La responsabilità del proprietario del sito inquinato.
CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE IV
SENTENZA 3 DICEMBRE 2020, N. 7657
La sentenza chiarisce quali sono i presupposti affinché il Comune ordini al proprietario di un sito inquinato la rimozione dei rifiuti abbandonati e il ripristino dello stato dei luoghi, ai sensi della disposizione originariamente prevista dall'art. 14, co. 3, del d.lgs. n. 22/1997 e attualmente contemplata dall'art. 192, co. 3, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152.
A tale riguardo il Consiglio di Stato evidenzia che, prima di ordinare la rimozione dei rifiuti abbandonati ed il ripristino dello stato dei luoghi, il Comune deve accertare l'elemento soggettivo (dolo o colpa) in capo al proprietario non responsabile dello sversamento di rifiuti.
Ai fini di tale accertamento, poi, l'omessa recinzione del suolo inquinato non costituisce ex se un indice di negligenza nella vigilanza sul fondo da parte del proprietario.
In senso conforme: Cons. Stato, sez. IV, 15 dicembre 2017, n. 5911; Cons. Stato, sez. IV, 4 maggio 2017, n. 2027; Cons. Stato, sez. V, 22 febbraio 2016, n. 705; Cons. Stato, sez. I, 15 giugno 2020, n. 1192; Cons. Stato, sez. I, 27 febbraio 2020, n. 496.
Nel nostro sistema (art. 841 c.c.), infatti, la recinzione è una facoltà (ossia un agere licere) del dominus: come tale, la scelta di non fruirne non può tradursi in un fatto colposo (art. 1127, comma primo, c.c.) ovvero in un onere di ordinaria diligenza (art. 1227, comma secondo, c.c.), che circoscrive (recte, elide) il diritto al risarcimento del danno.
A fortiori, la mancata implementazione di un sistema di video-sorveglianza, connotato da alti costi di acquisto e manutenzione, non rientra nell'onere di tutela della res esigibile dal proprietario.
17-12-2020 05:09
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