Accesso agli atti contenenti dati "supersensibili".
Tar Toscana, sez. II, sentenza 26 novembre 2021 n. 1573
Pubblicato il 26/11/2021
N. 01573/2021 REG.PROV.COLL.
N. 01105/2021 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale -OMISSIS- del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Amerini, con domicilio
digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Usl Toscana -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentata e difesa dall'avvocato Gabriella Mattioli, con domicilio digitale come
da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in -OMISSIS-
, via dei Rondinelli n. 2;
nei confronti
-OMISSIS-, -OMISSIS-, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
- del diniego di accesso alla documentazione amministrativa opposto dalla Azienda
USL Toscana -OMISSIS- con propria determinazione inoltrata mediante posta
elettronica certificata del 16 luglio 2021 in risposta alla istanza di accesso presentata
dalla ricorrente in data 3 giugno 2021.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Azienda Usl Toscana -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 novembre 2021 il dott. Nicola
Fenicia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La dottoressa -OMISSIS- propone l'azione in oggetto esponendo:
- di aver rivestito la qualifica di responsabile per i servizi sociali della zona distrettuale
-OMISSIS- dell'AUSL Toscana -OMISSIS-;
- di essere stata indagata per abuso d'ufficio, asseritamente commesso in occasione
dello svolgimento della sua opera professionale a sostegno della minore -OMISSIS-
e su delega della Procura minorile e del Tribunale per i minorenni di -OMISSIS-;
-tale indagine penale era stata sollecitata dalla querela proposta dal padre della
minore, il quale l'aveva in sostanza accusata di comportamento parziale (in favore
della madre della stessa, signora -OMISSIS-) nell'ambito del procedimento pendente
presso il Tribunale per i Minorenni ai fini dell'eventuale limitazione della
responsabilità genitoriale;
-il signor -OMISSIS- si era pure opposto alla richiesta di archiviazione presentata
dal Pubblico Ministero e, tuttavia, detta opposizione era stata poi respinta dal
Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di -OMISSIS-, il quale aveva infine
disposto l'archiviazione del procedimento penale a carico della odierna ricorrente
per infondatezza della notizia di reato;
- di avere dunque, all'esito di tale procedimento penale, intenzione di "tutelarsi" in
ambito giudiziario nei confronti del signor -OMISSIS- per la "falsa incolpazione"
subita e di avere necessità, a tale scopo, di accedere a tutte le informazioni rilevanti
riferite alla vicenda in questione;
- di aver dunque proposto istanza di accesso alla Azienda Usl Toscana -OMISSIS-
con lettera del 7 aprile 2021, chiedendo di conoscere i seguenti atti "- fascicolo integrale
degli atti relativi al procedimento di affidamento al servizio sociale della minore -OMISSIS- -
OMISSIS- nata a Roma il -OMISSIS-; - atti istruttori ed i provvedimenti adottati in relazione
agli esposti inoltrati da -OMISSIS- Bruno padre della minore nei confronti della dott.ssa -
OMISSIS-";
- l'azienda sanitaria, con nota del 16 luglio 2021, aveva negato l'accesso con la
seguente motivazione: .
Secondo la ricorrente tale istanza avrebbe dovuto essere invece accolta in quanto
non ricompresa nei casi di esclusione del diritto di accesso, e in particolare, in
quanto: a) non diretta ad acquisire dati che intercettano "dati genetici né biometrici e
neppure riguardanti la salute, la vita sessuale o l'orientamento sessuale di alcuno"; b) coerente
con l'art. 60 del d. lgs. n. 196 del 2003, in quanto l'accesso sarebbe domandato
funzionalmente alla cura e alla difesa del diritto alla personalità della ricorrente e non
mirerebbe ad invadere la sfera della riservatezza riguardo lo stato di salute o
l'orientamento sessuale di un minore.
Si è costituita l'Azienda USL Toscana -OMISSIS- eccependo, in via preliminare,
l'inammissibilità del ricorso, in quanto non notificato al curatore speciale della
minore, in qualità di controinteressato, e in quanto tardivamente depositato, e
contestando nel merito la fondatezza del ricorso.
Alla camera di consiglio del 24 ottobre 2021, il difensore della ricorrente ha chiesto
di essere autorizzato a notificare il ricorso al curatore speciale della minore (la cui
nomina, da parte della Corte di Appello di -OMISSIS-, sarebbe risultata solamente
dall'atto di opposizione all'accesso del signor -OMISSIS-, prodotto dalla difesa della
AUSL), qualora la partecipazione dello stesso al giudizio dovesse essere ritenuta
indispensabile dal Collegio; quindi, all'esito della discussione delle parti, il ricorso è
stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
1. Si ritiene di poter prescindere dalle eccezioni preliminari sollevate dalla difesa della
AUSL, essendo il ricorso infondato per le seguenti ragioni.
1.1. La ricorrente intenderebbe proporre una non meglio precisata "iniziativa
giudiziaria" per tutelarsi rispetto alla "falsa incolpazione" per il reato di abuso di
ufficio, generata dall'esposto del signor -OMISSIS-, sulla base del quale era stato
avviato il procedimento penale poi definitivamente archiviato dal Giudice per le
indagini preliminari.
