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Sentenza

Accesso agli atti contenenti dati "supersensibili"....
Accesso agli atti contenenti dati "supersensibili".
Tar Toscana, sez. II, sentenza 26 novembre 2021 n. 1573
Pubblicato il 26/11/2021  
N. 01573/2021 REG.PROV.COLL. 
N. 01105/2021 REG.RIC. 
 
R E P U B B L I C A  I T A L I A N A  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana 
(Sezione Seconda) 
ha pronunciato la presente 
SENTENZA 
sul ricorso numero di registro generale -OMISSIS- del 2021, proposto da  
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Amerini, con domicilio 
digitale come da PEC da Registri di Giustizia;  
contro 
Azienda Usl Toscana -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, 
rappresentata e difesa dall'avvocato Gabriella Mattioli, con domicilio digitale come 
da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in -OMISSIS-
, via dei Rondinelli n. 2;  
nei confronti 
-OMISSIS-, -OMISSIS-, non costituiti in giudizio;  
per l'annullamento 
- del diniego di accesso alla documentazione amministrativa opposto dalla Azienda 
USL  Toscana  -OMISSIS-  con  propria  determinazione  inoltrata  mediante  posta  
elettronica certificata del 16 luglio 2021 in risposta alla istanza di accesso presentata 
dalla ricorrente in data 3 giugno 2021. 
 
Visti il ricorso e i relativi allegati; 
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Azienda Usl Toscana -OMISSIS-; 
Visti tutti gli atti della causa; 
Relatore  nella  camera  di  consiglio  del  giorno  24  novembre  2021  il  dott.  Nicola  
Fenicia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; 
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 
 
FATTO 
La dottoressa -OMISSIS- propone l'azione in oggetto esponendo: 

- di aver rivestito la qualifica di responsabile per i servizi sociali della zona distrettuale 

-OMISSIS- dell'AUSL Toscana -OMISSIS-; 
- di essere stata indagata per abuso d'ufficio, asseritamente commesso in occasione 
dello svolgimento della sua opera professionale a sostegno della minore -OMISSIS- 

e su delega della Procura minorile e del Tribunale per i minorenni di -OMISSIS-;  
-tale  indagine  penale  era  stata  sollecitata  dalla  querela  proposta  dal  padre  della  
minore, il quale l'aveva in sostanza accusata di comportamento parziale (in favore 
della madre della stessa, signora -OMISSIS-) nell'ambito del procedimento pendente 
presso il Tribunale per i Minorenni ai fini dell'eventuale limitazione della 
responsabilità genitoriale;  

