L'impugnazione degli atti di gara dopo l'abrogazione dell'art. 120, co. 2-bis, c.p.a..
CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE V
SENTENZA 03 DICEMBRE 2020, N. 7669
Con la pronuncia in esame il Consiglio di Stato si sofferma sull'effetto prodotto, in materia di impugnazione degli atti di gara, dall'abrogazione dell'art. 120, co. 2-bis, c.p.a. ad opera dell'art. 1, co. 22, del d.l. 18 aprile 2019, n. 32, convertito dalla l. 14 giugno 2019, n. 55, alla luce anche della previsione contenuta nell'art. 1, co. 23, dello stesso decreto-legge, secondo cui "le disposizioni del comma 22 si applicano ai processi iniziati dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto" (18 giugno 2019).
Nella specie, la sentenza appellata aveva dichiarato inammissibile il ricorso presentato in primo grado, facendo applicazione proprio del citato art. 120, co. 2-bis, c.p.a., in quanto il ricorrente non aveva impugnato l'ammissione alla procedura di gara del concorrente – risultato poi aggiudicatario - all'esito della verifica dei requisiti di partecipazione alla gara, benché di tale ammissione il ricorrente medesimo fosse a conoscenza, ma aveva atteso l'aggiudicazione, poi impugnandola con il predetto ricorso in primo grado.
Ebbene, il Collegio ritiene che la suddetta abrogazione abbia comportato la riespansione delle regole generali sull'interesse ad impugnare gli atti delle procedure di affidamento di contratti pubblici valevoli prima dell'introduzione del rito "super-speciale" previsto dal richiamato art. 120, co. 2-bis, c.p.a.
In senso conforme: Cons. Stato, sez. V, 17 gennaio 2020, n. 148; Cons. Stato, sez. V, 2 ottobre 2020, n. 5782.
Più nel dettaglio, il Consiglio di Stato ritiene che, una volta venuto meno l'onere anticipato di impugnazione, abbia ripreso vigore la regola generale - su cui si fonda l'intero sistema di giustizia amministrativa quale giurisdizione di diritto soggettivo che «assicura una tutela piena ed effettiva secondo i principi della Costituzione e del diritto europeo» (art. 1 c.p.a.) – per cui è con la definitiva manifestazione di volontà dell'amministrazione nelle forme tipiche degli atti autoritativi previsti dalla legge che è data, in concreto, azione in giudizio a tutela degli interessi legittimi e dei diritti soggettivi dell'interessato e in vista di un risultato utile correlato ad un bene della vita.
17-12-2020 05:07
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