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Sentenza

In G.U. le nuove norme a tutela dei lavoratori esercenti professioni sanitarie e...
In G.U. le nuove norme a tutela dei lavoratori esercenti professioni sanitarie e socio-sanitarie
L. 14/08/2020, n. 113
Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni.
Pubblicata nella Gazz. Uff. 9 settembre 2020, n. 224.

Epigrafe

Premessa

Art. 1.Ambito di applicazione

Art. 2.Osservatorio nazionale sulla sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie

Art. 3.Promozione dell'informazione

Art. 4.Modifiche all'articolo 583-quater del codice penale

Art. 5.Circostanze aggravanti

Art. 6.Modifiche al codice penale in materia di procedibilità

Art. 7.Misure di prevenzione

Art. 8.Giornata nazionale di educazione e prevenzione contro la violenza nei confronti degli operatori sanitari e sociosanitari

Art. 9.Sanzione amministrativa

Art. 10.Clausola di invarianza finanziaria

Lavori preparatori

L. 14 agosto 2020, n. 113 (1).

Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni.

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 9 settembre 2020, n. 224.


La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:


Art. 1. Ambito di applicazione
In vigore dal 24 settembre 2020

1. Ai fini della presente legge si intendono quali professioni sanitarie quelle individuate dagli articoli 4 e da 6 a 9 della legge 11 gennaio 2018, n. 3, e quali professioni socio-sanitarie quelle individuate dall'articolo 5 della medesima legge n. 3 del 2018.


Art. 2. Osservatorio nazionale sulla sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie
In vigore dal 24 settembre 2020

1. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, è istituito presso il Ministero della salute, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, l'Osservatorio nazionale sulla sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie, di seguito denominato «Osservatorio». Col medesimo decreto si provvede a definire la durata e la composizione dell'Osservatorio costituito, per la sua metà, da rappresentanti donne, prevedendo la presenza di rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, delle regioni, di un rappresentante dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas) per le finalità di cui ai commi 2 e 3, di rappresentanti dei Ministeri dell'interno, della difesa, della giustizia e del lavoro e delle politiche sociali, degli ordini professionali interessati, delle organizzazioni di settore, delle associazioni di pazienti e di un rappresentante dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nonché le modalità con le quali l'organismo riferisce, di regola annualmente, sugli esiti della propria attività ai Ministeri interessati. La partecipazione all'Osservatorio non dà diritto alla corresponsione di alcuna indennità, rimborso delle spese, gettone di presenza o altri emolumenti comunque denominati. In particolare, all'Osservatorio sono attribuiti i seguenti compiti:
a) monitorare gli episodi di violenza commessi ai danni degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni;
b) monitorare gli eventi sentinella che possano dar luogo a fatti commessi con violenza o minaccia ai danni degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni;
c) promuovere studi e analisi per la formulazione di proposte e misure idonee a ridurre i fattori di rischio negli ambienti più esposti;
d) monitorare l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione a garanzia dei livelli di sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, anche promuovendo l'utilizzo di strumenti di videosorveglianza;
e) promuovere la diffusione delle buone prassi in materia di sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie, anche nella forma del lavoro in équipe;
f) promuovere lo svolgimento di corsi di formazione per il personale medico e sanitario, finalizzati alla prevenzione e alla gestione delle situazioni di conflitto nonché a migliorare la qualità della comunicazione con gli utenti.

2. L'Osservatorio acquisisce, con il supporto dell'Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza nella sanità istituito presso l'Agenas e degli ordini professionali, i dati regionali relativi all'entità e alla frequenza del fenomeno di cui al comma 1, lettera a), anche con riguardo alle situazioni di rischio o di vulnerabilità nell'ambiente di lavoro. Per le tematiche di comune interesse, l'Osservatorio si rapporta con il predetto Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza nella sanità.

3. L'Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza nella sanità trasmette tramite l'Agenas i dati di cui al comma 2 acquisiti dai Centri per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente, di cui all'articolo 2, comma 4, della legge 8 marzo 2017, n. 24.

4. Il Ministro della salute trasmette annualmente alle Camere, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, una relazione sull'attività svolta dall'Osservatorio.


Art. 3. Promozione dell'informazione
In vigore dal 24 settembre 2020

1. Il Ministro della salute promuove iniziative di informazione sull'importanza del rispetto del lavoro del personale esercente una professione sanitaria o sociosanitaria, utilizzando le risorse disponibili a legislazione vigente per la realizzazione di progetti di comunicazione istituzionale.


Art. 4. Modifiche all'articolo 583-quater del codice penale
In vigore dal 24 settembre 2020

1. All'articolo 583-quater del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Le stesse pene si applicano in caso di lesioni personali gravi o gravissime cagionate a personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria nell'esercizio o a causa delle funzioni o del servizio, nonché a chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni, nell'esercizio o a causa di tali attività».

