Il divieto di "nova" in appello ai sensi dell'art. 104 c.p.a..
CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE IV
SENTENZA 16 NOVEMBRE 2020, N. 7052
Con la decisione in esame il Consiglio di Stato pone l'attenzione sul divieto di nova in appello (ai sensi dell'art. 104 c.p.a.) anche in relazione al giudizio di ottemperanza.
In primo luogo, il Collegio evidenzia che tale divieto riguarda il solo ricorrente in primo grado, e non le altre parti del processo, le quali potrebbero pure non essersi costituite nel grado precedente: sicché, in linea di principio, queste ultime possono far valere in sede di appello qualunque motivo ritengano utile a criticare le conclusioni loro sfavorevoli cui sia giunta la sentenza impugnata.
In senso conforme: Cons. Stato, sez. IV, 8 giugno 2020, n. 3628; Cons. Stato, sez. II, 17 marzo 2020, n.1892; Cons. Stato, sez. IV, 10 marzo 2020, n. 1715.
In secondo luogo, il Consiglio di Stato rileva che il divieto in questione assume tratti peculiari in sede di appello nel giudizio di ottemperanza, quando sia in contestazione fra le parti l'esistenza o meno di margini di valutazione in capo all'Amministrazione in fase di attuazione del giudicato.
Più nel dettaglio, il Collegio chiarisce che in tale ipotesi l'allegazione di nuove ragioni ostative non coperte dalla decisione cognitoria giudicato non può considerarsi alla stregua di una nuova eccezione in senso proprio, costituendo piuttosto - anche alla luce della giurisprudenza della Corte di cassazione (in senso conforme: Cass. civ., sez. VI, 30 giugno 2020, n. 12980; Cass. civ., sez. III, 15 novembre 2019, n. 29714) - una semplice argomentazione difensiva a sostegno della tesi dell'Amministrazione medesima, che pertanto può essere supportata da nuova documentazione, soprattutto quando la tesi dell'Amministrazione appellante si fondi su asserite sopravvenienze successive al giudicato.
25-11-2020 05:36
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