L’Amministrazione, in sede di istanza di accesso ai documenti amministrativi, è tenuta unicamente a rendere gli atti di cui abbia la disponibilità giuridica e materiale e non anche a compiere un’attività di ricerca degli stessi presso terzi, anche se soggetti pubblici, ciò al fine di coniugare il diritto alla trasparenza con l’esigenza di non pregiudicare, attraverso l'esercizio del diritto di accesso, il buon andamento dell’Amministrazione, non potendosi azionare il rimedio di cui all’art. 25 della l. n. 241/1990 allo scopo di riversare su quest’ultima l’onere di reperire la documentazione richiesta bensì esclusivamente al fine di ottenere il rilascio di copie di documenti già in possesso della stessa.
Tar Lazio, sez. III, sentenza 19 febbraio 2020, n. 2189.
Pubblicato il 19/02/2020
N. 02189/2020 REG.PROV.COLL.
N. 14601/2019 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 14601 del 2019, proposto da
…, rappresentato e difeso dagli avvocati Mario Bruto Gaggioli Santini e Massimo
Rolla, con domicilio in atti;
contro
Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, in persona del Rettore pro tempore,
rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma,
via dei Portoghesi, n. 12;
per l'annullamento
- del provvedimento prot. n. 0089113 del 15 ottobre 2019, con cui è stata riscontrata
ulteriore istanza di accesso e formale diffida del ricorrente del 13 settembre 2019,
registrata con prot. n. 78664 del 17 settembre 2019;
- di ogni altro atto e provvedimento presupposto, conseguenziale e comunque
connesso o collegato a quello sopraindicato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Università degli Studi di Roma “La
Sapienza”;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2020 la dott.ssa Eleonora
Monica e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il presente gravame, il ricorrente impugna, ai sensi dell'art. 116 cod. proc. amm.,
la nota in epigrafe con cui l'Università degli Studi di Roma “La Sapienza”- nel
riscontrare l'istanza di accesso da costui inoltrata il 13 settembre 2019, con cui (nel
far seguito ad una precedente istanza di ostensione “di tutti i documenti contenuti nel
fascicolo di carriera ai sensi dell'art. 55 del D.P.R. n. 3 del 1957”, in tesi solo in parte
adempiuta) chiedeva all'Ateneo gli “atti inerenti l'attività di assistenza come medico
universitario presso l'Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico Umberto I” nonché “ogni
altro documento contenuto nel fascicolo personale e nello stato matricolare previsto dall'art. 55,
D.P.R. n. 3/1957 e non presente alla data dell'8.8.2019 nel fascicolo stesso”…“attesa la
necessità di tutelare le proprie posizioni giuridiche soggettive, in uno con l'esigenza di consentire al
ricorrente di verificare la documentazione riferibile alla carriera a fini pensionistici” - negava
l'accesso, evidenziando che “l'ulteriore richiesta di acquisizione atti sia inerente l'attività
assistenziale del Prof. Vincenzo Aleandri nella sua qualità di docente medico strutturato presso
l'Azienda Ospedaliera Policlinico Umberto I”, con conseguente “necessità di rivolgere analoga
richiesta ai competenti Uffici dell'A.O.U. Policlinico Umberto I”.
Parte ricorrente, pur riferendo di aver proposto nuova istanza di accesso a tale
Azienda Ospedaliera, agisce onde ottenere la condanna dell'Ateneo resistente a
consentire l'ostensione completa degli atti specificati nella citata istanza di accesso.
Si costituiva in giudizio l'Università, evidenziando di aver già consentito al ricorrente
di prendere visione ed estrarre copia di “tutta la documentazione contenuta nel fascicolo
personale del docente, non sottraendo alcun atto al diritto di accesso” nonché, relativamente
agli atti inerenti l'attività assistenziale prestata dal ricorrente nella sua qualità di
docente medico strutturato presso l'Azienda Ospedaliera Policlinico Umberto I,
come, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del d.l.gs. n. 517/1999, “1'Amministrazione
competente ad adottare tutti i provvedimenti inerenti l'attività assistenziale sia l'Azienda
Ospedaliera Universitaria “Policlinico Umberto I”.
Alla camera di consiglio del 12 febbraio 2020, la causa veniva trattata e dunque
trattenuta in decisione.