-il  signor  -OMISSIS-  si  era  pure  opposto  alla  richiesta  di  archiviazione  presentata  
dal  Pubblico  Ministero  e,  tuttavia,  detta  opposizione  era  stata  poi  respinta  dal  
Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di -OMISSIS-, il quale aveva infine 
disposto  l'archiviazione  del  procedimento  penale  a  carico  della  odierna  ricorrente  
per infondatezza della notizia di reato;  
- di avere dunque, all'esito di tale procedimento penale, intenzione di "tutelarsi" in 
ambito giudiziario nei confronti del signor -OMISSIS- per la "falsa incolpazione" 
subita e di avere necessità, a tale scopo, di accedere a tutte le informazioni rilevanti 
riferite alla vicenda in questione;  
- di aver dunque proposto istanza di accesso alla Azienda Usl Toscana -OMISSIS- 
con lettera del 7 aprile 2021, chiedendo di conoscere i seguenti atti "- fascicolo integrale 
degli  atti  relativi  al  procedimento  di  affidamento  al  servizio  sociale  della  minore  -OMISSIS-  -
OMISSIS- nata a Roma il -OMISSIS-; - atti istruttori ed i provvedimenti adottati in relazione 
agli  esposti  inoltrati  da  -OMISSIS-  Bruno  padre  della  minore  nei  confronti  della  dott.ssa  -
OMISSIS-"; 
-  l'azienda  sanitaria,  con  nota  del  16  luglio  2021,  aveva  negato  l'accesso  con  la  
seguente motivazione: . 
Secondo  la  ricorrente  tale  istanza  avrebbe  dovuto  essere  invece  accolta  in  quanto  
non  ricompresa  nei  casi  di  esclusione  del  diritto  di  accesso,  e  in  particolare,  in  
quanto:  a)  non  diretta  ad  acquisire  dati  che  intercettano  "dati  genetici  né  biometrici  e  
neppure riguardanti la salute, la vita sessuale o l'orientamento sessuale di alcuno"; b) coerente 
con  l'art.  60  del  d.  lgs.  n.  196  del  2003,  in  quanto  l'accesso  sarebbe  domandato  
funzionalmente alla cura e alla difesa del diritto alla personalità della ricorrente e non 
mirerebbe  ad  invadere  la  sfera  della  riservatezza  riguardo  lo  stato  di  salute  o  
l'orientamento sessuale di un minore.  
Si  è  costituita  l'Azienda  USL  Toscana  -OMISSIS-  eccependo,  in  via  preliminare,  
l'inammissibilità  del  ricorso,  in  quanto  non  notificato  al  curatore  speciale  della  
minore,  in  qualità  di  controinteressato,  e  in  quanto  tardivamente  depositato,  e  
contestando nel merito la fondatezza del ricorso.  
Alla camera di consiglio del 24 ottobre 2021, il difensore della ricorrente ha chiesto 
di essere autorizzato a notificare il ricorso al curatore speciale della minore (la cui 
nomina, da parte della Corte di Appello di -OMISSIS-, sarebbe risultata solamente 
dall'atto di opposizione all'accesso del signor -OMISSIS-, prodotto dalla difesa della 
AUSL),  qualora  la  partecipazione  dello  stesso  al  giudizio  dovesse  essere  ritenuta  
indispensabile dal Collegio; quindi, all'esito della discussione delle parti, il ricorso è 
stato trattenuto in decisione.  
DIRITTO 
1. Si ritiene di poter prescindere dalle eccezioni preliminari sollevate dalla difesa della 
AUSL, essendo il ricorso infondato per le seguenti ragioni.  
1.1.  La  ricorrente  intenderebbe  proporre  una  non  meglio  precisata  "iniziativa  
giudiziaria"  per  tutelarsi  rispetto  alla  "falsa  incolpazione"  per  il  reato  di  abuso  di  
ufficio,  generata  dall'esposto  del  signor  -OMISSIS-,  sulla  base  del  quale  era  stato  
avviato  il  procedimento  penale  poi  definitivamente  archiviato  dal  Giudice  per  le  
indagini preliminari.  
1.2. E' tuttavia pacifico e documentato che, in relazione a tale esposto, la Guardia di 
Finanza aveva richiesto l'invio di un'apposita relazione dei Servizi Sociali dell'AUSL, 
che è stata redatta dalla stessa odierna ricorrente (relazione peraltro prodotta in atti), 
la quale, quindi, aveva perfetta contezza dell'esposto e di ogni elemento della "falsa 
incolpazione" intentata nei suoi confronti.  
1.3.  Quanto  in  particolare  alla  richiesta  di  accesso  ai  documenti  rispondenti  alla  
seguente descrizione: 

