Il decreto di scioglimento del Consiglio comunale per infiltrazioni mafiose: i presupposti per l’emanazione e il sindacato del G.A..
CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE III, SENTENZA 24 GIUGNO 2020, N. 4074
Secondo la sentenza in commento l'emanazione, ex art. 143 d.lgs. n. 267/2000, del decreto di scioglimento del Consiglio comunale costituisce la risultante di una complessiva valutazione il cui asse portante è rappresentato, da un lato, dall'accertata o notoria diffusione sul territorio della criminalità organizzata; dall'altro lato, dalla carente funzionalità dell'ente in uno o più settori, sensibili agli interessi della criminalità organizzata, ovvero da una situazione di grave e perdurante pregiudizio per la sicurezza pubblica. Il che legittima l'intervento statale finalizzato al ripristino della legalità ed al recupero della struttura pubblica ai propri fini istituzionali, attività che deve essere valutata con riguardo al determinato momento storico ed al vissuto, allora esistente, rispetto ai quali elementi i fatti sintomatici o presuntivi si erano colorati.
Ad avviso del Consiglio di Stato ne deriva che, nel caso di impugnazione del decreto di scioglimento del Consiglio comunale, emanato ex art. 143 d.lgs. n. 267/2000, il giudice adìto deve tener conto dell'imprescindibile contesto locale e dei suoi rapporti con l'amministrazione del territorio: la valutazione del giudice amministrativo (il cui sindacato non può estendersi oltre il profilo della logicità delle valutazioni) deve quindi fondarsi sulla permeabilità degli organi elettivi a logiche e condizionamenti mafiosi sulla base di un loro complessivo, unitario e ragionevole vaglio, costituente bilanciata sintesi e non mera somma dei singoli elementi stessi. La pronuncia evidenzia, dunque, come il particolare rigore con cui deve essere valutata la situazione e l'operato (o il non operato) degli amministratori sia direttamente connesso alla straordinarietà dell'indicata misura, alla sua fondamentale funzione di contrasto alla capillare diffusione, tramite connivenza con le amministrazioni locali, della criminalità organizzata sull'intero territorio nazionale, ed al fatto che la finalità perseguita dal legislatore è rimasta quella di offrire uno strumento di tutela avanzata, in particolari situazioni ambientali, nei confronti del controllo e dell'ingerenza delle organizzazioni criminali sull'azione amministrativa degli enti locali, in presenza anche di situazioni estranee all'area propria dell'intervento penalistico o preventivo, nell'evidente necessità di evitare, con immediatezza, che l'amministrazione locale rimanga permeabile all'influenza della criminalità organizzata per l'intera durata del suo mandato elettorale.
In senso conforme: Cons. Stato, sez. III, 18 luglio 2019, n. 5077; Cons. Stato, sez. III, 17 giugno 2019, n. 4026; Cons. Stato, sez. III, 14 luglio 2015, n. 3520; Cons. Stato, sez. III, 2 luglio 2014, n. 3340; Cons. Stato, sez. III, 23 marzo 2014, n. 2038; Cons. Stato, sez. III, 14 febbraio 2014, n. 727.
Il Consiglio di Stato chiarisce inoltre che il provvedimento di scioglimento del Consiglio comunale non ha finalità repressive nei confronti di singoli, ma di salvaguardia dell'amministrazione pubblica di fronte alla pressione e all'influenza della criminalità organizzata: trovano pertanto giustificazione i margini, particolarmente ampi, della potestà di apprezzamento di cui fruisce l'Amministrazione e la possibilità di dare peso anche a situazioni non traducibili in addebiti personali, ma tali da rendere plausibile, nella concreta realtà contingente e in base ai dati dell'esperienza, l'ipotesi di una possibile soggezione degli amministratori alla criminalità organizzata, quali i vincoli di parentela o di affinità, i rapporti di amicizia o di affari, le notorie frequentazioni.
In senso conforme: Cons. Stato, 22 giugno 2018, n. 3828; Cons. Stato, sez. V, 14 maggio 2003, n. 2590.
Sul piano procedimentale, poi, la sentenza in commento rileva che il decreto di scioglimento del Consiglio comunale, emanato ex art. 143 del D.Lgs. n. 267 del 2000, legittimamente può essere emesso inaudita altera parte, e quindi omettendo la partecipazione procedimentale dei soggetti destinatari dello stesso: l'esclusione della garanzia partecipativa nelle forme dettate dall'art. 7 della L. n. 241/1990, infatti, è in questo caso legata alla stessa natura dell'atto di scioglimento che dà ragione dell'esistenza, oltre che della gravità, dell'urgenza del provvedere, cui non può non correlarsi l'affievolimento dell'esigenza di salvaguardare in capo ai destinatari, nell'avvio dell'iter del procedimento di scioglimento, le garanzie partecipative e del contraddittorio assicurate dalla comunicazione di avvio del procedimento.
In senso conforme: Cons. Stato, sez. III, 9 luglio 2012, n. 3998; C.G.A., 21 novembre 2011, n. 866; Cons. Stato, sez. V, 20 ottobre 2005, n. 5878; Cons. Stato, sez. IV, 22 giugno 2004, n. 4467.
Infine, il Consiglio di Stato osserva che l'atto emanato nella forma del d.P.R., con cui il Presidente della Repubblica dispone lo scioglimento di un Consiglio comunale (ex art. 143 d.lgs. n. 267/2000), viene assunto non nell'esercizio di poteri riconducibili a quelli amministrativi e “politici” (non liberi nei fini) ma, piuttosto, nell'esercizio di un potere neutrale di garanzia e controllo di rilievo costituzionale su atti di altri organi o autorità: sicché, nel giudizio amministrativo avente ad oggetto l'impugnazione del d.P.R. emanato ex art. 143 d.lgs. n. 267/2000, la legittimazione passiva in giudizio deve essere riconosciuta non già al Presidente della Repubblica, bensì all'autorità il cui atto è fatto oggetto del “controllo” presidenziale e alla quale spetta la qualifica di autorità emanante (nella specie: la Presidenza del Consiglio e il Ministero dell'interno).
09-07-2020 23:37
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