Festival di Sanremo. Un cantautore italiano ricorre al Tar contro la Rai lamentando di essere stato limitato rispetto agli altri artisti dal sistema di votazione adottato.- Per il ricorrente la pubblica amministrazione non avrebbe garantito la parità di trattamento dei candidati.
Per il Tar l'applicazione dell'istituto del diritto di accesso e, più in generale, dei principi di pubblicità e trasparenza di cui l'accesso costituisce la prima e fondamentale declinazione, è subordinata al ricorrere di un'attività di natura pubblicistica e, dunque, alla condizione dell'inerenza dei documenti pretesi a siffatta attività. A ben guardare non tutta l'attività imputabile al gestore del servizio radiotelevisivo può essere considerata quale esercizio di pubblico servizio dovendo essere tenuta distinta da quest'ultima quella connessa all'attuazione di convenzioni e/o accordi di natura privatistica. Il Comune di Sanremo, titolare della manifestazione canora di cui si tratta, ha stipulato con la Rai un'apposita convenzione finalizzata alla realizzazione della stessa, con affidamento alla Rai medesima della connessa organizzazione. Ebbene il rapporto che ne è scaturito non è disciplinato da norme pubblicistiche, ma dalla convenzione privata stipulata, e dunque non può ritenersi assoggettato all'applicazione delle regole pubblicistiche in materia di pubbliche selezioni.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7547 del 2019, proposto da:
Vadim Valenti, rappresentato e difeso dall'avvocato Natalia Paoletti, con
domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto
presso il suo studio in Roma, via Barnaba Tortolini n. 34;
contro
RAI - Radiotelevisione Italiana S.p.A., in persona del legale rappresentante
p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Lo Pinto, Fabio Cintioli e
David Astorre, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e
domicilio eletto presso lo studio dello stesso avv. Fabio Cintioli in Roma, via
Vittoria Colonna, 32;
nei confronti
Davide Combusti, Veronica De Simone, Sergio Vallarino, Emma Fuggetta
non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
del provvedimento di diniego prot. n.ASL/D/0004279 DEL 9.5.2019 della
Rai Radiotelevisione Italiana, in relazione all'istanza di accesso del signor
4/12/2019
Vadim Valenti notificata in data 10.4.2019;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Rai - Radiotelevisione Italiana S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 ottobre 2019 il dott. Claudio
Vallorani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
L'odierno ricorrente, sig. Vadim Valenti (in arte “Vadim”), è un cantautore
italiano il quale, con ricorso ex art. 116 c.p.a. notificato alla RAI in data
12.6.2019 e depositato il successivo 14.6.2019, ha adito questo TAR
esponendo quanto segue:
- nel 2014 partecipava alla 64^ edizione del Festival della Canzone Italiana di
Sanremo, dove presentava un proprio brano originale nella sezione “Nuove
proposte” (c.d. “Giovani”);
- come è noto, si tratta di manifestazione canora di caratura nazionale e
internazionale, organizzata dalla Rai - Radiotelevisione Italiana S.p.A., che ne
cura anche la trasmissione in eurovisione;
- come concorrente nella manifestazione “de qua” il sig. Valenti sarebbe stato
“fortemente limitato rispetto agli altri artisti dal sistema di votazione
adottato”, che avrebbe compromesso le sue chances di successo (ai fini del
passaggio alla finale per la categoria “Nuove proposte”), in quanto le
votazioni del pubblico da casa sarebbero state chiuse immediatamente dopo
la sua esibizione (svoltasi il 20.2.2014), mentre per gli altri concorrenti della
medesima categoria, esibitisi nella stessa serata del Festival (la terza) le
votazioni “sono rimaste a lungo aperte”;
- sarebbe inoltre stato trattato in maniera discriminatoria e deteriore in ogni
successiva occasione promozionale inerente al Festival, rispetto agli artisti che,
a differenza del ricorrente, erano stati contrattualizzati da una casa
discografica;
- la RAI, quale ente a partecipazione pubblica, titolare in esclusiva del servizio
pubblico radiotelevisivo nonché, nella specie, soggetto organizzatore del
Festival, avrebbe dovuto “tener fede ai principi generali di imparzialità e buon
andamento della pubblica amministrazione, tutelati dall'art. 97 della
Costituzione, garantendo di conseguenza la parità di trattamento dei candidati
partecipanti, il che nella fattispecie non è avvenuto….”;