,  ritiene  il  Collegio  che,  venendo  
all'evidenza richiesti dati idonei a rivelare lo stato di salute di una minore, il giudizio 
di bilanciamento fra opposti valori, richiesto nella fattispecie, sia stato 
adeguatamente condotto da parte dell'amministrazione resistente.  
1.4.  L'accesso  ai  detti  dati  supersensibili  è  infatti  consentito,  ai  sensi  dell'art.  24  
comma 7 della legge n. 241 del 1990, relativo ai casi esclusi, soltanto nei limiti in cui 
sia  strettamente  indispensabile  e  nei  termini  previsti  dall'articolo  60  del  decreto  
legislativo 30 giugno 2003, n. 196. A tenore dell'art. 60 cit., quando il trattamento 
concerne dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale, il trattamento è 
consentito  se  la  situazione  giuridicamente  rilevante  che  si  intende  tutelare  con  la  
richiesta  di  accesso  ai  documenti  amministrativi  è  di  rango  almeno  pari  ai  diritti  
dell'interessato, ovvero consiste in un diritto della personalità o in un altro diritto o 
libertà  fondamentale  e  inviolabile.  Dunque,  la  tutela  dei  dati  "supersensibili"  può  
essere vinta solo quando risulti provato in concreto dall'istante che la loro 
acquisizione  sia  assolutamente  indispensabile  al  fine  di  tutelare  un  suo  diritto  
fondamentale, non bastando perciò, in tale particolare ipotesi, la generica 
enunciazione di esigenze di difesa. 
Occorre, in particolare, la dimostrazione di una rigida "necessità" e non della mera 
"utilità" del documento in questione (Cons. St., sez. VI, 12 gennaio 2011, n. 117). 
1.5. Alla luce di tale ricostruzione, non può sostenersi che l'esercizio del diritto della 
ricorrente di vedere tutelata la propria reputazione sia, nel caso concreto, 
necessariamente condizionato dal possesso della documentazione sanitaria inerente 
la minore, poiché essa non è strettamente indispensabile alla difesa in giudizio, ma 
sembra piuttosto costituire uno degli elementi che la ricorrente vorrebbe apportare 
al  fine  di  articolare  una  sua  futura  e  imprecisata  azione  in  giudizio,  secondo  una  
particolare modalità, peraltro allo stato ignota.  
Il mancato accesso alla detta documentazione non è dunque preclusivo della difesa 
in giudizio degli interessi della odierna ricorrente.  
1.6. Né, peraltro, pare accoglibile la richiesta della ricorrente di oscurare le 
informazioni sensibilissime, attenendo gli atti richiesti, in generale, alla condizione 
di benessere psico-fisico della minore, che viene desunta dalla complessiva attività 
istruttoria espletata e dall'analisi delle relazioni personali e familiari e delle abitudini 
di  vita  della  stessa  minore.  Cosicchè  non  sembra  che  si  possano  materialmente  
separare alcune informazioni, contenenti dati "supersensibili", rispetto ad altre.  
2. In ogni caso, come evidenziato dalla difesa della AUSL, gli atti in questione non 
sarebbero accessibili anche per un'altra ragione, seppure non esplicitata nel 
provvedimento  di  diniego  impugnato;  ovvero  in  quanto  si  tratterebbe  di  atti  
istruttori  effettuati  su  delega  del  Tribunale  dei  Minorenni,  a  fronte  dell'esposto  
presentato dalla Preside dell'istituto scolastico frequentato dalla bambina, al fine di 
accertare le condizioni di vita personale, familiare e sociale della stessa, nonché la 
presenza  di  eventuali  situazioni  di  pregiudizio  e  di  fattori  di  rischio.  E'  dunque  
evidente che tali atti non sono documenti amministrativi, relativi ad un 
procedimento  amministrativo  e  "concernenti  attività  di  pubblico  interesse",  come  
richiesto  dall'art.  22  della  legge  n.  241  del  1990,  rientrando  invece  nell'ambito  
dell'attività giurisdizionale ed essendo assimilabili ad atti giudiziari e/o processuali, 
per  i  quali  non  è  configurabile  il  diritto  di  accesso  (vedi  T.A.R.  Emilia-Romagna,  
Parma, sez. I, 10 novembre 2020, n.198, che richiama Cons. St., sez. IV, 19 gennaio 
2011, n. 388). 
3. Per tali ragioni il ricorso deve essere respinto. 
4. Considerata la peculiarità della vicenda si ritengono sussistere i presupposti per 
compensare le spese di lite fra le parti.  
P.Q.M. 
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda), 

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.  
Spese compensate.  
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. 
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, 

paragrafi  2  e  4,  del  Regolamento  (UE)  2016/679  del  Parlamento  europeo  e  del  
Consiglio del 27 aprile 2016, all'articolo 52, commi 1, 2 e 5, e all'articolo 2-septies, 
del  decreto  legislativo  30  giugno  2003,  n.  196,  come  modificato  dal  decreto  

legislativo  10  agosto  2018,  n.  101,  manda  alla  Segreteria  di  procedere,  in  qualsiasi  
ipotesi  di  diffusione  del  presente  provvedimento,  all'oscuramento  delle  generalità  
nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone 
comunque ivi citate. 
Così deciso in -OMISSIS- nella camera di consiglio del giorno 24 novembre 2021 
con l'intervento dei magistrati: 
Carlo Testori, Presidente 
Alessandro Cacciari, Consigliere 

Nicola Fenicia, Consigliere, Estensore 
    
    
L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE 
Nicola Fenicia  Carlo Testori 
    
    
    
    
    
IL SEGRETARIO 
 
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei 
termini indicati.
Avv. Antonino Sugamele

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