L'esercizio dei poteri di sindacato ispettivo da parte dei consiglieri comunali mediante accesso agli atti
Con la sentenza n. 926 del 4 maggio 2020, il T.A.R. Catania si è espresso sulla delicata questione inerente all'ampiezza e alle modalità di esercizio del diritto di controllo sull'attività dell'ente che spetta per legge ai consiglieri comunale, in particolare sulle modalità mediante rilascio di credenziali di accesso agli applicativi informatici dell'ente.
T.A.R. Sicilia Catania Sez. I, Sent., (ud. 23 aprile 2020) 4 maggio 2020, n. 926
T.A.R. Sicilia Catania Sez. I, Sent., (ud. 23/04/2020) 04-05-2020, n. 926
ATTI AMMINISTRATIVI
In genere
Fatto Diritto P.Q.M.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 116 e 74 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 159 del 2020, proposto da
M.M.C., S.N. e M.B., rappresentati e difesi dall'avvocato Michele Mondello, con domicilio fisico eletto presso il suo studio in Patti, Via Ambrosoli, n. 6 e con domicilio digitale ex lege come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Montagnareale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Oreste Puglisi, con domicilio fisico eletto presso la segreteria del T.A.R. per la Sicilia, sezione staccata di Catania, in Catania, Via Istituto Sacro Cuore n. 22;
per l'annullamento
del diniego tacito all'accesso motivato, formulato ai sensi dell'art. 43 comma 2 del D.Lgs. n. 267 del 2000 e degli artt. 22 ss. L. n. 241 del 1990, in violazione del termine di trenta giorni previsto dall'art. 25 L. n. 241 del 1990 relativo alla richiesta di acceso generalizzato agli atti comunali mediante il rilascio di apposito user id informatico e password di servizio per il programma di protocollo informatico dell'Ente e contabile senza limitazione di uso, postazione, orari e modalità, avanzata a mezzo pec del 14.11.19, indirizzata al Comune di Montagnareale
nonché per l'accertamento
del diritto dei ricorrenti di vedersi riconosciuti il diritto di esercitare l'accesso generalizzato agli atti comunali mediante l'utilizzo di user id informatico e password per l'accesso al programma di protocollo informatico dell'Ente e contabile senza limitazione di uso, postazione, orari e modalità
e la condanna
del Comune di Montagnareale ad approntare ogni atto utile a consentire il rilascio, in favore dei ricorrenti, di apposito user id informatico e password per l'accesso da remoto al sistema informatico.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Montagnareale;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e 116 cod. proc. amm.;
Visto l'art. 84 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18;
Vista la nota del Presidente del Consiglio di Stato prot. int. (...) del 19 marzo 2020;
Vista la nota del Presidente del Consiglio di Stato prot. n. (...) del 20 aprile 2020;
Visto il decreto del Presidente del T.A.R. per la Sicilia, sezione staccata di Catania, n. 22 del 23 marzo 2020;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 aprile 2020 il dott. Giovanni Giuseppe Antonio Dato e trattenuta la causa in decisione ai sensi dell'art. 84, comma 5, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18;
Svolgimento del processo
1. Gli odierni ricorrenti, che dichiarano di agire nella qualità di consiglieri comunali - attualmente in carica - del Comune di Montagnareale, hanno avanzato istanza - datata 13 novembre 2019 - al medesimo Comune per l'accesso generalizzato agli atti comunali mediante rilascio di apposita password di servizio per il programma di protocollo informatico e contabile dell'Ente senza limitazione di uso, postazioni, orari e modalità attraverso una delle seguenti modalità: creazione di apposito sistema per l'accesso in remoto al programma di protocollo informatico e contabile, attraverso l'attribuzione di username e password; in subordine, creazione di apposita postazione informatica all'interno dei locali comunali dalla quale accedere per la consultazione del protocollo informatico e dei dati contabili, attraverso username e password; in estremo subordine, attraverso modalità che consentano di effettuare l'accesso richiesto.
