale in primo grado. Deduce  al  riguardo  la  Delpi  Costruzioni  che  le  opere  oggetto  di  affidamento  ben  
rientrano nelle competenze del professionista architetto, cui compete l'intero ambito 
dell'edilizia  civile;  peraltro  nel  caso  di  specie  non  è  prevista  alcuna  attività  di  
progettazione esecutiva, bensì la mera presentazione di migliorie, varianti od opere 
aggiuntive, sicché le competenze dell'architetto risultano ben conformi ed 
appropriate alle opere previste. A ciò si aggiunga che gli interventi programmati coincidono con opere di 
mitigazione  del  rischio  frane  a  protezione  degli  edifici  a  monte  dell'abitato,  e  ben  
rientrano perciò nel perimetro di competenza (anche) degli architetti ai sensi dell'art. 
52 r.d. n. 2537 del 1925; né rilevano al riguardo le categorie Soa di pertinenza (i.e., 
OG8 e OS21) che riguardano piuttosto l'opera nel suo complesso. In tale contesto, la riqualificazione degli interventi nel senso che essi non 
rientrerebbero fra le opere di edilizia civile riconducibili alle competenze (anche) del 
professionista  architetto  costituisce  un vulnus allo  spazio  riservato  alla  valutazione  
discrezionale della stazione appaltante. 4.1. Col quarto motivo l'appellante prosegue nel dolersi dell'accoglimento del primo 
motivo di ricorso principale deducendo che, in ogni caso, il professionista firmatario 
dei documenti d'offerta è nella specie in possesso di laurea in "Architettura e Ingegneria 
Edile"  (cod.  "4/S"),  che  lascia  libero  il  titolare  di  scegliere  a  quale  dei  due  ordini  
professionali iscriversi. Al riguardo la "abilitazione" richiamata dal disciplinare di gara è da ritenersi connessa 
alla competenza professionale posseduta, non già all'iscrizione a un albo piuttosto 
che a un altro; e d'altra parte l'art. 16 d.P.R. n. 328 del 2001 elenca fra le competenze 
dell'architetto iscritto al "settore architettura" - qual è il professionista firmatario dei 
documenti della Delpi Costruzioni - anche attività di collaborazione rispetto a quelle 
di progettazione di opere edilizie, comprese le opere pubbliche, così includendovi 
senz'altro gli interventi oggetto dell'affidamento controverso. 4.2. I motivi, che possono essere esaminati congiuntamente per ragioni di 
connessione, sono infondati. 4.2.1.  In  termini  generali,  il  riparto  di  competenze  professionali  fra  architetti  e  
ingegneri è regolato, in termini vincolanti, dal r.d. n. 2537 del 1925, in particolare 
dagli artt. 51 , 52 e 54, non superati dal d.P.R. n. 328 del 2001 (recante Modifiche ed 
integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove 
per  l'esercizio  di  talune  professioni,  nonché  della  disciplina  dei  relativi  ordinamenti,  incluse  le  
professioni di ingegnere ed architetto ex art. 1), anche alla luce dei richiami di cui ai 
relativi artt. 16, comma 1 e 46 comma 2, che lasciano ferme «le riserve e le attribuzioni 
già stabilite dalla vigente normativa» (cfr., inter multis, Cons. Stato, V, 11 febbraio 2021, n. 
1255; 17 luglio 2019, n. 5012). Il  riparto  di  competenze  fra  l'una  e  l'altra  professione  è  dunque  stabilito ex  lege in 
modo vincolante, non potendo neppure essere derogato - afferendo alla 
qualificazione  funzionale  delle  diverse  categorie  professionali  -  dalla lex  specialis di 
gara (cfr. Cons. Stato, V, 15 dicembre 2020, n. 8027). In tale contesto, la costante giurisprudenza di questo Consiglio di Stato riconosce, 
in chiave generale, che "la progettazione delle opere viarie, idrauliche ed igieniche, che non siano 
strettamente connesse con i singoli fabbricati, è di pertinenza degli ingegneri, in base 
all'interpretazione letterale, sistematica e teleologica degli artt. 51, 52 e 54 del R.D. (cfr. Cons. 
