Non idoneità al rinnovo della licenza di prima classe per uso di sostanze stupefacenti
Consiglio di Stato sez. IV, 30/03/2020, (ud. 05/03/2020, dep. 30/03/2020), n.2172
FATTO e DIRITTO
1. La controversia ha per oggetto l'appello proposto dall'Amministrazione avverso la sentenza del T.a.r. per il Lazio, n. -OMISSIS-, che ha accolto il ricorso proposto, da un pilota di una compagnia aerea, per l'annullamento del verbale della Commissione Sanitaria di Appello dell'Aeronautica Militare Italiana (d'ora in poi CSA), e degli atti presupposti, con i quali era stato giudicato permanentemente non idoneo al rinnovo della licenza di pilota civile di prima classe, richiesta per lo svolgimento di attività professionali.
2. Il pilota, al rientro di un'interruzione dell'attività lavorativa per malattia articolare, era stato sottoposto il -OMISSIS-, presso l'Istituto Medico Legale Aeronautica Militare (d'ora in poi IML) a visita medica straordinaria di controllo (ex art. 32 del d.P.R. n. 566 del 1988) e il drug-test eseguito su matrice biologica (urina) era risultato positivo ai cannabinoidi. La verifica effettuata con gas-cromatografia aveva dato esito positivo. Il pilota veniva poi sottoposto a visita psichiatrica, con la diagnosi di "-OMISSIS-", e con la proposta di non idoneità al pilotaggio.
2.1. La CSA, con processo verbale del 2 agosto 2002, ha confermato, anche alla stregua degli accertamenti medico legali delegati all'Istituto di Medicina legale dell'Università cattolica del Sacro Cuore - policlinico Gemelli - di Roma (in prosieguo Università cattolica), il giudizio di non idoneità espresso dall'IML il 20 giugno 2002 (ai sensi dell'art. 29 del d.P.R. cit.e del d.m. 15 settembre 1995 del Ministero dei trasporti e della navigazione (Requisiti psicofisici per conseguire e mantenere in esercizio licenze ed attestati aeronautici (DGAC - MED), in quanto ha ritenuto l'interessato "-OMISSIS-".
3. Il ricorrente ha articolato dinanzi al T.a.r. quattro motivi, così essenzialmente sintetizzabili:
a) negli accertamenti svolti dall'IML è stata violata la direttiva emanata dall'Ispettorato dell'Aeronautica Militare, che ha standardizzato le procedure per gli accertamenti diagnostici volti ad individuare l'eventuale uso di sostanze stupefacenti, con la finalità di garantire la certezza dell'attribuzione del campione ad un determinato soggetto, anche a distanza di tempo; come sarebbe confermato dalle dichiarazioni di altri colleghi, rispetto alle circostanze della identificazione dei campioni solo con numero progressivo, della mancata separazione delle provette, della mancanza di sigillatura (primo motivo);
b) al momento della visita il -OMISSIS-non è stato informato che sarebbe stato effettuato il drug-test sul campione di urine e, quindi, non è stato richiesto il suo consenso (secondo motivo);
c) il giudizio della CSA è viziato di eccesso di potere per illogicità e carenza di motivazione, perché la Commissione non ha sottoposto l'interessato al c.d. "esame del capello", cui si era dichiarato disponibile, ed ha fondato il proprio giudizio su una consulenza psichiatrica (dott. -OMISSIS-), contenente numerosi errori - come dimostrato dal consulente di parte (dott. -OMISSIS-) - senza neanche effettuare un nuovo drug-test (terzo motivo);
d) l'Amministrazione è incorsa in una falsa interpretazione ed applicazione dell'art. 27, n. 4 del d.P.R. in argomento e del d.m. del giugno 1995, in esso richiamato, perché non ha tenuto conto dei requisiti psicofisici previsti, a livello internazionale, dall'Organizzazione dell'Aviazione Civile Internazionali (ICAO) mediante la normativa medica denominata JAR-FCL, la quale, nell'art. 14, distingue l'abuso di droghe dall'uso accidentale, prevedendo in tale ultimo caso che la licenza possa essere riconfermata pur con l'obbligo di competenti ravvicinati controlli (quarto motivo).
4. Il T.a.r., con ordinanza istruttoria n. -OMISSIS-, ha disposto l'effettuazione da parte dell'Istituto di medicina legale dell'Università degli studi di Roma "La Sapienza" del "test tricologico ai fini della verifica di pregressa assunzione di sostanze stupefacenti (cannabinoidi) ascritta a carico del ricorrente". La relazione, depositata il 9 dicembre del 2002, ha attestato l'esito negativo del suddetto test ed ha escluso stati di tossicofilia o tossicodipendenza che possano incidere sul corretto esercizio dell'attività lavorativa.
4.1. Con ordinanza cautelare del -OMISSIS-, il primo giudice ha sospeso l'efficacia del provvedimento impugnato.
5. Con la sentenza ora gravata di appello, il T.a.r. ha accolto il ricorso, annullando il verbale conclusivo della CSA, ed ha dichiarato il diritto del ricorrente al rinnovo della licenza per lo svolgimento delle mansioni previste nella prima classe di visita (pilota civile).
5.1. Si riporta testualmente l'intera motivazione:
05-06-2020 07:36
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