Vigile del fuoco in servizio a Bergamo può essere trasferito a Trapani. Allo stato non sussistono, per il Tar, esigenze eccezionali che impediscano detto trasferimento per la nascita della figlia.
T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I, Sent., (ud. 29/07/2020) 03-08-2020, n. 606
.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 315 del 2020, proposto da G.M., rappresentato e difeso dagli avvocati Arianna Coppola e Antonio Zimbardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, presso la quale è domiciliato in Brescia, via S. Caterina, 6;
per l'annullamento
- del decreto del Ministero dell'Interno prot n. (...) del 18 giugno 2020, notificato il 19 giugno 2020, di rigetto della richiesta di trasferimento temporaneo ex art. 42 bis del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151;
- di ogni atto ad esso presupposto, connesso o consequenziale, anche se ignoto, che sia lesivo delle ragioni dell'odierno ricorrente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 60 cod. proc. amm.;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 luglio 2020 la dott.ssa Elena Garbari e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale, da remoto e in conformità al disposto di cui all'art. 4, comma 1, del D.L. 30 aprile 2020, n. 28, convertito con modifiche in L. 25 giugno 2020, n. 70;
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Premesso:
- che il ricorrente, Vigile del fuoco del Corpo Nazionale assegnato al Comando Provinciale di Bergamo, con istanza protocollata dall'amministrazione in data 12/10/2018, ha chiesto il trasferimento temporaneo alla sede di Trapani, ovvero, in alternativa, a quelle di Palermo o di Agrigento, ex art. 42 bis L. 26 marzo 2001, n. 151, in ragione della nascita della figlia;
- che il diniego opposto dall'amministrazione è stato annullato da questa Sezione con sentenza n. 373 di data 18 maggio 2020, pronunciata sul ricorso sub N.R.G. 213/2020, che ha ritenuto fondate tutte le censure articolate (violazione dell'art. 42 bis del D.Lgs. n. 151 del 2001, in ragione dell'applicabilità dell'istituto del trasferimento temporaneo al personale appartenente al C.N.VV.F, violazione dell'art. 10 bis della L. 7 agosto 1990, n. 241; eccesso di potere per difetto di istruttoria), disponendo il conseguente obbligo di motivato riesame dell'istanza, precisando che "un eventuale nuovo diniego non potrebbe limitarsi a prospettare nuovamente l'esistenza di una situazione di carenza di organico presso la sede di appartenenza, ma dovrebbe evidenziare debitamente, sulla base di elementi concreti e documentati, l'effettiva infungibilità del ricorrente presso la sede di appartenenza. In mancanza di "esigenze eccezionali" che impongano l'indispensabile permanenza del ricorrente preso la sede attuale, la domanda dovrà essere accolta.";
Considerato che:
- riesaminata l'istanza, con decreto prot n. (...) del 18 giugno 2020, notificato il 19 giugno 2020, il Ministero dell'Interno ha comunicato al ricorrente un nuovo rigetto, che viene censurato con l'odierno gravame per "Violazione dell'art. 42 bis L. 26 marzo 2001, n. 151. Eccesso di potere per difetto di istruttoria. Carenza di motivazione. Illogicità ed irragionevolezza. Elusione del dictum di cui alla Sentenza del T.A.R. 18/05/2020 n. 373";
- che in particolare l'amministrazione motiva detta determinazione negativa non solo ribadendo le argomentazioni già disattese dalla citata pronuncia in merito alla ritenuta inapplicabilità del trasferimento temporaneo al personale con rapporto di lavoro di diritto pubblico, ma altresì genericamente allegando le ripercussioni organizzative di un eventuale trasferimento del richiedente in assenza di sostituzione, in ragione delle esigenze del servizio tecnico urgente, delle carenze di organico già esistenti e delle altre analoghe richieste ex articolo 42 bis pervenute;
Atteso che la causa è stata trattenuta in decisione alla camera di consiglio del 29 luglio 2020, sussistendo i presupposti per una definizione con sentenza in forma semplificata a termini dell'articolo 60 c.p.a., stante la manifesta fondatezza del gravame;
Ritenuto, infatti, che dall'istruttoria disposta con ordinanza di data 16 luglio 2020, n. 543 non emerge una situazione di grave emergenza organizzativa del Comando dei vigili del Fuoco di Bergamo suscettibile di integrare la ricorrenza dei "casi o esigenze eccezionali" che, ai sensi di legge, costituiscono il presupposto necessario per giustificare il diniego del trasferimento, atteso che l'attuale scopertura di organico nella qualifica di vigile del fuoco è pari all'8,82% e che, considerando il complesso delle qualifiche operative, si attesta sul 12,53%;
Ritenuto, inoltre, che non risulta una condizione di infungibilità della posizione lavorativa del ricorrente, il quale riveste la qualifica di vigile del fuoco, è privo di specializzazioni, ed attende ai compiti istituzionali del Corpo; né, a sostegno dell'opposta tesi, è suscettibile di favorevole apprezzamento l'argomento del Ministero, secondo cui l'infungibilità va considerata in funzione dell'attività svolta dall'esponente non come singolo ma nell'ambito delle squadre di soccorso e dell'opportunità di non modificarne la composizione;
Ritenuta, pertanto, l'illegittimità del provvedimento impugnato per violazione dell'articolo 42 bis del D.Lgs. n. 151 del 2001, ne va disposto l'annullamento; e, tenuto conto della conclamata renitenza dell'Amministrazione resistente a riconoscere ai propri dipendenti una posizione di vantaggio, univocamente stabilita sia dall'ordinamento generale, sia, ciò che è ancora più rimarchevole, dal proprio "Accordo integrativo", va altresì sin d'ora fissato, ex art. 34, I comma, lett. e), c.p.a., al Ministero dell'Interno un termine di trenta giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente pronuncia per provvedere sulla domanda di trasferimento temporaneo del ricorrente, conformandosi integralmente alle statuizioni contenute in sentenza; è comunque sin d'ora riservata la nomina di un commissario ad acta su istanza del ricorrente ex art. 112 segg. c.p.a..
Le spese sono liquidate in dispositivo secondo soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato e dispone le ulteriori misure, di cui all'art. 34, I comma, lett. e), c.p.a..
Condanna l'amministrazione resistente alla refusione al ricorrente delle spese di lite, che liquida in 2.500,00 (duemilacinquecento//00) Euro, oltre oneri di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 29 luglio 2020 con l'intervento dei magistrati:
Angelo Gabbricci, Presidente
Alessandra Tagliasacchi, Primo Referendario
Elena Garbari, Referendario, Estensore
09-08-2020 13:14
Richiedi una Consulenza