L'acquisizione per silentium del nulla osta della Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Trapani nel procedimento di sanatoria a mezzo di autocertificazione.
T.A.R. Sicilia Palermo Sez. II, Sent., (ud. 10/07/2020) 31-07-2020, n. 1715
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 521 del 2014, proposto da
M.P.G., rappresentata e difesa dagli avvocati Laura Cuti, Domenico Pitruzzella, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Domenico Pitruzzella, in Palermo, via N. Morello n. 40;
contro
Comune di Pantelleria, in persona del Sindaco pro tempore, Comune di Pantelleria - Settore VI, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento,
previa sospensione cautelare,
- del provvedimento prot. n. (...) dell'8.11.13, con il quale il Comune di Pantelleria ha parzialmente denegato alla ricorrente la concessione edilizia in sanatoria relativamente ad un corpo accessorio, ad una piscina ed al relativo locale tecnico realizzati in Pantelleria, via del Ciliegio, 7;
- ove occorra, del parere prot. n. (...) del 24.9.13;
- di ogni altro atto conseguenziale, connesso, preordinato e presupposto;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 luglio 2020 la dott.ssa Raffaella Sara Russo e
trattenuta la causa in decisione ai sensi dell'art. 84, comma 5 D.L. n. 18 del 2020;
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Con atto ritualmente notificato e depositato, la ricorrente ha impugnato gli atti in epigrafe indicati, chiedendone l'annullamento, previa sospensione cautelare.
Ha riferito:
che, con ordinanza n. 156 del 2 novembre 2007, il Comune di Pantelleria ha disposto la demolizione di un locale di deposito (corpo D), di una piscina, del relativo locale tecnico e di un'area cannizzata, di proprietà della ricorrente, siti in Pantelleria, via del Ciliegio n. 7;
di avere, quindi, presentato, per tali opere, istanza di concessione edilizia in sanatoria, in data 20 marzo 2008;
di avere inoltrato al Comune procedente, in data 11 novembre 2010, autocertificazione attestante l'avvenuta acquisizione per silentium del nulla osta della Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Trapani, relativo alle opere in questione;
che il Comune, previa interlocuzione procedimentale con la ricorrente, con il provvedimento impugnato ha parzialmente rigettato l'istanza (accogliendola per la sola area cannizzata) con la seguente motivazione: "non può essere ammessa la sanatoria per la piscina ed il corpo tecnico a servizio della stessa, né per il locale deposito, sia perché posto ad una distanza inferiore di 5 m. dal confine ed in ogni caso ad una distanza inferiore di 1.5 m. dal confine ed inoltre considerato che trattasi di opera edilizia realizzata in assenza di concessione edilizia, in area sottoposta a vincolo paesaggistico ove, ai sensi dell'art. 146 co. 4 del D.Lgs. n. 42 del 2004, l'autorizzazione paesaggistica non può essere rilasciata, la concessione edilizia non può essere rilasciata".
La ricorrente ha quindi denunciato l'illegittimità, sotto diversi profili, dell'impugnato diniego.
Con ordinanza n. 215/2014, questo Tribunale ha rigettato l'istanza cautelare.
All'udienza pubblica del 10 luglio 2020, la causa è stata trattenuta per la decisione.
Il ricorso è infondato.
In virtù di un consolidato principio giurisprudenziale, per la conservazione del provvedimento amministrativo sorretto da più ragioni giustificatrici tra loro autonome e non contraddittorie, è sufficiente che sia fondata anche una sola di esse.
Nel caso in esame, il provvedimento è motivato non soltanto con riferimento alla ritenuta violazione delle distanze minime dal confine, ma anche in ragione della mancata acquisizione del nulla osta dell'autorità preposta alla tutela del vincolo paesaggistico (e dell'impossibilità di acquisirlo).
Tale considerazione - che parte ricorrente ha ritenuto riferita al solo locale accessorio - ad un'attenta lettura del provvedimento, deve intendersi comune a tutte le opere ivi indicate e precedentemente elencate ("la piscina ed il corpo tecnico a servizio della stessa...il locale deposito") alle quali vanno riferite le considerazioni rese subito dopo l'elencazione, relative alla questione delle distanze (riguardante le tre opere) ed al vincolo insistente sull'area.
Peraltro, limitare la questione al solo locale accessorio non avrebbe avuto senso, posto che, ai sensi dell'art. 146 D.Lgs. n. 42 del 2004, l'introduzione di ogni "modificazione" nelle aree sottoposte a vincolo è subordinata alla previa acquisizione dell'autorità competente.
Ciò premesso, va ritenuta l'infondatezza dei rilievi mossi avverso tale punto della motivazione.
Non trova applicazione, invero, l'art. 17, co. 6 L.R. n. 4 del 2003, invocato dalla ricorrente, che ha sostenuto l'intervenuta acquisizione dell'atto di assenso tacito, per effetto del decorso del termine di centottanta giorni dalla ricezione dell'istanza.
La richiamata disposizione, infatti, trova applicazione esclusivamente alle ipotesi di acquisizione del nulla osta prodromico al rilascio del condono edilizio, come emerge dal riferimento alle istanze "presentate entro i termini di cui alla L. 28 febbraio 1985, n. 47... che alla data di entrata in vigore della presente legge non sono state ancora definite con l'emissione del relativo provvedimento". Non opera, dunque, nelle ipotesi di sanatoria "a regime", ossia di accertamento di conformità di cui all'art. 36 D.P.R. n. 380 del 2001.
Per analoghe ragioni non meritano condivisione le ulteriori doglianze, per le quali l'amministrazione avrebbe errato nel provvedere senza prima coinvolgere l'autorità preposta alla tutela del vincolo, come affermato nei precedenti giurisprudenziali richiamati in ricorso; tale principio, invero, opera nelle ipotesi in cui l'amministrazione debba procedere al rilascio del permesso di costruire (prima della realizzazione dell'opera) ovvero nei casi di condono edilizio, retti da una disciplina speciale, operante entro determinati confini temporali e che consente, entro dati limiti, che il nulla osta possa essere acquisito successivamente alla commissione dell'abuso.
Nelle ordinarie ipotesi di accertamento di conformità, invece, non può procedersi all'acquisizione ex post del parere, come chiaramente è disposto dal comma 4 dell'art. 146 cit., sul quale, correttamente, l'amministrazione ha fondato il diniego.
Il ricorso, dunque, non merita accoglimento.
Nessuna determinazione deve essere assunta riguardo alle spese di lite, in mancanza di costituzione del Comune intimato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 10 luglio 2020 con l'intervento dei magistrati:
Cosimo Di Paola, Presidente
Nicola Maisano, Consigliere
Raffaella Sara Russo, Referendario, Estensore
09-08-2020 13:26
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