Il requisito del fatturato minimo nel settore di attività oggetto di appalto.
CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE V,
Il Consiglio di Stato esamina il particolare requisito di partecipazione alle gare pubbliche rappresentato dal fatturato minimo nel settore di attività oggetto di appalto ai sensi dell'art. 83, co. 4, lett. a), del Codice dei contratti pubblici.
Preliminarmente il Collegio rileva che la richiesta di un volume del suddetto fatturato, in linea di principio afferente alla solidità economica dell'impresa, può essere considerato dalla stazione appaltante come indice di capacità tecnica se diretto ad accertare che la capacità di produrre ricavi nel settore di attività oggetto dell'appalto sia derivante da una dotazione di risorse aziendali e di esperienza rilevante sul piano della corretta esecuzione delle prestazioni dedotte nel contratto.
In senso conforme: Cons. Stato, sez. V, 2 settembre 2019, n. 6066.
Tuttavia, il Consiglio di Stato chiarisce che non è sufficiente la formale qualificazione nel bando di gara del fatturato specifico come requisito di capacità tecnica e professionale: in virtù del combinato disposto dei commi 4 e 6 dell'art. 83 del Codice dei contratti pubblici, infatti, a tale qualificazione deve accompagnarsi la richiesta di dimostrare il possesso "di risorse umane e tecniche" e, più in generale, dell'"esperienza" necessaria ad eseguire l'appalto.
17-12-2020 05:11
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