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Sentenza

Concorsi pubblici: si può svolgere una prova d'esame di un concorso con una ...
Concorsi pubblici: si può svolgere una prova d'esame di un concorso con una matita?
TAR Lazio, sez. III, sentenza 13 gennaio – 19 aprile 2021, n. 4559
Presidente Daniele – Estensore Graziano

Fatto e diritto

1. Va premesso, in sintesi, che, come emerge dagli atti di causa, la dott.ssa C.M. ricorrente ha partecipato al concorso per l'ammissione dei medici alle Scuole di specializzazione di area sanitaria per l'a.a.2018/2019, bandito con D.D. 2 maggio 2019 n. 859; che, durante l'espletamento della prova è stata trovata in possesso di una matita e, per tali ragioni, il personale Responsabile d'aula ha interrotto ed annullato la di lei prova, invitandola ad abbandonare l'aula.
Avverso il predetto annullamento e relativa esclusione la ricorrente ha promosso il ricorso in epigrafe – depositato il 19 luglio 2029 - affidato a due motivi di diritto, chiedendo in via cautelare che venisse disposta la ripetizione della prova da parte della medesima.
1.1. Sui costituivano in giudizio il Miur e l'Università degli Studi di Catania con comparsa formale dell'Avvocatura Generale dello Stato prodotta il 5 settembre 2019.
1.2. Con decreto del Presidente della Sezione n. 5022 del 23 luglio 2019 è stata accolta la domanda di misura cautelare monocratica.
2. Con Ordinanza cautelare 13 settembre 2019 n. 5962, la Sezione ha accolto la domanda cautelare motivando la sussistenza del fumus boni iuris nel ricorso e ha ordinato al M.I.U.R. di "disporre la ripetizione, da parte della medesima ricorrente, della prova selettiva in questione entro e non oltre il termine del 30 ottobre 2019".
Si disponeva contestualmente l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i concorrenti inseriti nella graduatoria di merito, autorizzando la notifica per pubblici proclami, sul sito istituzionale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - con indicazione, in sintesi, del petitum giudiziale, delle censure contenute nel ricorso, degli atti impugnati – incombente da eseguire nel termine di 30 (trenta) giorni dalla notifica o comunicazione della presente ordinanza (atteso che il positivo superamento della prova da parte della istante e il conseguente scorrimento della graduatoria potrebbe inficiare la posizione di altri candidati).
All'incombente la ricorrente ottemperava come documentato con produzione del 12 novembre 2019.
Nelle more, la Dottoressa Maudo è stata inserita con riserva nella graduatoria di merito al n. 17596.
2.1. Con istanza depositata il 4 ottobre 2019, per ragioni sostanzialmente organizzative il Miur ha domandato di differire l'esecuzione dell'ordinanza al fine di poter far svolgere in un'unica sessione le prove anche di altri ricorrenti che hanno ottenuto i medesimi provvedimenti.
2.2. Con successiva Ordinanza cautelare n. 6963 del 28/10/20192019 assunta alla Camera di consiglio del 23 ottobre 2019 la Sezione ha ritenuto che le ragioni poste a base della istanza predetta potessero essere condivise, e l'espletamento della prova rinviato alla prima data utile individuata dal Ministero ai fini della ripetizione del test di ammissione, che dovrà essere tempestivamente comunicata alla ricorrente e a questa Sezione, accordando la proroga del termine per eseguire la precedente ordinanza cautelare n. 5962/2019, secondo i tempi di cui in motivazione.
3. Con nota della competente Direzione generale del Miur prot. 51252 del21 febbraio 2020 prodotta in pari data al fascicolo digitale si proponeva alla deducente la ripetizione del test di ammissione inerente l'a.a. 2018/2019 per il giorno lunedì 9 marzo 2020 con inizio alle ore 11:00, presso l'Università degli Studi di Catania invitandosi l'Ateneo a contattare con sollecita urgenza parte ricorrente e ad informare l'Uffici ministeriale di tutte le operazioni in itinere.