- da ciò sarebbero scaturiti gravissimi pregiudizi per la carriera discografica
del signor Vadim Valenti, sia sotto il profilo del danno emergente che del
lucro cessante, con evidenti ricadute, oltre che sul piano professionale, anche
a livello personale e umano;
- più recentemente il sig. Valenti, con atto di invito e diffida del 20.2.2019, ha
domandato alla RAI - Radiotelevisione Italiana S.p.A. il risarcimento di tutti i
danni patrimoniali e non patrimoniali subiti e subendi, in conseguenza della
vicenda festivaliera come sopra riassunta, i quali sarebbero stati causati dalla
RAI, mediante la propria condotta inosservante degli obblighi giuridici sopra
accennati;
- successivamente, con nota protocollo n. ALS/D/0003532 del 19.3.2019, la
RAI ha negato ogni addebito;
- quindi, con nota in data 10.4.2019, il ricorrente ha presentato alla RAI
istanza di accesso per conoscere gli atti del “procedimento di organizzazione,
selezione, votazione e premiazione del 64esimo Festival della Canzone
Italiana di Sanremo, chiedendo in particolare: - il regolamento integrale del
Festival; - i verbali delle operazioni di voto; - i provvedimenti con cui sono
stati individuati i criteri di valutazione adottati dalla Sala Stampa; - i verbali
relativi all'assegnazione dei seguenti premi per la Sezione “Nuove Proposte”:
- Premio della Critica Mia Martini;
- Premio Emanuele Luzzati;
- Premio Assomusica;
- Premio Sala Stampa “Lucio Dalla” (Sala Stampa Radio-TV).
- la suddetta istanza è stata riscontrata dalla RAI con il provvedimento di
diniego prot. n.ALS/D/0004279 del 9.5.2019 (oggi impugnato) nel quale il
rifiuto opposto al ricorrente viene motivato in ragione: i. della natura
meramente esplorativa dell'istanza; ii. della mancanza di un interesse concreto
ed attuale all'ostensione della documentazione; iii. della natura della
competizione in esame, non assimilabile ad una procedura di selezione per
l'accesso all'impiego presso pubbliche amministrazioni (e pertanto esclusa dal
regime di accesso agli atti amministrativii di cui agli artt. 22 e ss. Legge n. 241
del 1990).
Avverso il provvedimento di diniego propone ricorso il signor Valenti
chiedendo, nel contempo, l'accertamento del suo diritto a prendere visione ed
estrarre copia dei documenti sopra menzionati.
Le censure del ricorrente sono articolate in un unico motivo rubricato
“Violazione del combinato disposto degli artt. 22, 23 e 24 della legge n.241
del 7.8.1990 e ss.mm.ii.”. Egli deduce che il suo interesse all'esibizione della
documentazione richiesta è collegato all'esercizio del diritto di difesa relativo
all'azione risarcitoria che avviare, nelle sedi competenti, nei confronti della
RAI, per il trattamento deteriore ricevuto, nei termini già anticipati con la
menzionata diffida del 20.2.2019.
La RAI, costituitasi in giudizio per resistere al ricorso, ne ha eccepito in primo
luogo l'inammissibilità per difetto di giurisdizione, trattandosi di una società
per azioni assoggettata alla disciplina generale del diritto societario privato ex
art. 49 d.lgs. n. 177 del 2005, per quanto non diversamente previsto dal testo
unico radiotelevisivo; nella specie non vi sarebbe alcuna inerenza tra atti
relativi alla organizzazione e gestione di un concorso canoro e finalità del
servizio pubblico radiotelevisivo, mentre tale inerenza è necessaria, ad avviso
della resistente, per poter radicare la giurisdizione in capo al G.A.. La
resistente eccepisce inoltre la carenza di interesse del ricorrente a coltivare il
presente ricorso il quale mira ad un mero controllo esplorativo, stante
l'ampiezza della pretesa conoscitiva vantata che, peraltro, va ad estendersi alla
documentazione relativa a vari premi i quali, in realtà, esulano dall'attività
della RAI in quanto attribuiti autonomamente da organismi e associazioni del
tutto esterni all'ente radiotelevisivo. Il collegamento dei documenti domandati
con la posizione soggettiva che sarebbe stata lesa, inoltre, sarebbe pretestuoso
e del tutto astratto in quanto la conoscenza degli stessi non potrebbe
condurre ad alcuna utilità per il ricorrente (il quale, sottolinea la RAI, in
occasione della sua partecipazione, aveva sottoscritto apposito documento
attestante la piena adesione al regolamento del Festival di Sanremo); si tratta
inoltre di atti privatistici che, con specifico riguardo ai verbali relativi
all'assegnazione dei vari premi speciali sopracitati, non sono stati formati né
sono detenuti da RAI S.p.a..
