L'interesse legittimo delle strutture sanitarie a richiedere alla Regione la riduzione delle sanzioni e la conseguente giurisdizione del G.A..
CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE III
SENTENZA 25 GIUGNO 2020, N. 4089
Il giudice amministrativo ha giurisdizione in materia di azione volta a far dichiarare l'illegittimità del silenzio-inadempimento, nella misura in cui sia fornito di giurisdizione con riferimento alla pretesa sottostante: per affermare la giurisdizione del G.A., quindi, occorre accedere alla preventiva qualificazione della situazione giuridica soggettiva dell'istante e, in caso di qualificazione della stessa come diritto soggettivo, occorre altresì accertare la sua riconducibilità o meno ad una ipotesi di giurisdizione esclusiva.
In applicazione delle riferite coordinate ermeneutiche, il Consiglio di Stato affronta il particolare caso della L.R. Lazio 28 dicembre 2018, n. 13, la quale consente che, allo scopo di agevolare la definizione del contenzioso pendente in materia di controlli esterni in ambito sanitario di cui all'articolo 8-octies del d.lgs. n. 502/1992, le strutture sanitarie richiedano all'amministrazione regionale di essere ammesse al pagamento della sanzione amministrativa in misura pari a un terzo. Ebbene, considerando i caratteri del potere regionale di assentire o meno l'istanza, il Collegio chiarisce che l'effetto giuridico dell'ammissione al beneficio suppone l'esercizio di un potere autoritativo di valutazione dell'amministrazione da cui dipende l'ubi consistam della posizione del soggetto privato, con conseguente qualificazione come interesse legittimo della sottostante situazione giuridica soggettiva dell'istante, e giurisdizione del giudice amministrativo secondo il criterio del petitum sostanziale.
28-09-2020 22:24
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