Tanto al fine di poter esercitare le funzioni di indirizzo e controllo sull'operato della maggioranza e su tutti gli atti di competenza del Comune di Montagnareale.
In difetto di riscontro nei termini di legge sull'istanza de qua si è formato il diniego tacito di accesso.
Con ricorso notificato in data 16 gennaio 2020 e depositato in data 28 gennaio 2020 la parte ricorrente ha proposto le domande in epigrafe.
Gli esponenti hanno evidenziato che tra uno degli stessi - segnatamente, il consigliere comunale M.M.C. - e l'Ente comunale resistente è sorto, negli anni, una querelle legata alla questione sottesa all'odierna controversia.
Gli esponenti hanno conclusivamente richiesto l'annullamento del diniego tacito opposto dal Comune di Montagnareale avverso la richiesta di accesso generalizzato e, previo accertamento del diritto, la condanna del Comune di Montagnareale all'approntamento, nel termine massimo di sessanta giorni, delle modalità organizzative per il rilascio di user id e password per l'accesso da remoto al sistema informatico, ovvero, in caso di impossibilità, attraverso la predisposizione di una postazione all'interno dei locali comunali da cui potere effettuare l'accesso al protocollo generale dell'Ente comunale, ivi incluso quello riservato del Sindaco, nonché al programma di gestione contabile.
1.1. Si è costituito in giudizio il Comune di Montagnareale, eccependo in via preliminare l'irricevibilità e l'inammissibilità del ricorso; in via gradata la parte resistente ha chiesto di rigettare il ricorso e, in ulteriore subordine, l'accoglimento parziale e limitato alla possibilità di mera consultazione da parte dei consiglieri comunali dei soli dati di sintesi o riepilogativi dei procedimenti amministrativi e senza interferire con i processi lavorativi o con le attività di gestione materiale della corrispondenza dell'Ente e/o dei flussi contabili.
1.2. Con memoria depositata in data 20 aprile 2020 la parte ricorrente, dopo aver contestato la memoria di costituzione della parte resistente, ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
1.3. Alla camera di consiglio del giorno 23 aprile 2020, come da verbale, la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 84, comma 5, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18.
Motivi della decisione
1. Deve essere preliminarmente esaminata l'eccezione - frapposta dalla parte ricorrente - di inammissibilità della costituzione del Comune resistente per violazione dei termini di cui agli artt. 46, 73 e 87, comma 3, cod. proc. amm..
In particolare, i deducenti hanno chiesto lo stralcio della costituzione del Comune di Montagnareale perché avvenuta in data 15 aprile 2020; hanno osservato, in particolare, che essendosi perfezionata la notifica del ricorso nei confronti del Comune di Montagnareale in data 16 gennaio 2020 la costituzione sarebbe dovuta avvenire, secondo il combinato disposto degli artt. 46 e 87 cod. proc. amm., entro trenta giorni da tale data.
Inoltre, gli esponenti hanno osservato che la costituzione è avvenuta anche oltre il termine di 20 giorni liberi prima dell'udienza fissata per il giorno 23 aprile 2020 previsto per l'eventuale deposito di documenti e quello di 15 giorni liberi prima dell'udienza per le memorie, previsti dall'art. 73, comma 1, cod. proc. amm. dimezzati ex art. 87, comma 3, cod. proc. amm..
Di conseguenza, secondo gli esponenti, devono essere stralciate dagli atti del giudizio le memorie e i documenti depositati tardivamente, dei quali non si deve tener conto ai fini del decidere (all'uopo la parte ricorrente ha richiamato alcuni precedenti giurisprudenziali, aggiungendo che la parte resistente non ha neppure allegato fatti da cui potrebbe discendere una richiesta di rimessione in termini).
1.1. L'eccezione è infondata.
Deve essere osservato, quanto al primo aspetto dell'eccezione in esame, che come chiarito da Cons. Stato, Ad. Plen., 25 febbraio 2013, n. 5, il termine per la costituzione in giudizio delle parti intimate previsto dall'art. 46, comma 1, cod. proc. amm. ha natura ordinatoria.