1.2. E' tuttavia pacifico e documentato che, in relazione a tale esposto, la Guardia di
Finanza aveva richiesto l'invio di un'apposita relazione dei Servizi Sociali dell'AUSL,
che è stata redatta dalla stessa odierna ricorrente (relazione peraltro prodotta in atti),
la quale, quindi, aveva perfetta contezza dell'esposto e di ogni elemento della "falsa
incolpazione" intentata nei suoi confronti.
1.3. Quanto in particolare alla richiesta di accesso ai documenti rispondenti alla
seguente descrizione:
, ritiene il Collegio che, venendo
all'evidenza richiesti dati idonei a rivelare lo stato di salute di una minore, il giudizio
di bilanciamento fra opposti valori, richiesto nella fattispecie, sia stato
adeguatamente condotto da parte dell'amministrazione resistente.
1.4. L'accesso ai detti dati supersensibili è infatti consentito, ai sensi dell'art. 24
comma 7 della legge n. 241 del 1990, relativo ai casi esclusi, soltanto nei limiti in cui
sia strettamente indispensabile e nei termini previsti dall'articolo 60 del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196. A tenore dell'art. 60 cit., quando il trattamento
concerne dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale, il trattamento è
consentito se la situazione giuridicamente rilevante che si intende tutelare con la
richiesta di accesso ai documenti amministrativi è di rango almeno pari ai diritti
dell'interessato, ovvero consiste in un diritto della personalità o in un altro diritto o
libertà fondamentale e inviolabile. Dunque, la tutela dei dati "supersensibili" può
essere vinta solo quando risulti provato in concreto dall'istante che la loro
acquisizione sia assolutamente indispensabile al fine di tutelare un suo diritto
fondamentale, non bastando perciò, in tale particolare ipotesi, la generica
enunciazione di esigenze di difesa.
Occorre, in particolare, la dimostrazione di una rigida "necessità" e non della mera
"utilità" del documento in questione (Cons. St., sez. VI, 12 gennaio 2011, n. 117).
1.5. Alla luce di tale ricostruzione, non può sostenersi che l'esercizio del diritto della
ricorrente di vedere tutelata la propria reputazione sia, nel caso concreto,
necessariamente condizionato dal possesso della documentazione sanitaria inerente
la minore, poiché essa non è strettamente indispensabile alla difesa in giudizio, ma
sembra piuttosto costituire uno degli elementi che la ricorrente vorrebbe apportare
al fine di articolare una sua futura e imprecisata azione in giudizio, secondo una
particolare modalità, peraltro allo stato ignota.
Il mancato accesso alla detta documentazione non è dunque preclusivo della difesa
in giudizio degli interessi della odierna ricorrente.
1.6. Né, peraltro, pare accoglibile la richiesta della ricorrente di oscurare le
informazioni sensibilissime, attenendo gli atti richiesti, in generale, alla condizione
di benessere psico-fisico della minore, che viene desunta dalla complessiva attività
istruttoria espletata e dall'analisi delle relazioni personali e familiari e delle abitudini
di vita della stessa minore. Cosicchè non sembra che si possano materialmente
separare alcune informazioni, contenenti dati "supersensibili", rispetto ad altre.
2. In ogni caso, come evidenziato dalla difesa della AUSL, gli atti in questione non
sarebbero accessibili anche per un'altra ragione, seppure non esplicitata nel
provvedimento di diniego impugnato; ovvero in quanto si tratterebbe di atti
istruttori effettuati su delega del Tribunale dei Minorenni, a fronte dell'esposto
presentato dalla Preside dell'istituto scolastico frequentato dalla bambina, al fine di
accertare le condizioni di vita personale, familiare e sociale della stessa, nonché la
presenza di eventuali situazioni di pregiudizio e di fattori di rischio. E' dunque
evidente che tali atti non sono documenti amministrativi, relativi ad un
procedimento amministrativo e "concernenti attività di pubblico interesse", come
richiesto dall'art. 22 della legge n. 241 del 1990, rientrando invece nell'ambito
dell'attività giurisdizionale ed essendo assimilabili ad atti giudiziari e/o processuali,
per i quali non è configurabile il diritto di accesso (vedi T.A.R. Emilia-Romagna,
Parma, sez. I, 10 novembre 2020, n.198, che richiama Cons. St., sez. IV, 19 gennaio
2011, n. 388).
3. Per tali ragioni il ricorso deve essere respinto.
4. Considerata la peculiarità della vicenda si ritengono sussistere i presupposti per
compensare le spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda),
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettera f), e 9,
paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 27 aprile 2016, all'articolo 52, commi 1, 2 e 5, e all'articolo 2-septies,
del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto
legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi
ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità
nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone
comunque ivi citate.
Così deciso in -OMISSIS- nella camera di consiglio del giorno 24 novembre 2021
con l'intervento dei magistrati:
Carlo Testori, Presidente
Alessandro Cacciari, Consigliere
Nicola Fenicia, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Nicola Fenicia Carlo Testori
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei
termini indicati.
02-12-2021 22:41
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