Seguiva la rinuncia da parte della ricorrente alla proposta istanza di esecuzione dell'ordinanza cautelare
4. La ricorrente produceva memoria il 21 maggio 2020 rappresentando che l'11 marzo 2020, svolgeva la ripetizione della prova di concorso presso l'Università degli Studi di Catania e, in base al punteggio conseguito, si collocava in graduatoria alla posizione 7.181 (su oltre 8.000 posti messi a concorso) e che conseguentemente l'Amministrazione la invitava a scegliere la sede tra quelle disponibili; la stessa optava per il corso di specializzazione in "Malattie dell'apparato cardiovascolare" presso l'Università degli Studi di Palermo, ove, il 21 aprile 2020, è stata immatricolata, con riserva all'esito del giudizio.
L'8 maggio 2020 la deducente ha sottoscritto con l'Università degli Studi di Palermo il contratto di formazione specialistica n. 38793, della durata di un anno tacitamente rinnovabile di anno in anno fino al compimento del corso di studi specialistici.
Ha prodotto tale contratto il 30 novembre 2020. L'art. 2 del predetto contratto prevede la clausola risolutiva espressa ovvero la condizione risolutiva del rigetto del ricorso.
5. All' Udienza del 13 gennaio 2021 tenutasi in videoconferenza da remoto ex art. 25,d.l . n. 137/2020, sulla richiesta di passaggio in decisione di cui alle note di udienza della ricorrente del 11.1.2021, la causa è stata trattenuta a sentenza.
6. Deve il Collegio confermare la delibazione di fondatezza del gravame già espressa in sede cautelare dapprima con decreto presidenziale n. 5022/2019 e poi con Ordinanza cautelare 5962/2019 del 13 settembre 2019.
Con tale ultimo provvedimento collegiale si è, con valutazione pienamente condivisa in questa sede di plena cognitio, che il ricorso fosse sorretto da sufficiente fumus boni iuris, in ragione della peculiarità della fattispecie dedotta in giudizio e della circostanza che l'impiego di una matita da parte della candidata, per la quale è stata annullata la prova della ricorrente, non sembra riconducibile alla introduzione nell'aula di "...uno strumento idoneo alla memorizzazione di informazioni o alla trasmissione di dati...", vietata ai candidati dalla lex specialis che disciplinava la procedura concorsuale.
6.1. Soggiunge in proposito il Collegio che una matita sostanzia un oggetto idoneo unicamente a veicolare su un supporto cartaceo le cognizioni teoriche possedute da un candidato onde trasporle nel foglio messo a disposizione dalla commissione ai fini dello svolgimento della prova concorsuale ma è sostanzialmente privo, ontologicamente, anche della mera capacità di conservazione, archiviazione e memorizzazione di qualsivoglia dato di conoscenza.
Di talché, conseguentemente, non è atto a trasferire al candidato che ne sia possessore al momento dell'esecuzione della prova d'esame né ad altri, cognizioni, dati, elementi teorici o pratici non previamente immagazzinati e conservati in essa, priva, in quanto tale, di alcuna capacità ricettiva e conservativa dei dati stessi, inattitudine derivante dalla intrinseca meramente meccanica e sostanziale (in senso etimologico) natura della matita, alla quale è estranea qualsivoglia capacità di archiviazione e susseguente riproduzione di informazioni, che solo un dispositivo informatico o elettronico può possedere.
6.2. La norma della lex specialis eretta dalla commissione a fondamento giuridico della comminata illegittima disposta esclusione, vale a dire l'art. 3 co. 6 del D.M. n. 130/2017 (al pari dell'art. 1 comma 5, dell'allegato 5 al D.M. n. 859/2019) invero, interdice ai candidati di possedere e introdurre nelle aule d'esame, qualsiasi strumento idoneo alla memorizzazione di informazioni o alla trasmissione di dati, ma non anche un oggetto dotato di sola consistenza materiale, carente anche di "anima" informatica, qual è una matita, costituita, com'è noto, da una "anima" scrivente, che è una mina consistente in una miscela di polveri di grafite e di argilla, la cui quantità ne determina la durezza, inserita in un involucro di materiale legnoso o affine.
L'involucro, peraltro, è saldamente inglobato ovvero incorporato nella mina, che non è estraibile in modo da consentire la eventuale ipotetica sua sostituzione con materiale hardware atto alla memorizzazione di dati.
Ragion per cui è del tutto inconfigurabile che una matita possa contenere informazioni.