Stato, IV, 22 maggio 2000, n. 2938; id., V, 6 aprile 1998, n. 416; id., IV, 19 febbraio 1990, 
n. 92)" (Cons. Sato, n. 5012 del 2019, cit.). In questa prospettiva, "nello stabilire l'ampiezza delle competenze riconosciute, rispettivamente, 
agli ingegneri e agli architetti ai sensi del combinato disposto degli articoli 51 e 52 dello stesso regio 
decreto n. 2537 del 1925, la giurisprudenza ha confermato l'orientamento tradizionale, in ordine 
alla ricomprensione nell'esclusivo appannaggio della professione di ingegnere delle opere di carattere 
più marcatamente tecnico-scientifico", fra cui quelle "di ingegneria idraulica, di ammodernamento 
e ampliamento della rete idrica comunale" (cfr. Cons. Stato, V, 27 settembre 2018, n. 6552; 
VI, 15 marzo 2013, n. 1550). Alla  luce  del  riparto  di  competenze  così  tracciato,  in  relazione  alle  opere  esulanti  
dall'ambito funzionale dell'architetto quest'ultimo non è abilitato alla sottoscrizione 
di documenti tecnici neppure se relativi a proposte progettuali migliorative o varianti 
(cfr. Cons. Stato, n. 1255 del 2021, cit.). D'altra  parte,  solo  in  presenza  di  opere  rigorosamente  accessorie  a  quelle  edili  è  
ammissibile  un'abilitazione  estensiva  in  capo  al  professionista  architetto  (Cons.  
Stato, V, 12 marzo 2015, n. 1692; n. 1255 del 2021, cit.), atteso che "il concetto di 'opere 
di  edilizia  civile'  si  estend[e] sicuramente  oltre  gli  ambiti  più  specificamente  strutturali,  fino  a  
ricomprendere l'intero complesso degli impianti tecnologici" se "a corredo del fabbricato" (Cons. 
Stato, n. 1550 del 2013, cit.; n. 6552 del 2018, cit.); occorre quindi che vi sia un nesso 
di  precipua  accessorietà  fra  l'intervento  e  l'edificio,  e  cioè  che  il  primo  risulti  
"strettamente  servente  un'opera  di  edilizia  civile"  per  poter  rientrare  nel  perimetro  di  
competenza (anche) dell'architetto (Cons. Stato, n. 1692 del 2015, cit.). Alla  luce  di  ciò,  questa  V  Sezione  ha  affermato  chiaramente  che  "Il  r.d.  23  ottobre 
1925 n. 2537 recante il regolamento delle professioni di architetto e di ingegnere esclude per via 
degli artt. 51 e 54 comma 3 senza dubbi interpretativi la possibilità che un architetto possa, in 
luogo di un ingegnere, condurre i lavori relativi ad opere idrauliche" (Cons. Stato, V, 19 maggio 
2016 n. 2095). Allo  stesso  modo,  s'è  affermato  come  "la  progettazione  delle  opere  viarie,  idrauliche  ed  
igieniche,  che  non  siano  strettamente  connesse  con  i  singoli  fabbricati,  sia  di  pertinenza  degli  
ingegneri, alla luce delle disposizioni di cui agli artt. 51, 52 e 54 r.d. 23 ottobre 1925, n. 2537. 
Infatti,  il  discrimine  tra  le  professioni  di  ingegnere  e  di  architetto  è  rimasto  segnato  anche  nelle  
sopravvenute disposizioni del d.P.R. n. 328 cit.; pertanto, se adeguamenti sono certamente possibili 
in riferimento al concetto di 'edilizia civile', interpretabile estensivamente, restano di pertinenza della 
professione  di  ingegnere  le  opere  che  richiedono  una  competenza  tecnica  specifica  e  che  esulano  
dall'edilizia  civile  rientrante  nella  comune  competenza.  In  particolare,  le  opere  idrauliche,  
specialmente se interferenti con fiumi e corsi d'acqua, richiedono capacità professionali per l'analisi 
dei  fenomeni  idrologici  ed  idraulici  e  presuppongono  l'applicazione  di  specifici  metodi  di  calcolo  
(statistico, idrologico e idraulico); per contro, gli architetti non possono essere compresi tra i soggetti 
abilitati alla progettazione di opere idrauliche in quanto, sia ai sensi degli artt. 51 e 52 r.d. 23 
ottobre  1925,  n.  2537,  che  ai  sensi  dell'art.  16  d.P.R.  5  giugno  2001,  n.  328,  non  hanno  
competenze riconosciute in materia (Cons. Stato, V, 21 novembre 2018, n. 6593; cfr. anche 
Id., III, 1° luglio 2020, n. 4208). 4.2.2. Facendo applicazione dei suesposti principi alla caso in esame, va escluso che 
possa ravvisarsi nella specie una competenza in capo al professionista architetto per 
le opere oggetto dell'affidamento. 