Invero, nel processo amministrativo, il termine di costituzione delle parti intimate, stabilito dal menzionato art. 46 cod. proc. amm., non ha carattere perentorio, essendo ammissibile la costituzione sino all'udienza di discussione del ricorso; tuttavia, nel caso di costituzione tardiva, la parte incorre nelle preclusioni e nelle decadenze dalle facoltà processuali di deposito di memorie, documenti e repliche ove siano decorsi i termini di cui all'art. 73, comma 1, cod. proc. amm., sì che la costituzione è in tal caso ammessa nei limiti delle difese orali (cfr., ex plurimis, T.A.R. Campania, Napoli, sez. III, 8 gennaio 2020, n. 95; T.A.R. Lazio, Latina, sez. I, 8 febbraio 2019, n. 92).
Quanto al secondo profilo, riguardante l'affermata violazione dei termini di 20 e 15 giorni liberi prima dell'udienza del 23 aprile 2020 per il deposito di documenti e memorie, previsti dal combinato disposto degli artt. 73, comma 1, e 87, comma 3, cod. proc. amm., il Collegio osserva quanto segue.
In primo luogo, nel costituirsi in giudizio l'Amministrazione resistente non ha depositato documenti: in parte qua, dunque, l'eccezione si rivela infondata in punto di fatto.
Quanto alla affermata tardività della memoria, depositata dal Comune resistente in data 15 aprile 2020, il Collegio rileva che - ai sensi dell'art. 84, comma 5, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 - le controversie fissate per la trattazione nel periodo 16 aprile 2020 - 30 giugno 2020, in deroga alle previsioni del codice di rito, sia in udienza camerale (e, dunque, per quanto di interesse, anche quelle di cui all'art. 87, comma 2, lett. c), cod. proc. amm.) sia in udienza pubblica, passano in decisione, senza discussione orale, sulla base degli atti depositati; le parti hanno facoltà di presentare brevi note sino a due giorni liberi prima della data fissata per la trattazione.
Ritiene il Collegio che nel complessivo disegno del legislatore dell'urgenza la riconosciuta facoltà delle parti di presentare "brevi note" sino a due giorni liberi prima della data fissata per la trattazione ben può essere considerata come funzionale, nel periodo emergenziale sopra indicato, a garantire il contraddittorio in forma "sostitutiva" a quella ordinariamente prevista dall'art. 73, comma 2, cod. proc. amm. ("Nell'udienza le parti possono discutere sinteticamente").
Ritiene il Collegio, pertanto, che la memoria depositata dal Comune di Montagnareale in data 15 aprile 2020 - quantunque non qualificata "brevi note" - sia ammissibile per le ragioni sopra evidenziate.
Peraltro, il deposito della predetta memoria (si ribadisce, in data 15 aprile 2020) non ha vulnerato il diritto di difesa della parte ricorrente, che ha avuto la possibilità di controdedurre puntualmente (come dimostra il deposito della memoria in data 20 aprile 2020).
2. Il Collegio ritiene di prescindere, per ragioni di economia processuale, dall'esame delle eccezioni frapposte dalla parte resistente di tardività del ricorso per violazione del termine decadenziale ex art. 116, comma 1, cod. proc. amm. e di inammissibilità del ricorso per mancata notifica ad almeno un controinteressato, attesa l'infondatezza del gravame nei termini in appresso specificati.
3. La parte ricorrente ha osservato che la richiesta d'accesso generalizzato risponde all'esigenza di garantire ai consiglieri comunali di espletare in modo pieno la funzione assegnatagli dalla legge, attraverso un controllo continuo degli atti.
Dopo aver richiamato la disciplina dettata dall'art. 43, comma 2 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dall'art. 2 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, gli esponenti hanno evidenziato che il Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, con la risoluzione 1 giugno 2011, si è occupato di questione analoga, ponendo in rilievo come la giurisprudenza ha ritenuto non conforme a legge il diniego opposto dall'Amministrazione di prendere visione del protocollo generale e di quello riservato del Sindaco; inoltre, la stessa risoluzione ha richiamato quanto affermato dalla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi che ha riconosciuto la possibilità per il consigliere di avere accesso diretto al sistema informatico interno, anche contabile, dell'ente attraverso l'uso della password di servizio, proprio al fine di evitare che le continue richieste di accesso si trasformino in un aggravio dell'ordinaria attività amministrativa dell'ente locale.