Il ricorso non è meritevole di accoglimento risultando dagli atti di causa che, come
rappresentato in atti dall'Ateneo resistente, il competente ufficio dell'Area Risorse
Umane dell'Università abbia già l'8 agosto 2019 consentito al legale di parte
ricorrente di accedere al fascicolo personale del ricorrente e di estrarne copia di tutta
la documentazione ivi contenuta, per un totale di “374 fogli”, come da relativo
verbale redatto in pari data, richiamato anche nella contestata nota del 15 novembre
2019, in cui, con riferimento a “l'ulteriore richiesta di acquisizione atti …inerente l'attività
assistenziale del Prof. Vincenzo Aleandri nella sua qualità di docente medico strutturato presso
l'Azienda Ospedaliera Policlinico Umberto I”, si evidenziava “la necessità di rivolgere analoga
richiesta ai competenti Uffici dell'A.O.U. Policlinico Umberto I”.
Ne discende come risulti incontestato che l'Ateneo intimato, già nel riscontrare la
prima richiesta di accesso avanzata dal ricorrente, abbia già messo a disposizione del
ricorrente tutta la documentazione di cui dispone e che è tenuta a detenere,
residuando rispetto ad essa i soli atti relativi all'attività assistenziale da costui svolta
presso un diverso ente (l'Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico Umberto I)
- avente autonoma personalità giuridica ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. n. 517/1999 - al
quale egli afferma di aver, tra l'altro, già avanzato la relativa richiesta.
La giurisprudenza amministrativa è, infatti, consolidata nell'affermare come
l'Amministrazione, in sede di istanza di accesso ai documenti amministrativi, sia
tenuta unicamente a rendere gli atti di cui abbia la disponibilità giuridica e materiale
e non anche a compiere un'attività di ricerca degli stessi presso terzi, anche se
soggetti pubblici, ciò al fine di coniugare il diritto alla trasparenza con l'esigenza di
non pregiudicare, attraverso l'esercizio del diritto di accesso, il buon andamento
dell'Amministrazione, non potendosi azionare il rimedio di cui all'art. 25 della l. n.
241/1990 allo scopo di riversare su quest'ultima l'onere di reperire la
documentazione richiesta bensì esclusivamente al fine di ottenere il rilascio di copie
di documenti già in possesso della stessa (in tal senso, ex multis, questo T.A.R. Lazio,
Roma, Sezione I, n. 4695/2018, e Sezione III, n. 11291/2017).
Orbene, nel caso di specie, gli atti di cui parte ricorrente lamenta l'omessa esibizione
risultano genericamente indicati – oltre che con il riferimento al “fascicolo personale e
… stato matricolare” al quale egli, tramite il proprio legale, risulta abbia già acceduto -
mediante la sola “inerenza” degli stessi a “l'attività di assistenza come medico universitario
presso l'Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico Umberto I”, elemento che di per sé
consente di escludere che l'Università intimata dovesse essere in possesso di tali atti,
riferendosi essi al rapporto lavorativo instaurato dal ricorrente con detta azienda
ospedaliera, distinto, ai sensi dell'art. 5, comma 2 del d.lgs. n. 517/1999, rispetto al
rapporto di lavoro con l'Università resistente (in senso conforme, da ultimo,
Consiglio di Stato, Sezione VI, n. 556/2020).
Appare, dunque, destituita di ogni fondamento l'argomentazione su cui parte
ricorrente fonda il preteso obbligo dell'Ateneo di detenere “tutta la (sua)
documentazione di carriera”, secondo cui “la professione di medico svolta dal ricorrente presso
l'Ospedale Umberto I “è direttamente correlata alla qualifica di ricercatore presso l'Università degli
Studi di Roma “La Sapienza””, ponendosi la qualifica di professore universitario solo
quale “mero presupposto” del rapporto lavorativo con l'azienda ospedaliera e
inserendosi la relativa attività da costui svolta nei fini istituzionali e
nell'organizzazione dell'azienda medesima (Consiglio di Stato, Sezione III, n.
4484/2019).
Ne discende, quindi, come la pretesa del ricorrente debba essere disattesa, essendo
l'accesso estraneo al reperimento di documentazione che l'Amministrazione
intimata possiede e che è tenuta a detenere (atti ai quali egli ha già acceduto), bensì
riferito a documenti inerenti il rapporto del ricorrente con altro distinto ente
(l'Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico Umberto I).
Il ricorso deve, dunque, per tali motivi, essere rigettato, avendo l'Università non solo
osteso la documentazione di spettanza, nonché chiaramente indicato al ricorrente
l'ente al quale rivolgersi per ottenere i restanti atti.
Sussistono, comunque, i presupposti - anche tenuto conto della peculiarità delle
circostanze - per disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente
pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2020 con
l'intervento dei magistrati:
Giuseppe Daniele, Presidente
Vincenzo Blanda, Consigliere
Eleonora Monica, Primo Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Eleonora Monica Giuseppe Daniele
IL SEGRETARIO
08-03-2020 10:32
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