6.3. Altro, ma pur sempre in via ipotetica, è a dirsi quanto ad una penna, che notoriamente è scomponibile in una cannuccia e nel supporto plastico esterno: il che astrattamente ne rende ipotizzabile l'impiego come veicolo di microcomponenti hardware o microchip atti all'immagazzinamento e allo storage di dati ed informazioni.
Il che spiega la ragione per la quale ai candidati ammessi a sostenere una qualsivoglia procedura concorsuale che preveda lo svolgimento di prove scritte, è vietato utilizzare penne da loro introdotte in aula e viene loro consegnata e messa a disposizione la penna fornita dalla commissione.
7. Da quanto osservato discende la sussistenza di macroscopici profili di eccesso di potere per manifesta ingiustizia, travisamento del fatto e sviamento, fondatamente denunciati dalla ricorrente con il primo motivo di ricorso, nel provvedimento trasfuso ed materializzato nel verbale d'aula del 2 luglio 2019 (Doc. 1 produz.ricorr.) relativo allo svolgimento delle prove del concorso nazionale per l'ammissione dei medici alle scuole di specializzazione di area sanitaria per l'a.a. 2018/2019 ex D.D. 2 maggio 2019 n. 859, svolto presso l'Università degli Studi di Catania, nella parte in cui si è il quale è disposto l'annullamento della prova della ricorrente con il conseguente allontanamento dall'aula, per aver introdotto "materiale non consentito, idoneo alla memorizzazione di informazioni, in particolare una matita".
Profili che, a monte, integrano anche violazione dell'art. 3, co. 6 del D.M. n. 130/2017 recante il testo del regolamento sullo svolgimento delle prove di accesso ai corsi di specializzazione in Medicina e Chirurgia nonché dell'art. 1 comma 5, dell'allegato 5 al D.M. n. 859/2019 con cui principia la rubrica del primo motivo.
7.1. Rammenta in proposito la ricorrente nel motivo in scrutinio che l'art. 3, comma 6, D.M. 10 agosto 2017, n. 130 dispone: «Non sono ammessi, durante la prova del concorso, la consultazione o la detenzione di alcun testo cartaceo o digitale e l'uso o la detenzione di telefoni cellulari o di altri strumenti elettronici o telematici, né l'interazione tra candidati, pena l'esclusione dal concorso».
Coerentemente, l'art. 1, comma 7, dell'allegato 5 al D.M. n. 859/2017, in attuazione di quanto disposto dalla suddetta disposizione, prevede che «è fatto assoluto divieto ai candidati, pena l'esclusione dal concorso, di introdurre nell'aula della prova manuali, testi, appunti di qualsiasi natura, telefoni cellulari, smartphone, palmari e ogni strumento idoneo alla memorizzazione di informazioni o alla trasmissione di dati (…)".
Tali norme, come esattamente lamenta l'esponente, non contemplano affatto l'introduzione nell'aula d'esame di una semplice matita.
Invero, un matita, come si è più sopra spiegato peraltro esplicitando un dato di conoscenza di comune dominio, è totalmente scevra di capacità e idoneità alla conservazione, archiviazione e conseguenziale trasmissione di dati e informazioni, concretando un oggetto connotato da vile sostanza materiale, orba delle cennate capacità conservative e trasmissive che solo un dispositivo dotato di memoria informatica può possedere.
8. In definitiva, sulla scorta delle considerazioni fin qui svolte il primo motivo di ricorso si prospetta fondato ed assorbente consentendo di accogliere il ricorso – con assorbimento delle meno trancianti residue censure - con annullamento dell'impugnato provvedimento di esclusione della ricorrente. La quale può pertanto proseguire nella frequenza del corso di specializzazione in malattie dell'apparato cardiovascolare presso l'Università degli studi di Palermo secondo il contratto prot. N. 38793 del 8 maggio 2020 e annuale rinnovo, cessando la condizione di immatricolazione con riserva apposta dall'Università al presupposto provvedimento di iscrizione assunto in esito al superamento della rinnovata prova di concorso dell'11 marzo 2020.
Le spese accedono alla soccombenza nella misura definita in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo Accoglie e per l'effetto Annulla il provvedimento di esclusione impugnato.
Condanna l'Università degli Studi di Catania a corrispondere alla ricorrente le spese di lite, che liquida in € 2.500,00 (duemilacinquecento) oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato.
Ordina che la presente Sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Avv. Antonino Sugamele

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