Per le ordinanze sindacali contingibili e urgenti rileva l'attualità del pericolo.
CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE V, SENTENZA 02 OTTOBRE 2020, N. 5780
Con la decisione in commento il Consiglio di Stato afferma taluni importanti principi in tema di ordinanze sindacali contingibili e urgenti.
In primo luogo, il Collegio precisa che spetta al Sindaco valutare l'esistenza di una situazione di grave pericolo, ossia il rischio concreto di un danno grave e imminente per l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana: la valutazione (di carattere eminentemente tecnico) va compiuta sulla base di pareri acquisiti ed accertamenti tecnico–scientifici effettuati in sede istruttoria, di cui si deve dar conto nella motivazione del provvedimento.
In senso conforme: Cons. Stato, sez. V, 29 maggio 2019, n. 3580.
In secondo luogo, il Consiglio di Stato chiarisce che, ai fini dell'esercizio legittimo del potere di ordinanza sindacale contingibile e urgente, rileva l'attualità della situazione di pericolo al momento dell'adozione del provvedimento sindacale nonché l'idoneità del provvedimento a porvi rimedio, mentre è irrilevante che la fonte del pericolo sia risalente nel tempo.
In senso conforme: Cons. Stato, sez. V, 9 marzo 2020, n. 1670; Cons. Stato, sez. II, 22 luglio 2019, n. 5150.
Ad avviso del Collegio, dunque, la circostanza che la situazione pericolosa risalga nel tempo non comporta, per ciò solo, l'illegittimità dell'ordinanza sindacale; il momento in cui l'ordinanza è adottata segna, infatti, il limite oltre il quale il rischio non è più accettabile per la collettività e si avverte come indispensabile l'intervento per scongiurare il danno; diversamente, se il pericolo non è più attuale, perché ormai scongiurato ovvero, all'opposto, per essersi ormai concretizzato, non v'è ragione di intervento (quanto meno precauzionale) e l'ordinanza va considerata illegittima.
In terzo luogo, il Consiglio di Stato evidenzia che la previa comunicazione al Prefetto dell'ordinanza contingibile ed urgente, ai sensi dell'ultimo periodo dell'art. 54, comma 4, d.lgs. n. 267 del 2000, non costituisce requisito di validità dell'atto perché non attiene ai suoi elementi essenziali, né è condizione di efficacia dello stesso poiché non è configurata dal legislatore in forma di controllo dell'attività amministrativa del Sindaco: si tratta, invece, di mero atto organizzativo previsto per consentire al Prefetto la predisposizione degli strumenti necessari all'attuazione dell'ordinanza, evitando profili di responsabilità derivanti dall'aver concesso l'uso della forza pubblica per l'esecuzione di ordinanze illegittime.
24-10-2020 13:01
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