Avvocato Amministrativista a Trapani - Diritto Amministrativo - Notizie, Articoli, Sentenze

Sentenza

L'impresa concorrente può talvolta esimersi dal dichiarare l'eventuale &...
L'impresa concorrente può talvolta esimersi dal dichiarare l'eventuale "penale" subita.
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V
SENTENZA 29 OTTOBRE 2020, N. 6615
La sentenza in commento si sofferma sugli obblighi dichiarativi che incombono alle imprese concorrenti, chiarendo in particolare che, in presenza di taluni presupposti, l'impresa concorrente può esimersi dal dichiarare l'eventuale "penale" che gli sia stata applicata nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto.
Va precisato innanzitutto che la decisione assunta dal Consiglio di Stato riguarda l'interpretazione dell'art. 80, comma 5, lett. c) d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 nella sua formulazione originaria, trattandosi della disposizione applicabile ratione temporis alla fattispecie.
Ebbene, sul punto il Consesso precisa che, secondo la prevalente giurisprudenza, l'elencazione contenuta nella richiamata disposizione ha carattere puramente esemplificativo: sicché la stazione appaltante ha la facoltà di desumere il compimento di "gravi illeciti" da ogni altra vicenda pregressa dell'attività professionale dell'operatore economico di cui sia accertata la contrarietà ad un dovere posto in una norma civile, penale o amministrativa.

In senso conforme: Cons. Stato, sez. V, 8 ottobre 2020, n. 5967; Cons. Stato, sez. V, 14 aprile 2020, n. 2389; Cons. giust. amm. Sicilia, sez. giuris., 9 dicembre 2019, n. 1039.

 

Tuttavia, in relazione all'obbligo del concorrente di dichiarare le penali che gli siano state applicate nell'esecuzione di precedenti contratti di appalto, il Consiglio evidenzia che dette penali, specie se riferite ad episodi isolati e di modesta rilevanza, non offrono, per la loro natura fisiologica nella complessiva economia ed esecuzione dell'appalto, alcun elemento per considerare l'inadempimento cui sono collegati un grave errore nell'esercizio dell'attività professionale.
Invero, l'applicazione di penali contrattuali non può ritenersi sintomo inconfutabile di errore grave nell'esercizio dell'attività professionale o comunque "grave negligenza", ciò tanto più quando il provvedimento di esclusione menzioni l'applicazione delle penali senza specificarne l'ammontare minimo ed indicando quale presupposto asserite "manchevolezze" commesse nella gestione del servizio, senza alcun effettiva motivazione al riguardo, anche con riferimento alla loro eventuale gravità.

In senso conforme: Cons. Stato, sez. III, 5 marzo 2020, n. 1609; Cons. Stato, sez. V, 30 aprile 2019, n. 2794; Cons. Stato, sez. V, 5 marzo 2018, n. 1346.
Avv. Antonino Sugamele

Richiedi una Consulenza