Il termine per proporre l'actio iudicati è un termine di prescrizione e non di decadenza.
CONSIGLIO DI STATO, ADUNANZA PLENARIA
SENTENZA 04 DICEMBRE 2020, N. 24
Con la sentenza indicata l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha fornito risposta ai seguenti quattro quesiti posti dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana: 1) se il termine di prescrizione decennale dell'actio iudicati previsto dall'art. 114, co. 1, c.p.a. riguardi il diritto di azione o il diritto sostanziale riconosciuto dal giudicato; 2) se, ritenuta la prescrizione riferita all'azione processuale, secondo il chiaro tenore letterale dell'art. 114, co. 1, c.p.a., il termine di prescrizione possa essere interrotto esclusivamente mediante l'esercizio dell'azione (come sembra desumersi dall'Adunanza Plenaria n. 5/1991 resa anteriormente all'entrata in vigore del c.p.a. del 2010), (anche davanti a giudice incompetente o privo di giurisdizione e fatti salvi gli effetti della translatio iudicii) o anche mediante atti stragiudiziali volti a conseguire il bene della vita riconosciuto dal giudicato; 3) se, pertanto, al di là del nomen iuris di prescrizione utilizzato dall'art. 114, co. 1, c.p.a., il termine di esercizio dell'actio iudicati operi, nella sostanza, come un termine di decadenza, al pari di tutti gli altri termini previsti dal c.p.a. per l'esercizio di azioni davanti al giudice amministrativo, e si presti, pertanto, ad una esegesi sistematica e armonica con l'impianto del c.p.a.; 4) se, in subordine, ove si ritenesse che l'art. 114, co. 1, c.p.a. vada interpretato nel senso di consentire atti stragiudiziali di interruzione dell'actio iudicati, non si profili un dubbio di legittimità costituzionale della previsione quanto meno in relazione agli artt. 111 e 97 Cost., per violazione dei principi di ragionevole durata dei processi e di buon andamento dell'Amministrazione.
Ebbene, all'esito di un articolato percorso motivazionale e alla luce del quadro normativo desumibile dal citato art. 114, co. 1, del c.p.a., in virtù del quale deve ritenersi che il Legislatore abbia voluto qualificare come termine di prescrizione e non di decadenza quello entro cui è proponibile il ricorso d'ottemperanza, l'Adunanza Plenaria ha enunciato il seguente principio di diritto: il termine decennale previsto dall'art. 114, comma 1, del c.p.a. in ogni caso può essere interrotto anche con un atto stragiudiziale volto a conseguire quanto spetta in base al giudicato.
17-12-2020 05:06
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