Sui poteri del Presidente della Commissione aggiudicatrice.
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. III
SENTENZA 28 OTTOBRE 2020, N. 6572
Con la sentenza in rassegna il Consiglio di Stato chiarisce che il Presidente della Commissione aggiudicatrice può svolgere approfondimenti circa l'adempimento delle obbligazioni contrattuali assunte da uno dei concorrenti in relazione ad altri rapporti negoziali.
Secondo il Consesso, infatti, la stazione appaltante di un servizio già in corso di svolgimento può e deve estendere la propria valutazione (anche in sede di autotutela) alla interpretazione, ed integrazione ove necessario, delle indicazioni della nuova offerta alla luce del servizio effettivamente svolto dalla concorrente in altri o precedenti rapporti contrattuali: ciò perché i principi di parità e di massima apertura nelle gare pubbliche comportano la necessità che la valutazione sia equamente parametrata, per tutti i partecipanti, a tutti i fattori rilevanti ai fini del miglior raggiungimento dell'interesse pubblico perseguito dall'amministrazione grazie ai principi di libertà economica e di libera concorrenza, i quali postulano un indissolubile principio di responsabilità, con conseguente valutazione delle scelte imprenditoriali liberamente adottate ma rilevanti per l'interesse pubblico, ad esempio per fini ambientali o di tutela dei lavoratori o di tutela della salute dei pazienti del servizio pubblico sanitario (come nel caso qui concretamente affrontato dal Consiglio di Stato), al fine di garantire un effettivo e non formalistico perseguimento del principio costituzionale di imparzialità e buon andamento dell'amministrazione.
11-11-2020 20:44
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