Quanto al quomodo, i ricorrenti hanno evocato una recente pronuncia circa le modalità di accesso e l'onere economico derivante dal rilascio di apposite user id informatica e password (cfr. Cons. Stato, sez. V, 8 giugno 2018, n. 3486).
Infine, la parte ricorrente ha argomentato che il diritto di accesso generalizzato trova fondamento, altresì, nel capo V della L. 7 agosto 1990, n. 241, richiamando le rilevanti finalità di interesse pubblico ex art. 22, comma 2, del medesimo testo normativo, finalità che costituiscono un principio generale dell'attività amministrativa, al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l'imparzialità e la trasparenza; ha rilevato, infine, che neppure è possibile sostenere che l'accesso generalizzato possa rientrare nelle ipotesi di esclusione previste dal successivo art. 24 della medesima L. n. 241 del 1990.
3.1. L'actio ad exhibendum va respinta per le ragioni in appresso specificate.
3.1.1. Giova premettere che sotto il profilo processuale il giudizio in materia di accesso, anche se si atteggia come impugnatorio nella fase della proposizione del ricorso, in quanto rivolto contro l'atto di diniego o avverso il silenzio-diniego formatosi sulla relativa istanza, è sostanzialmente rivolto ad accertare la sussistenza o meno del titolo all'accesso nella specifica situazione alla luce dei parametri normativi (arg. ex Cons. Stato, sez. V, 9 marzo 2020, n. 1664; Cons. Stato, sez. III, 5 marzo 2018, n. 1396).
3.1.2. Nello specifico ambito regionale il c.d. diritto all'informazione e all'accesso dei consiglieri comunali e provinciali trova fondamento nel comma 2 dell'art. 199 della legge reg. Sic. 15 marzo 1963, n. 16 (aggiunto dall'art. 20 della legge reg. Sic. 21 febbraio 1976, n. 1, e poi sostituito dall'art. 56, comma 2, della legge reg. Sic. 6 marzo 1986, n. 9), secondo cui "I consiglieri comunali e provinciali, per l'effettivo esercizio della loro funzione, hanno diritto di prendere visione dei provvedimenti adottati dall' ente e degli atti preparatori in essi richiamati nonché di avere tutte le informazioni necessarie all' esercizio del mandato e di ottenere, senza spesa, copia degli atti deliberativi. Copia dell'elenco delle delibere adottate dalla giunta è trasmessa al domicilio dei consiglieri e depositata presso la segreteria a disposizione di chiunque ne faccia richiesta ..." (cfr. T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. I, 9 gennaio 2015, n. 77).
Detto diritto dei consiglieri comunali e provinciali trova disciplina, a livello nazionale, all'art. 43, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (corrispondente al comma 5 dell'art. 31 della L. 8 giugno 1990, n. 142), a tenore del quale "I consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di ottenere dagli uffici, rispettivamente, del comune e della provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge".
Ciò premesso sul piano normativo, in ordine alla natura e ai limiti del diritto di informativa e accesso riconosciuto ai consiglieri degli enti locali, sulla scorta della consolidata giurisprudenza, si osserva quanto segue:
a) i consiglieri comunali hanno un non condizionato diritto di accesso a tutti gli atti che possano essere d'utilità all'espletamento delle loro funzioni, ciò anche al fine di permettere di valutare - con piena cognizione - la correttezza e l'efficacia dell'operato dell'Amministrazione, nonché per esprimere un voto consapevole sulle questioni di competenza del Consiglio, e per promuovere, anche nell'ambito del Consiglio stesso, le iniziative che spettano ai singoli rappresentanti del corpo elettorale locale (cfr., ex plurimis, T.A.R. Emilia Romagna, Parma, sez. I, 20 gennaio 2020, n. 16; T.A.R. Puglia, Lecce, sez. II, 7 novembre 2017, n. 1745).
