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Sentenza

Scuola al tempo di lockdown: per la bocciatura serve la prova che le assenze non...
Scuola al tempo di lockdown: per la bocciatura serve la prova che le assenze non erano dovute alla mancanza di pc o internet
L'ordinanza ministeriale n. 11 del 16.5.2020 - "Ordinanza concernente la valutazione finale degli alunni per l'anno scolastico 2019/2020 e prime disposizioni per il recupero degli apprendimenti" - ha previsto, per l'anno scolastico 2019-2020, l'ammissione alla classe successiva degli studenti delle classi non terminali. Il comma 6 dell'art. 4 dell'ordinanza ministeriale prevede che nei casi in cui i "docenti del Consiglio di classe non siano in possesso di alcun elemento valutativo relativo all'alunno, per cause non imputabili alle difficoltà legate alla disponibilità di apparecchiature tecnologiche ovvero alla connettività di rete, bensì a situazioni di mancata o sporadica frequenza delle attività didattiche, perduranti e già opportunamente verbalizzate per il primo periodo didattico, il Consiglio di classe, con motivazione espressa all'unanimità, può non ammetterlo alla classe successiva". Questa disposizione riversa l'onere della prova a carico dell'Amministrazione scolastica la quale intenda far valere la totale mancanza di elementi di valutazione dovuta non già a difficoltà tecnologiche, quanto a una sporadica frequenza delle attività didattiche da parte dell'alunno valutato.
Avv. Antonino Sugamele

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