4.2.2.1.  Va  premesso  anzitutto  che  lo  stesso  disciplinare  di gara  richiedeva,  all'art.  
16,  che  la  documentazione  d'offerta  fosse  sottoscritta  da  "tecnici  abilitati",  quali  
"ingegneri, architetti, geometri" o altri, "per le rispettive competenze". 4.2.2.2.  In  tale  contesto,  sotto  un  primo  generale  profilo,  va  rilevato  come  le  
categorie di opere previste dalla lex specialis coincidano con la OG8 (i.e., «Opere fluviali, 
di  difesa,  di  sistemazione  idraulica  e  di  bonifica»)  e  la  OS21  («Opere  strutturali  speciali», 
categoria  cd.  "super-specialistica"  che  afferisce  alla  «costruzione  di  opere  destinate  a  
trasferire i carichi di manufatti poggianti su terreni non idonei a reggere i carichi stessi, di opere 
destinate a conferire ai terreni caratteristiche di resistenza e di indeformabilità tali da rendere stabili 
l'imposta dei manufatti e da prevenire dissesti geologici, di opere per rendere antisismiche le strutture 
esistenti e funzionanti»). Trattasi all'evidenza di opere che non rientrano nella nozione di «edilizia civile» di cui 
all'art. 52, comma 1, r.d. n. 2537 del 1925 (a tenore del quale «Formano oggetto tanto 
della professione di ingegnere quanto di quella di architetto le opere di edilizia civile, nonché i rilievi 
geometrici  e  le  operazioni  di  estimo  ad  esse  relative»),  e  che  esulano  pertanto  dalla  
competenza degli architetti. 4.2.2.3. D'altra parte, le opere migliorative su cui la sentenza si sofferma 
evidenziandone la eccentricità rispetto agli interventi di competenza degli architetti 
si collocano effettivamente al di fuori delle opere di edilizia civile ex art. 52 r.d. n. 
2537 del 1925, né configurano opere accessorie o strumentali a edifici civili; si tratta, 
piuttosto, di opere di carattere essenzialmente idraulico quali la "Realizzazione di dreni 
sub orizzontali", di cui al capitolo 2/18 della relazione tecnica ("Si offre la realizzazione 
di dreni sub orizzontali tra i pali in numero di 64 per una lunghezza di 6.00. L'offerta prevede 
la perforazione e la posa in opera di tubo dreno del diametro di 125 mm avvolto in uno speciale 
tessuto che ne garantisce l'efficienza nel tempo"), oppure l'opera aggiuntiva consistente nella 
"Realizzazione canaletta in trenchmat a valle della paratia", sub capitolo 4/18 ("La canaletta 
che verrà eseguita con tecniche di ingegneria naturalistica raccoglierà tutte le acque di drenaggio a 
tergo  della  paratia  per  convogliarle  alla  tubazione  anch'essa  offerta  come  ulteriore  proposta  
migliorativa. La canaletta è costituita da una geogriglia tridimensionale ottenuta per 
l'accoppiamento di uno strato impermeabile inferiore ed una geogriglia superiore che evita l'erosione 
del  terreno.  Per  la  stabilizzazione  del  telo  è  prevista  la  posa  in  opera  di  pali  di  castagno  nella  
sezione trasversale e longitudinale [...]"). Lo  stesso è  a  dirsi  per  opere aggiuntive  quali  la  "Realizzazione  sistema di  smaltimento 
delle  acque  di  drenaggio"  (sub capitolo  5/18),  coincidenti  con  la  "realizzazione  di  una  
condotta  in  polietilene  da  315  mm  SN8  lunga  140  m  che,  percorrendo  la  strada  vicinale  
Fontaniello,  recapita  le acque  dei drenaggi  posti  alle  varie quote, per  sversarli  nel canale a  valle 
dell'area d'intervento"; o la "Realizzazione canaletta in trenchmat a monte della terra rinforzata" 
(sub capitolo 7/18), consistente anch'essa in una "canaletta che verrà eseguita con tecniche 
di  ingegneria  naturalistica  raccoglierà  tutte  le  acque  di  drenaggio  superficiali  che  sul  versante  
raggiungeranno  la  terra  rinforzata.  La  canaletta  è  costituita  da  una  geogriglia  tridimensionale  
ottenuta per l'accoppiamento di uno strato impermeabile inferiore ed una geogriglia superiore che 
evita  l'erosione  del  terreno.  Per  la  stabilizzazione  del  telo  è  prevista  la  posa  in  opera  di  pali  di  
castagno nella sezione trasversale e longitudinale [...]". Si  tratta  all'evidenza  di  opere  nient'affatto  riconducibili  all'edilizia  civile,  e  che  
neppure risultano di carattere accessorio rispetto ad edifici civili. Né  una  siffatta  valutazione  impinge  del  resto  nella  sfera  di  giudizio  tecnico-
discrezionale rimessa alla competenza della stazione appaltante, afferendo piuttosto 
alla  cognizione  dei  profili  di  riparto  funzionale secundum  legem fra  le  varie  figure  
professionali a norma del r.d. n. 2537 del 1925, così come interpretato e applicato 
dalla costante giurisprudenza di questo Consiglio di Stato. Allo  stesso  modo,  non  assume  rilievo  di  per  sé  la  circostanza  che  il  progetto 
esecutivo risultasse nella specie predisposto dall'amministrazione, atteso che - come 
già  posto  in  risalto  (retro, sub §  4.2.1)  -  neppure  le  singole  varianti  o  proposte
Avv. Antonino Sugamele

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