La giurisprudenza ha altresì precisato che la finalizzazione dell'accesso ai documenti in relazione all'espletamento del mandato costituisce il presupposto legittimante ma anche il limite dello stesso, configurandosi come funzionale allo svolgimento dei compiti del consigliere (cfr. Cons. Stato, sez. V, 2 gennaio 2019, n. 12);
b) il diritto di accesso riconosciuto ai consiglieri comunali ha una ratio diversa da quella che contraddistingue il diritto di accesso ai documenti amministrativi riconosciuto alla generalità dei cittadini (ex art. 10 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) ovvero a chiunque sia portatore di un "interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso" (ex art. 22 e ss. della L. 7 agosto 1990, n. 241): infatti, mentre in linea generale il diritto di accesso è finalizzato a permettere ai singoli soggetti di conoscere atti e documenti per la tutela delle proprie posizioni soggettive eventualmente lese, quello riconosciuto ai consiglieri comunali è strettamente funzionale all'esercizio delle loro funzioni, alla verifica e al controllo del comportamento degli organi istituzionali decisionali dell'ente locale ai fini della tutela degli interessi pubblici (piuttosto che di quelli privati e personali) e si configura come peculiare espressione del principio democratico dell'autonomia locale e della rappresentanza esponenziale della collettività (cfr. T.A.R. Basilicata, sez. I, 3 agosto 2017, n. 564);
c) per evitare che sia la stessa Amministrazione a diventare arbitro dell'ambito del controllo sul proprio operato siffatto diritto non incontra alcuna limitazione in relazione:
- alla eventuale natura riservata degli atti, stante il vincolo al segreto d'ufficio ex art. 622 cod. pen. (cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, sez. I, 27 novembre 2014, n. 2834);
- alla necessità di fornire la motivazione della richiesta, atteso che, diversamente opinando, sarebbe introdotta una sorta di controllo dell'Ente, attraverso i propri uffici, sull'esercizio delle funzioni del consigliere comunale (cfr. Cons. Stato, sez. V, 5 settembre 2014, n. 4525).
In definitiva gli unici limiti all'esercizio del diritto di accesso dei consiglieri comunali possono rinvenirsi, per un verso, nel fatto che esso deve avvenire in modo da comportare il minor aggravio possibile per gli uffici comunali e, per altro verso, che esso non deve sostanziarsi in richieste assolutamente generiche ovvero meramente emulative, fermo restando tuttavia che la sussistenza di tali caratteri deve essere attentamente e approfonditamente vagliata in concreto al fine di non introdurre surrettiziamente inammissibili limitazioni al diritto stesso (cfr. Cons. Stato, sez. V, 5 settembre 2014, n. 4525; T.A.R. Toscana, sez. I, 28 gennaio 2019, n. 133).
3.1.3. Ciò premesso, deve essere ricordato che i ricorrenti hanno chiesto l'accesso mediante rilascio delle credenziali (user id e password) relative ai programmi di protocollo informatico e di gestione contabile dell'ente.
Sul punto va subito evidenziato che ben conosce il Collegio il recente orientamento giurisprudenziale che - correlando il diritto di accesso dei consiglieri comunali al progressivo e radicale processo di digitalizzazione dell'organizzazione e dell'attività amministrativa, risultante dal codice dell'amministrazione digitale - è giunto ad affermare il diritto del consigliere comunale di soddisfare le esigenze conoscitive connesse all'espletamento del suo mandato anche attraverso la modalità informatica, con accesso da remoto al protocollo informatico (in relazione ai soli dati di sintesi ricavabili dalla consultazione telematica del protocollo) e al sistema informatico contabile, con corrispondente obbligo per il Comune di approntare le necessarie modalità organizzative (cfr. T.A.R. Basilicata, sez. I, 10 luglio 2019, n. 599; cfr. anche T.A.R. Campania, Salerno, sez. II, 4 aprile 2019, n. 545; T.A.R. Sardegna, sez. I, 4 aprile 2019, n. 317).
