Modifica delle condizioni contrattuali di telefonia mobile il c.d. Ius variandi. Limiti e conseguenze.
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza del 2.3.2020, n. 1529
La Sesta sezione del Consiglio di Stato si è pronunciata su quanto disposto dall'art. 6 del Regolamento “recante disposizioni a tutela degli utenti in materia di contratti relativi alla fornitura di servizi di comunicazioni elettroniche” – approvato con delibera n. 519/2015 dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni - nella parte in cui stabilisce che gli operatori di telefonia mobile possono modificare “le condizioni contrattuali solo nelle ipotesi e nei limiti previsti dalla legge o dal contratto medesimo”.
Il Consiglio di Stato ha voluto evidenziare che lo ius variandi costituisce un diritto potestativo, riconosciuto ad una delle parti, di modificare o specificare unilateralmente il contenuto del contratto.
Ed invero, si tratta di un diritto esercitato tramite un negozio unilaterale recettizio di secondo grado che può avere una efficacia modificativa del contratto su cui incide ovvero anche un'efficacia dichiarativa.
Tuttavia, si discute se sia ammissibile uno ius variandi di matrice convenzionale, vale a dire se sia legittima una clausola negoziale che attribuisca ad una sola delle parti il potere di modificare il rapporto negoziale durante l'esecuzione dello stesso.
25-03-2020 10:34
Richiedi una Consulenza