La legittimazione processuale attiva delle associazioni.
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. III
SENTENZA 02 NOVEMBRE 2020, N. 6697
La pronuncia in rassegna si sofferma sulla "legittimazione processuale attiva" delle associazioni.
Preliminarmente, il Consiglio chiarisce che i cc.dd. enti collettivi sono soggetti che hanno come fine statutario la tutela di interessi collettivi, ovvero interessi comuni a più soggetti che si associano come gruppo o come categoria per realizzare i fini del gruppo stesso. Tali enti si distinguono tanto dai singoli associati quanto dalla comunità generale. L'interesse collettivo, dunque, deve essere un interesse riferibile al gruppo in sé, che, da parte sua, non può avere una dimensione occasionale.
A parere del Consesso, quindi, l'interesse fatto valere dall'associazione deve essere differenziato e, conseguentemente, la lesione di tale interesse legittima al ricorso l'organizzazione in quanto tale.
Pertanto, ai fini della legittimazione attiva nel processo amministrativo di associazioni rappresentative di interessi collettivi occorre che: a) la questione dibattuta attenga in via immediata al perimetro delle finalità statutarie dell'associazione e, cioè, che la produzione degli effetti del provvedimento controverso si risolva in una lesione diretta del suo scopo istituzionale, e non della mera sommatoria degli interessi imputabili ai singoli associati; b) l'interesse tutelato con l'intervento sia comune a tutti gli associati, che non vengano tutelate le posizioni soggettive solo di una parte degli stessi e che non siano, in definitiva, configurabili conflitti interni all'associazione (anche con gli interessi di uno solo dei consociati), che implicherebbe automaticamente il difetto del carattere generale e rappresentativo della posizione azionata in giudizio; resta infine preclusa ogni iniziativa giurisdizionale sorretta dal solo interesse al corretto esercizio dei poteri amministrativi, occorrendo un interesse concreto ed attuale (imputabile alla stessa associazione) alla rimozione degli effetti pregiudizievoli prodotti dal provvedimento controverso.
In senso conforme: Cons. Stato, Ad. Plen., 2 novembre 2015, n. 9; Cons. Stato, Ad. Plen., 27 febbraio 2019, n. 2.
L'interesse diffuso, poi, è tutelabile ove esso sia suscettivo di un processo di c.d. collettivizzazione a mezzo della entificazione della comunità di riferimento, anche laddove non vi sia un atto di rango legislativo che ciò esplicitamente riconosca.
In senso conforme: Cons. Stato, Ad. Plen., 20 febbraio 2020, n. 6.
Peraltro, l'ipotesi di conflitto di interessi, che priva di legittimazione ad intervenire gli enti collettivi, non può essere desunta dall'esistenza di posizioni differenziate all'interno della medesima categoria di operatori economici o professionali, quando a intervenire nel giudizio amministrativo non sia un ente preposto alla rappresentanza istituzionale di quest'ultima, come nel caso degli ordini professionali, per i quali una rappresentanza così estesa ha fondamento nella legge; diversamente, in caso di associazioni di imprese, il cui potere rappresentativo ha invece origine nel contratto istitutivo dell'ente collettivo, il requisito dell'omogeneità dell'interesse fatto valere in giudizio deve essere accertato nell'ambito della sola base associativa, oltre che in relazione alla natura della questione controversa in giudizio e alla sua riconducibilità agli scopi statutari dell'ente. Sicché non può ritenersi sfornita della legittimazione ad intervenire in giudizio un'associazione di imprese quando, ferma la rilevanza della questione per le finalità statutarie perseguite, non risulta che alcuno degli operatori economici che ad essa partecipi abbia assunto iniziative di carattere giurisdizionale contrastanti con l'intervento in giudizio dell'ente collettivo.
In senso conforme: Cons. Stato, Ad. Plen., 21 maggio 2019, n. 8.
11-11-2020 20:45
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