Danno erariale da mancato rilascio del certificato. Danno erariale al responsabile tecnico che non rilascia il certificato di destinazione urbanistica
Sono queste le conclusioni cui è pervenuta la Corte dei conti per la Puglia (sentenza n. 252/2021) che ha ritenuto responsabile in via esclusiva il responsabile dell'ufficio tecnico.
Il caso
A fronte del silenzio serbato dal responsabile tecnico, unitamente alla successiva diffida da parte di un cittadino, alle richieste di rilascio di certificati di destinazione urbanistica, il Tribunale amministrativo di primo grado condannava il Comune al rilascio dello stesso, con addebito delle spese di lite. Pur rilasciando il certificato, seguendo l'ordine stabilito in sentenza, non venivano liquidate le spese di lite, con successivo intervento del giudice amministrativo in sede di ottemperanza con addebito di ulteriori spese di giustizia. La Giunta comunale, a tal fine, ordinava al responsabile dell'ufficio tecnico di adottare i conseguenti atti gestionali per il pagamento delle spese di lite delle due sentenze. A dire della Procura, che ha rinviato il responsabile tecnico per il danno erariale procurato all'ente, questi avrebbe colpevolmente e illegittimamente omesso di agire tempestivamente, per conto dello stesso Ente, in virtù del rapporto di servizio che lo legava a quest'ultimo.
A propria difesa il responsabile tecnico ha confutato le osservazioni della Procura. In primo luogo, avuto riguardo alla prima posta di danno erariale, riferita al mancato rilascio del certificato, risulta dagli atti che lo stesso sia stato effettuato prima dell'intervento del TAR, tenuto conto che parte del ritardo era dovuto alla scadenza dell'efficacia temporale dei terreni inseriti in area PEEP. In secondo luogo, con riferimento alla seconda posta di danno erariale scaturita dal mancato pagamento delle spese di lite della sentenza amministrativa, tenuto conto che e vicende del contenzioso ricadevano nella esclusiva competenza del Settore Affari Generali e che, in ogni caso, risulta essere stato coinvolto dalla Giunta comunale sono successivamente alla condanna alle spese legali avvenuta solo dopo la sentenza di ottemperanza. In merito alla mancata costituzione in giudizio, inoltre, il responsabile tecnico non aveva alcuna competenza, infatti, la decisione di costituire in giudizio il Comune è sempre stata presa con Delibera di Giunta, su proposta di funzionario diverso ossia del Responsabile del Contenzioso. Infine, nelle competenze dell'Ufficio tecnico non figurava in alcun modo il potere di eseguire, autonomamente e direttamente, l'ordine di pagamento delle spese di giudizio contenuto in eventuali sentenze.
La condanna al danno erariale
Il Collegio contabile ha giudicato fondata la domanda della Procura in tema di danno erariale. Non vi è alcun dubbio che, dalla vicenda in esame, ne sia scaturito un danno finanziario costituito dall'aggravio di costi per il Comune che ha dovuto pagare le spese di lite. Infatti, qualora il certificato di destinazione urbanistica fosse stato rilasciato dopo la richiesta dell'interessata ovvero anche dopo la diffida della stessa non vi sarebbe stato motivo da parte di costei di adire il giudice amministrativo per far valere l'inerzia del Comune e né sarebbe conseguita la condanna dell'ente al pagamento delle spese di lite. La condotta serbata dal convenuto risulta gravemente colposa in quanto all'iniziale omissione nel rilascio del certificato di destinazione urbanistica si è aggiunta l'ulteriore omissione nell'attivarsi affinché fosse data esecuzione alla pronuncia del giudice amministrativo anche per ciò che riguardava la condanna alle spese di lite.
Avuto riguardo al rilascio del certificato, il ricorrente confonde la data di emissione del certificato con quella del rilascio (avvenuta consegna). D'altra parte, se tale certificato fosse stato effettivamente rilasciato ai richiedenti il convenuto, a cui è stato direttamente notificato l'atto di diffida, avrebbe dovuto far presente al richiedente ed all'ente di appartenenza l'intervenuto adempimento. Tale situazione non risulta però in alcun modo documentata; risulta, invece, che anche dopo l'atto di diffida il convenuto ha perseverato con un atteggiamento omissivo senza dare alcun riscontro nemmeno a tale sollecito.
Infine, era onere dello stesso convenuto, in qualità di responsabile del relativo Ufficio Tecnico, di occuparsi non solo di rilasciare il certificato di che trattasi ma anche di predisporre il procedimento per la liquidazione delle spese di giudizio e curare che lo stesso arrivasse a compiuta definizione.
In definitiva, tutto il danno azionato dalla Procura risulta riconducibile alle reiterate omissioni da parte del responsabile tecnico, con condanna dello stesso alla somma inutilmente sborsata dall'ente per le spese di giudizio sostenute e pagate dall'ente.
Corte di conti-Puglia, Sez. giurisdiz., Sentenza 6 aprile 2021, n. 252
06-06-2021 19:39
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