2. All'articolo 583-quater del codice penale, alla rubrica, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché a personale esercente una professione sanitaria o sociosanitaria e a chiunque svolga attività ausiliarie ad essa funzionali».


Art. 5. Circostanze aggravanti
In vigore dal 24 settembre 2020

1. All'articolo 61 del codice penale, dopo il numero 11-septies) è aggiunto il seguente:
«11-octies) l'avere agito, nei delitti commessi con violenza o minaccia, in danno degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nonché di chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni, a causa o nell'esercizio di tali professioni o attività».


Art. 6. Modifiche al codice penale in materia di procedibilità
In vigore dal 24 settembre 2020

1. All'articolo 581, primo comma, del codice penale, dopo le parole: «a querela della persona offesa,» sono inserite le seguenti: «salvo che ricorra la circostanza aggravante prevista dall'articolo 61, numero 11-octies),».

2. All'articolo 582, secondo comma, del codice penale, dopo le parole: «previste negli articoli» sono inserite le seguenti: «61, numero 11-octies),».


Art. 7. Misure di prevenzione
In vigore dal 24 settembre 2020

1. Al fine di prevenire episodi di aggressione o di violenza, le strutture presso le quali opera il personale di cui all'articolo 1 della presente legge prevedono, nei propri piani per la sicurezza, misure volte a stipulare specifici protocolli operativi con le forze di polizia, per garantire il loro tempestivo intervento.


Art. 8. Giornata nazionale di educazione e prevenzione contro la violenza nei confronti degli operatori sanitari e sociosanitari
In vigore dal 24 settembre 2020

1. E' istituita la «Giornata nazionale di educazione e prevenzione contro la violenza nei confronti degli operatori sanitari e socio-sanitari», volta a sensibilizzare la cittadinanza a una cultura che condanni ogni forma di violenza. La giornata è celebrata annualmente in una data stabilita con decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'istruzione e dell'università e della ricerca.

2. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti connessi all'attuazione del presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

3. La Giornata nazionale di cui al comma 1 non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.


Art. 9. Sanzione amministrativa
In vigore dal 24 settembre 2020

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque tenga condotte violente, ingiuriose, offensive o moleste nei confronti di personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria o di chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso funzionali allo svolgimento di dette professioni presso strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche o private è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 5.000.


Art. 10. Clausola di invarianza finanziaria
In vigore dal 24 settembre 2020

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.


Lavori preparatori

Senato della Repubblica (atto n. 867):

Presentato dal Ministro della salute Giulia Grillo (Governo CONTE-I) il 16 ottobre 2018.

Assegnato alla 12a Commissione (Igiene e sanità) in sede redigente l'8 novembre 2018, con pareri delle Commissioni 1a (Affari costituzionali), 2a (Giustizia), 5a (Bilancio), 11a (Lavoro) e Questioni regionali.

Esaminato dalla 12a Commissione (Igiene e sanità), in sede redigente, il 21 novembre 2018; il 10 e l'11 aprile 2019; il 7 e l'8 maggio 2019; il 25 giugno 2019; il 2 ed il 9 luglio 2019.

Esaminato in Aula ed approvato il 25 settembre 2019.

Camera dei deputati (atto n. 2117):

Assegnato alla Commissioni riunite II (Giustizia) e XII Commissione (Affari sociali) in sede referente il 30 settembre 2019, con pareri delle Commissioni I (Affari costituzionali), V (Bilancio), XI (Lavoro), e Questioni regionali.

Esaminato dalle Commissioni riunite II (Giustizia) e XII Commissione (Affari sociali) in sede referente, il 10 ottobre 2019; il 7 novembre 2019; il 29 gennaio 2020; il 12 ed il 13 febbraio 2020; il 4 marzo 2020.

Esaminato in Aula l'11, il 19 ed il 20 maggio 2020; approvato con modificazioni il 21 maggio 2020.

Senato della Repubblica (atto n. 867-B):

Assegnato alla 12a Commissione (Igiene e sanità) in sede redigente il 26 maggio 2020, con pareri delle Commissioni 1a (Affari costituzionali), 2a (Giustizia), 5a (Bilancio), 7a (Pubblica istruzione), 11a (Lavoro) e Questioni regionali.

Esaminato dalla 12a Commissione (Igiene e sanità), in sede redigente, l'11, il 16, il 23 ed il 30 giugno 2020; l'8 luglio 2020.

Esaminato in Aula ed approvato definitivamente il 5 agosto 2020.
Avv. Antonino Sugamele

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