L'articolo unico della legge 26 marzo 1965, n. 229, che consente agli ufficiali in servizio permanente effettivo la partecipazione senza limiti di età ai concorsi pubblici per l'accesso alle carriere civili delle amministrazioni dello Stato, ha introdotto in via implicita un criterio di potenziale mobilità del personale militare all'interno dell'organizzazione statuale e pertanto, in quanto disposizione ampliativa della posizione di status del personale interessato, il mancato accoglimento della domanda di dimissioni, deve collegarsi a situazioni di assoluta e non eludibile necessità d'impiego dell'unità di organico.
T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, 08/06/2020, n. 609320-06-2020 17:21 Avv. Antonino Sugamele
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