L'illecito amministrativo-contabile, la cui cognizione è devoluta, ai sensi dell'art. 1 della legge 20/94, alla giurisdizione del Magistrato contabile, è qualunque condotta compiuta da un soggetto legato da un rapporto di servizio con una P.A. dal quale sia eziologicamente derivato, per la stessa Amministrazione di appartenenza o per altra Amministrazione, un danno erariale id est, un pregiudizio alla sfera giuridica del soggetto pubblico suscettibile di valutazione economica.
Tribunale Alessandria Sez. I Sent., 14/05/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
- Sezione Prima Civile -
In persona del Giudice Dott. Corrado Croci
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4110 / 2018 R.G.
promossa da:
AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA DEL PIEMONTE SUD (c.f. (...)), rappresentato e difeso dall'Avv. BRINA MASSIMO ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio in Via Piacenza 23 15121 ALESSANDRIA;
- parte attrice
contro
G.S.D. (c.f. (...)), rappresentata e difesa dall'Avv. CEINO GIANFRANCO, ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio in C.SO BUENOS AIRES 21/4 SC.SIN 16129 GENOVA;
- parte convenuta
Oggetto: Altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
1.1 - L'arch. G.S.D. è stata dipendente fino al 2016 della AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA DEL PIEMONTE SUD ed ha svolto, nell'ambito dell'appalto per la ristrutturazione di un complesso condominiale in A., via M. 72, di proprietà per larga parte della stessa Agenzia, il ruolo di direttore lavori, mentre il ruolo di R.U.P. è stato svolto dall'ing. R.S., all'epoca direttore dell'Agenzia, con il quale la D. intratteneva una relazione sentimentale.
L'arch. D. era, altresì, proprietaria di due alloggi nel condominio di via M., siti entrambi nella scala F, interni nn. 7 e 8; la circostanza sarebbe stata comunicata all'ATC solo nel settembre 2012.
Durante l'esecuzione dei lavori, l'arch. D., abusando della sua qualità di direttore lavori ed agendo con la complicità dell'ing. S. come R.U.P., avrebbe fatto approvare dal C.d.A. dell'Agenzia due varianti in corso d'opera, autorizzate con provvedimenti in data 20.07.2005 e in data 27.07.2005, relative ad interventi eseguiti sulla porzione di tetto sovrastante l'alloggio F 8, di sua proprietà, e all'esecuzione di una serie di migliorie all'interno della stessa unità abitativa, consistenti nella realizzazione di una mansarda munita di bagno e con accesso mediante scala al piano sottostante.
Tali interventi, meglio descritti nei S.A.L. nn. 7, 8, 9, 10 e 11, sarebbero stati inseriti in contabilità dell'appalto, eseguiti dall'impresa appaltatrice e pagati dalla ATC, in veste di stazione pubblica appaltante, per un importo di Euro 52.798,65 più IVA.
La stessa arch. D., inoltre, avrebbe omesso di imputare a sé, come condomina del fabbricato di via M., i costi di ristrutturazione per millesimi corrispondenti agli alloggi di sua proprietà, con conseguente ripartizione di tali costi all'ATC, comproprietaria delle altre unità abitative; ne sarebbe derivato un danno ulteriore per l'Agenzia di Euro 19.776,03.
Per i fatti di cui sopra è stato aperto un procedimento penale alla Procura della Repubblica di Alessandria, attualmente ancora in fase di indagini, ed è stato disposto il licenziamento disciplinare dell'arch. D..
Su tali premesse, l'ATC di Alessandria, configurando a carico della sua ex dipendente un'ipotesi di responsabilità aquiliana (a) ovvero, in subordine, per indebito soggettivo ex art. 2036 c.c. (b) o a titolo di arricchimento senza causa (c), ha chiesto, in via cautelare il sequestro conservativo fino alla concorrenza dell'importo del suo credito risarcitorio e, nel merito, la condanna dell'arch. D. al risarcimento del danno, quantificato in Euro 77.854,54.