In vista della camera di consiglio parte ricorrente ha prodotto memoria nella
quale ha replicato agli argomenti della società resistente.
Quindi, nella camera di consiglio del 9 ottobre 2019, dopo la discussione la
causa è stata trattenuta per la decisione.
Il ricorso non merita accoglimento nel merito, in quanto il Collegio ritiene che
gli atti richiesti, poiché riguardanti una manifestazione canora (seppur di
grande rilevanza, non soltanto nazionale), non sono inerenti ad una “attività
di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario” e,
pertanto, manca, nella specie, uno dei presupposti necessari che la legge
richiede per legittimare una istanza ostensiva dei confronti di un soggetto di
diritto privato, quale è RAI S.p.a. che, per quanto controllata dallo Stato e
sebbene gestore del servizio pubblico radiotelevisivo, è però equiparabile ad
un soggetto privato sul piano del regime giuridico a cui sono soggetti i suoi
atti, ove non sottoposti, in via di eccezione mediante norma “ad hoc”, a
diversa disciplina, in ragione del rilievo pubblicistico di determinate sue
attività e/o specifici aspetti del servizio radiotelevisivo erogato.
La regola dell'assoggettamento della RAI alle norme del diritto privato, tanto
nell'organizzazione interna quanto nello svolgimento delle attività di gestione
del servizio, è ben scolpita dall'art. 49, comma 2, d.lgs. n. 177 del 2005 (T.U.
Radiotelevisivo), laddove prevede che “2. Per quanto non sia diversamente
previsto dal presente testo unico la RAI-Radiotelevisione italiana Spa è
assoggettata alla disciplina generale delle società per azioni, anche per quanto
concerne l'organizzazione e l'amministrazione.”
Come di recente statuito dal Consiglio di Stato (Cons. Stato, Sez. V, 2 ottobre
2019, n. 6603) “….il riconoscimento del diritto di accesso postula -
indipendentemente dalla natura formalmente pubblica o privata del soggetto
che ha formato o che detiene i documenti di interesse e dalla consistenza
pubblicistica o privatistica del relativo regime operativo - che si versi in un
contesto assoggettato alla applicazione dei principi di parità di trattamento e
di trasparenza (cfr. Cons. Stato, sez. III, 17 marzo 2017, n. 1213): il che
accade (nella logica dell'art. 97 Cost.) solo in presenza di attività (autoritativa o
paritetica, esercitata in forma pubblicistica o mercé il ricorso alle regole del
diritto privato) "di interesse pubblico" (cfr. art. 22, comma 1 lett. e) L. n. 241
del 1990, che scolpisce una nozione "allargata" di "pubblica
amministrazione"; e cfr., altresì, l'art. 1, comma 1 bis, quanto all'attività
amministrativa resa in forma "non autoritativa", nonché il comma 1 ter,
quanto ai "soggetti privati" che, in quanto "preposti all'esercizio di attività
amministrative", sono tenuti al rispetto dei "criteri e dei principi di cui al
comma 1" e, quindi, alla imparzialità, alla pubblicità ed alla trasparenza; cfr.
anche, sotto il profilo processuale, l'art. 7, comma 2 cod. proc. amm.).
Solo entro questi limiti – che sono strettamente legati al perimetro delle
attività di interesse pubblico o, se si preferisce, lato sensu, “amministrative”
affidate al soggetto di diritto privato da disposizioni legislative speciali - il
diritto di accesso può essere esercitato nei confronti di soggetti privati
"gestori di pubblici servizi" (cfr. art. 23 L. n. 241 del 1990).
Con riferimento a quest'ultima categoria soggettiva, nel cui novero va
ricondotta anche RAI S.p.a., l'applicazione dell'istituto del diritto di accesso e,
più in generale, dei principi di pubblicità e trasparenza (di cui l'accesso
costituisce la prima e fondamentale, ma non unica, declinazione), è
subordinata al ricorrere di un'attività di natura pubblicistica e, dunque, alla
condizione dell'inerenza dei documenti pretesi a siffatta attività, come si
ricava, agevolmente, dal comma 1-ter dell'art. 1 della legge n. 241 del 1990
(come introdotto dall'art. 1, comma 37, L. 6 novembre 2012, n. 190), secondo
cui “1-ter. I soggetti privati preposti all'esercizio di attività amministrative
assicurano il rispetto dei criteri e dei principi di cui al comma 1 (tra i quali vi
sono i principi di pubblicità e trasparenza, ndr.), con un livello di garanzia non
inferiore a quello cui sono tenute le pubbliche amministrazioni in forza delle
disposizioni di cui alla presente legge.”.
