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Sentenza

Il patrimonio delle IPAB non può essere automaticamente assorbito dai Comuni....
Il patrimonio delle IPAB non può essere automaticamente assorbito dai Comuni.
CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA, SEZ. GIURISDIZIONALE
SENTENZA 15 OTTOBRE 2020, N. 921
Il patrimonio delle IPAB non può essere automaticamente assorbito dai Comuni.
Con la decisione in rassegna il C.G.A. prende in esame la particolare vicenda dell'estinzione di una Istituzione pubblica di assistenza e beneficenza (IPAB) e della conseguente devoluzione del suo patrimonio al Comune nel cui territorio la medesima IPAB aveva sede ai sensi dell'art. 34, co. 2, della l.r. n. 22 del 1986, con assunzione da parte dello stesso Comune di ogni rapporto attivo e passivo e assorbimento del personale dipendente, fatti salvi i diritti acquisiti in rapporto al maturato economico.
Sull'argomento il Collegio, richiamando la costante giurisprudenza della Consulta, precisa che non è costituzionalmente ammissibile l'automatico assorbimento, disposto ai sensi dall'art. 34, co. 2, della l.r. n. 22/1986, del patrimonio e del personale delle IPAB da parte del comune interessato, perché ciò comporterebbe una violazione delle norme sull'autonomia finanziaria degli enti locali, sul contenimento della spesa pubblica (comprese quelle che introducono divieti di assunzioni o limitazioni alle assunzioni di personale), sull'equilibrio dei bilanci pubblici (nonostante tali norme siano espressione del principio fondamentale del coordinamento della finanza pubblica) e sulla copertura delle leggi di spesa.
Avv. Antonino Sugamele

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