1.2 - Si è costituita l'arch. D., affermando l'improponibilità della domanda sussidiaria ex art. 2041 c.c. ed eccependo, in relazione a tutte e tre le distinte prospettazioni attoree, la prescrizione del credito risarcitorio; ha poi contestato nel merito le pretese avversarie o comunque non provate.
1.3 - Respinta dal G.I. precedente titolare la domanda cautelare ex art. 671 c.p.c., alla prima udienza del 21.06.2019 questo Giudicante prospettava al contraddittorio delle parti, ai sensi dell'art. 183, 4 co., c.p.c., la questione del possibile difetto di giurisdizione in favore del Giudice contabile, potendosi i fatti su cui si fonda la domanda risarcitoria azionata in questa sede configurare come illecito amministrativo-contabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 L. n. 20 del 1994.
Sul punto, le parti hanno ampiamente preso posizione fin dalle memorie ex art. 183, 6 co., c.p.c., e poi successivamente nelle conclusionali; non è, quindi, necessaria la concessione di un ulteriore termine ex art. 101, 2 co., c.p.c. - norma, quest'ultima, da ritenersi applicabile solo in quanto alla prima udienza di trattazione la questione rilevata officiosamente non sia stata evidenziata dal G.I. con invito alle parti a prendere posizione sulla questione stessa.
La causa è stata rimessa in decisione a norma dell'art. 187, 3 co., c.p.c. sulla eccezione di carenza di giurisdizione, rilevata ex officio.
2. - Va dichiarata la carenza di giurisdizione del giudice ordinario in favore della Corte dei conti, come questione pregiudiziale di rito assorbente rispetto ad ogni altra questione di merito.
2.1 - Illecito amministrativo-contabile, la cui cognizione è devoluta, ai sensi dell'art. 1 L. n. 20 del 1994, alla giurisdizione del Magistrato contabile, è qualunque condotta compiuta da un soggetto legato da un rapporto di servizio con una P.A. dal quale sia eziologicamente derivato, per la stessa Amministrazione di appartenenza o per altra Amministrazione, un danno erariale - id est, un pregiudizio alla sfera giuridica del soggetto pubblico suscettibile di valutazione economica.
La circostanza che la condotta sia stata osservata da un lavoratore pubblico in regime di pubblico impiego privatizzato, e che si configuri, dunque, alla stregua di inadempimento contrattuale del contratto di lavoro pubblico, è irrilevante ai fini di cui si discute, dal momento che l'art. 55, co. 2, D.Lgs. n. 165 del 2001, in tema di responsabilità del dipendente pubblico privatizzato, fa salva espressamente la disciplina della responsabilità amministrativo-contabile.
2.2 - Nella specie, nella condotta descritta dall'Agenzia attrice in citazione e su cui si fonda la sua pretesa risarcitoria, ricorrono tutti gli estremi per ritenere un'ipotesi di responsabilità amministrativo-contabile, ossia:
a) il rapporto di servizio nell'esercizio del quale le condotte causative del pregiudizio patrimoniale sono state compiute: l'arch. D. ha infatti agito come direttore dei lavori dipendente della stazione appaltante ATC. Tra l'altro, la semplice qualifica di direttore dei lavori, in quanto implicante l'esercizio di poteri pubblicistici nell'interesse della committenza pubblica, comporta l'inserimento nelle strutture dell'Amministrazione appaltante e la instaurazione di un rapporto di servizio rilevante ai fini della giurisdizione contabile, anche a prescindere dall'esistenza di un parallelo rapporto di pubblico impiego, qui pure presente (cfr. Cass., Sez. Unite, 25.01.2006, n. 1377);
b) la condotta volontaria del responsabile, legato da rapporto di servizio col soggetto pubblico danneggiato (per via sia del rapporto contrattuale di pubblico impiego privatizzato, sia per l'inserimento funzionale nelle strutture dell'Ente in conseguenza dell'incarico di direttore lavori di un appalto d'opera regolato, all'epoca, dalla L. n. 109 del 1994), commessa in violazione dei propri doveri di servizio;
c) l'esistenza di un danno economico, in termini di esborso non dovuto, a carico di un Ente pubblico (tale è l'AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA di Alessandria, cfr. artt. 1, co. 2, D.Lgs. n. 165 del 2001 e 3 l. reg. Piemonte 11/93, vigente all'epoca dei fatti), danno causalmente riconducibile alla condotta del soggetto come sopra legato da rapporto di servizio con lo stesso soggetto pubblico danneggiato.