Per quanto precede la questione in esame si concentra tutta, in modo decisivo,
sulla possibilità di qualificare o meno l'attività svolta da RAI Spa, nella
regolamentazione e nella gestione della 64esima edizione del Festival di
Sanremo, come attività avente carattere ovvero rilevanza pubblicistica,
secondo le norme del diritto nazionale o comunitario (vedi art. 22, comma 1,
lett. e), Legge n. 241 del 1990).
All'interrogativo il Collegio ritiene di dover dare risposta negativa.
In effetti, per quanto già sopra esposto, non tutta l'attività imputabile al
gestore del generale servizio radiotelevisivo può essere ineluttabilmente
considerata quale esercizio di pubblico servizio (anzi, di regola, la RAI opera
in regime di diritto privato) dovendo essere tenuta distinta da quest'ultima
quella connessa all'attuazione di convenzioni e/o accordi di natura
privatistica. Il Comune di Sanremo, titolare della manifestazione canora di cui
si tratta, ha stipulato con la Rai una convenzione finalizzata alla realizzazione
della stessa, con affidamento alla Rai medesima della connessa
organizzazione; pertanto, il rapporto che ne è scaturito non è disciplinato da
norme pubblicistiche, ma dalla convenzione privata stipulata, e dunque non
può ritenersi assoggettato all'applicazione delle regole pubblicistiche in
materia di pubbliche selezioni, come invece ha ritenuto la parte ricorrente
nell'adire il Giudice Amministrativo per contestare le modalità di
realizzazione di tale attività.
Ad avviso del Collegio non può essere inquadrata in ambito pubblicistico la
modalità di gestione della partecipazione di giovani artisti, quale il ricorrente,
ad una o più serate del Festival di Sanremo per la parte dedicata alla Sezione
Giovani, “….né tale attività può ragionevolmente dirsi rivolta in via diretta ed
immediata a realizzare un pubblico servizio, indirizzato alla generalità dei
cittadini, in quanto è noto che le manifestazione canore si svolgono
ordinariamente in ambito privatistico e non trovano alcuna regolamentazione
normativa di natura pubblicistica (cfr. Cass. Sezione VI Penale, n. 2549/2003”
(TAR Lazio, III-ter, 30 gennaio 2012, n. 955; TAR Lazio, III-ter, 16 giugno
2010, n. 18291).
Per le considerazioni che precedono, poiché nella specie gli atti e i documenti
pretesi attengono alla selezione, partecipazione e votazione degli artisti
nell'ambito di un Festival canoro, la cui organizzazione è stata affidata dal
Comune di Sanremo alla Rai in base a rapporto convenzionale avente natura
privatistica, si è al di fuori della “attività di pubblico interesse disciplinata dal
diritto nazionale o comunitario” di cui all'art. 22, comma 1, lett. e), Legge n.
241 del 1990. Manca, pertanto, uno dei presupposti necessari per poter porre
il gestore del pubblico servizio in una posizione di dovere rispetto alla istanza
del privato volta al soddisfacimento della pretesa di ostensione documentale,
in quanto RAI S.p.a., con riguardo all'attività espletata (ed alla quale l'istanza
di accesso di riferisce), non ha compiuto, come detto, atti di interesse generale
disciplinati dal diritto nazionale o comunitario (art. 22 cit.), né è venuta in
considerazione quale soggetto privato preposto all'esercizio di attività
amministrative (cfr. art. 1, comma 1-ter, legge n. 241 del 1990) e, pertanto,
mancano, in concreto, le condizioni per poter ritenere la resistente tenuta al
rispetto delle norme sul diritto di accesso (art. 22 e ss. legge n. 241 del 1990).
Per queste assorbenti ragioni il Collegio ritiene di dover respingere, nel
merito, il ricorso proposto.
La parziale novità delle questioni trattate giustifica l'integrale compensazione
delle spese di causa in via di eccezione alla regola della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza),
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo
respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 ottobre 2019 con
l'intervento dei magistrati:
Achille Sinatra, Presidente FF
Claudio Vallorani, Primo Referendario, Estensore
Eleonora Monica, Primo Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Claudio Vallorani Achille Sinatra
IL SEGRETARIO
01-01-2020 21:25
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