È necessario che il requisito della "buona condotta" sussista per tutti i collaboratori dell'investigatore privato titolare di licenza, anche se svolgono attività elementari?
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. III,
SENTENZA DEL 3 NOVEMBRE 2021, N. 7350
Non sussiste alcuna violazione del principio di proporzionalità e di ragionevolezza nel richiedere il medesimo grado di affidabilità nei confronti di un soggetto che svolge l'attività investigativa anche se in qualità di dipendente. La comunicazione al Prefetto, ex art. 259 del Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S. è funzionale alla valutazione di pubblico interesse circa la sussistenza (anche) dell'indispensabile requisito della "buona condotta", che è necessario per tutti i collaboratori dell'investigatore privato titolare di licenza, a vario titolo coinvolti nelle attività investigative, anche se di carattere elementare. Suddetto articolo prevede infatti l'obbligo dell'investigatore privato di comunicare al Prefetto gli elenchi del personale dipendente, affinché possano svolgersi accertamenti e verifiche sulla loro condizione soggettiva, con la comminatoria della revoca della licenza in caso di utilizzazione di personale non approvato dal Prefetto, in quanto "privo dei requisiti prescritti e, in ogni caso, di quelli indicati dall'art. 11 della legge". Se il servizio viene svolto con la collaborazione di un soggetto terzo, quest'ultimo deve avere i medesimi requisiti di affidabilità richiesti al titolare della licenza, in quanto svolge la medesima delicata attività che impatta con la riservatezza dei terzi.
09-12-2021 22:21
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