E' stato altresì osservato in subiecta materia che la fruibilità dei dati e delle informazioni in modalità digitale deve essere garantita con modalità adeguate (alla precipua finalità informativa) ed appropriate (alla tecnologia disponibile) e che - secondo un corrispondente e sotteso canone di proporzionalità - grava sull'Amministrazione l'approntamento e la valorizzazione di idonee risorse tecnologiche, che - senza gravare eccessivamente sulle risorse pubbliche - appaiano in grado di ottimizzare, in una logica di bilanciamento, le esigenze della trasparenza amministrativa (cfr. Cons. Stato, sez. V, 8 giugno 2018, n. 3486).
Ritiene il Collegio, tuttavia, di discostarsi dal predetto orientamento per le ragioni di seguito indicate.
Quanto al rilascio delle credenziali per l'accesso al programma di gestione contabile esso, in definitiva, consentirebbe ai consiglieri comunali ricorrenti di accedere alla generalità indiscriminata dei documenti relativi alla contabilità dell'Ente in mancanza di apposita istanza; tale forma di accesso "diretto" si risolverebbe in un monitoraggio assoluto e permanente sull'attività degli uffici, tale da violare la ratio dell'istituto, che, così declinato, eccederebbe strutturalmente la sua funzione conoscitiva e di controllo in riferimento ad una determinata informazione e/o ad uno specifico atto dell'ente, siccome ritenuti strumentali al mandato politico, per appuntarsi, a monte, sull'esercizio della funzione propria della relativa area e sulla complessiva attività degli uffici, con finalità essenzialmente esplorative, che eccedono dal perimetro delle prerogative attribuite ai consiglieri (arg. ex T.A.R. Molise, sez. I, 3 settembre 2019, n. 285).
Il Collegio ritiene di dover aggiungere che il diritto di accesso dei consiglieri comunali non può estendersi fino a configurare "... un sindacato generalizzato dell'attività degli organi decidenti, deliberanti e amministrativi dell'Ente ..." in luogo di esercizio del mandato politico "... finalizzato ad un organico progetto conoscitivo in relazione a singole problematiche ..." (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 12 febbraio 2013, n. 846; cfr. anche Cons. Stato, sez. V, 2 marzo 2018, n. 1298 e T.A.R. Sardegna, sez. I, 13 febbraio 2019, n. 128).
Quanto al rilascio delle credenziali per l'accesso al programma di protocollo informatico, il Collegio ritiene che tale rilascio si tradurrebbe in un accesso generalizzato e indiscriminato a tutti i dati della corrispondenza in entrata e uscita (cfr. T.A.R. Toscana, sez. I, 22 dicembre 2016, n. 1844).
Il rilascio delle credenziali per l'accesso a tale ultimo programma, peraltro, si rivela sproporzionato rispetto alle esigenze conoscitive sottese: si vuol evidenziare, in altri termini, che la modalità informatica di accesso (il "quomodo") appare eccessiva rispetto allo scopo perseguito, essendo l'Ente comunale tenuto, a fronte di istanza formulata dai consiglieri comunali nel rispetto dei sopra delineati principi (cfr. punto 3.1.2. in Diritto), a consentire la visione nonché a procedere al rilascio di copia cartacea (stampa) dei dati di sintesi del protocollo informatico (numero di registrazione al protocollo, data, mittente, destinatario, modalità di acquisizione, oggetto).
4. In conclusione, il ricorso deve essere respinto.
5. La peculiarità della vicenda contenziosa e la sussistenza di contrastanti orientamenti giurisprudenziali giustificano l'integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 23 aprile 2020, tramite collegamento simultaneo da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall'art. 84, comma 6, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, con l'intervento dei magistrati:
Pancrazio Maria Savasta, Presidente
Giuseppe La Greca, Consigliere
Giovanni Giuseppe Antonio Dato, Referendario, Estensore
14-06-2020 04:28
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