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Sentenza

Un giornalista dichiara sul giornale dove lavora di essersi allontanato dal suo ...
Un giornalista dichiara sul giornale dove lavora di essersi allontanato dal suo domicilio senza un giustificato motivo.- Viene emesso un provvedimento di quarantena che il professinista impugna innanzi al Tar.
Tar Napoli, sez. V, decreto 24 marzo 2020, n. 471 Pubblicato il 24/03/2020
N. 00471/2020 REG.PROV.CAU.
N. 01120/2020 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 1120 del 2020, proposto da
-OMISSIS-rappresentato e difeso dagli avvocati Paolo Leone, Giuliano Ferraro, con
domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Asl Na1 Centro, Regione Campania non costituiti in giudizio;
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,
del provvedimento dell'ASL NA1 Centro del 21-22 marzo 2019 avente ad oggetto
obbligo di quarantena domiciliare;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi
dell'art. 56 cod. proc. amm.;
Viste le memorie di costituzione della Regione Campania e dell'ASL Napoli 1
depositate in data 24.03.2020;
Visto l'art. 84 del decreto - legge 18 del 17 marzo 2020;
Visto il D.P. n. 12/2020/Sede Prot. n. 674/S.G. adottato il 18.03.2020 dal
Presidente del T.a.r. Campania - Napoli;
Considerato che non sussistono i presupposti per accordare la richiesta misura
cautelare in quanto:
- in ricorso non risultano disconosciute le inottemperanze alla prescrizione di cui al
punto n. 1 dell'Ordinanza del Presidente della Regione Campania n. 15 del 13 marzo
2020 - quali desumibili dall'articolo pubblicato a firma “-OMISSIS-sul-OMISSISdel
20 marzo 2020, cui lo stesso ricorrente attribuisce la causa dell'adozione della
misura impugnata - né risulta asserita la sussistenza di alcuna delle cause giustificative
di esclusione dal disposto obbligo di “rimanere nelle proprie abitazioni” ivi previste;
- l'applicazione della domiciliazione fiduciaria, misura fissata in relazione a
determinate evenienze ad esito di specifiche valutazioni proprie del particolare
settore medico di riferimento, segue anche precauzionalmente al fatto in sè,
comunque e da qualunque autorità riscontrato, non potendosi ritenere che un tale
effetto segua unicamente ad accertamenti provenienti dalle forze dell'ordine;
- l'ordinanza 15/2020 richiama plurime disposizioni legislative che fondano la base
legale del potere di adozione di misure correlate a situazioni regionalmente
localizzate, il che esclude ogni possibile contrasto di dette misure con quelle
predisposte per l'intero territorio nazionale (Cfr. D.P. n. 416/2020 sulla medesima
Ordinanza);
- sul versante del profilo istruttorio e giustificativo della detta Ordinanza rileva il
testuale riferimento al ‹‹rischio di contagio, ormai gravissimo sull'intero territorio
regionale›› ed al fatto che i ‹‹dati che pervengono all'Unità di crisi istituita con
Decreto del Presidente della Giunta regionale della Campania, n. 45 del 6.3.2020 …
dimostrano che, nonostante le misure in precedenza adottate, i numeri di contagio
sono in continua e forte crescita nella regione;›› (Chiarimento n. 6 del 14 marzo
2020);
- il dedotto pregiudizio, posto a fondamento della chiesta misura cautelare, non
risulta corroborato da adeguato supporto probatorio, in considerazione anche del
tenore della dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio allegata al ricorso
(accudimento saltuario), esigenza quest'ultima che peraltro non ha assunto alcun
rilievo “causale” nella vicenda dalla quale è originata l'impugnata misura;
P.Q.M.
Respinge l'istanza di misure cautelari monocratiche.
Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 21 aprile 2020.
Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la
Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE)
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei
diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere
all'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Così deciso in Napoli il giorno 24 marzo 2020.
Il Presidente
Santino Scudeller
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei
termini indicati.
Avv. Antonino Sugamele

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