2.2 - Non valgono per affermare la giurisdizione dell'a.g.o gli argomenti addotti dalla difesa attorea.
La qualificazione come responsabilità extra contrattuale della condotta dell'arch. D., o, in alternativa, come indebito soggettivo o come ipotesi di arricchimento ingiustificato, è anzitutto errata, essendo quella descritta in atto di citazione a fondamento della pretesa risarcitoria una condotta osservata dalla convenuta, nella sua duplice qualità di dipendente ATC e di D.L. dell'appalto per la ristrutturazione del condominio di via M., in violazione dei suoi obblighi di servizio. Dunque, si tratterebbe di una responsabilità per violazione di obblighi inerenti al rapporto contrattuale di impiego pubblico, attratta alla giurisdizione contabile ex art. 1 L. n. 20 del 1994, fatto salvo dall'art. 55, co. 2, D.Lgs. n. 165 del 2001.
Del tutto priva di rilievo è la circostanza che il danno sia quantificabile in una somma pari all'esborso non dovuto per l'Ente, dal momento che tale danno, derivando dalla violazione di un obbligo inerente il rapporto di servizio con la P.A. danneggiata, non corrisponde alla fattispecie dell'indebito soggettivo o dell'arricchimento ingiustificato - che hanno, invece, origine da un fatto lecito, produttivo di un obbligo restitutorio o indennitario.
Inoltre, la qualificazione come responsabilità extra contrattuale della condotta dell'arch. D., o, in alternativa, come indebito soggettivo o come ipotesi di arricchimento ingiustificato, non impedisce al Giudicante di fornire una diversa qualificazione dei fatti (art. 113 c.p.c.), sussumendoli sotto una diversa ipotesi ricostruttiva in diritto.
3. - La conclusione di questo processo con una pronuncia in rito sulla base di un'eccezione di difetto di giurisdizione rilevata officiosamente da questo Giudice è motivo per disporre la compensazione integrale delle spese di giudizio, comprensive anche dei costi della fase cautelare.
Va disposta la trasmissione della presente sentenza alla Procura Reg.le della Corte dei Conti per il Piemonte, per i provvedimenti di cui all'art. 59 L. n. 69 del 2009 - non senza richiamare l'attenzione del P.M. contabile sulla possibilità di ritenere, nel caso in esame, l'ipotesi sospensiva dell'art. 1, co. 2, L. n. 20 del 1994, in relazione alla condotta osservata dall'arch. D., in complicità con l'allora direttore generale e R.U.P. dell'appalto ing. S., e per valutare l'eventuale responsabilità concorrente per omessa o tardiva denuncia dei fatti di causa, per il caso in cui l'illecito erariale risultasse ad oggi prescritto (art. 1, co. 3, L. n. 20 del 1994).
P.Q.M.
Il Tribunale di Alessandria, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA DEL PIEMONTE SUD contro G.S.D. con atto di citazione notificato in data 20.11.2018:
a) dichiara il difetto di giurisdizione in favore della Corte dei Conti, Sez. Giur. per il Piemonte;
b) dispone la trasmissione della presente sentenza alla Procura reg.le per il Piemonte della Corte dei Conti, per i provvedimenti di cui all'art. 59 L. n. 69 del 2009;
c) compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Alessandria, il 14 maggio 2020.
Depositata in Cancelleria il 14 maggio 2020.
01-10-2020 20:37
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