Esiste l 'obbligo di notifica del gravame ai controinteressati in caso di provvedimento di esclusione da una gara?
T.A.R. Puglia - Bari, Sez. II, Sent. del 12 marzo 2020, n. 378
Pubblicato il 12/03/2020N. 00378/2020 REG.PROV.COLL.N. 00073/2020 REG.RIC.R E P U B B L I C A I T A L I A N AIN NOME DEL POPOLO ITALIANOIl Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia(Sezione Seconda)ha pronunciato la presenteSENTENZAex art. 60 codice del processo amministrativo;sul ricorso numero di registro generale 73 del 2020, integrato da motiviaggiunti, proposto da -OMISSIS- s.r.l., in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Delfino, con domiciliodigitale come da P.E.C. iscritta al registro generale degli indirizzi elettronici(ReGIndE); contro-OMISSIS-in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata edifesa dall'avv. Massimo Gentile, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv.Angelo Donato in Bari alla via Principe Amedeo n. 25 e con domicilio digitalecome da P.E.C. iscritta al registro generale degli indirizzi elettronici(ReGIndE); perl'annullamentoA. del provvedimento prot. -OMISSIS-di revoca dell'aggiudicazione definitivadell'appalto n. -OMISSIS-;
24/3/20202/5B. ove possa occorrere, della nota prot. n. -OMISSIS-di rigetto dell'istanza diannullamento in via di autotutela;C. di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, e/o conseguenziale econnesso, comunque lesivo degli interessi della ricorrente.Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;Visto l'atto di costituzione in giudizio di -OMISSIS-.;Visti tutti gli atti della causa;Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2020 il dott.Lorenzo Ieva e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;Comunicata alle parti in forma diretta ed esplicita la possibilità di adottare unasentenza semplificata, ricorrendone le condizioni previste;Sentite le stesse ai sensi dell'articolo 60 del codice del processoamministrativo, approvato con il decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104;Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.FATTO e DIRITTO1.- Con ricorso depositato come in rito, la ricorrente mandataria di un'-OMISSIS- ha impugnato il provvedimento di esclusione da una gara perl'affidamento dei lavori di manutenzione della segnaletica orizzontale,adottato dalla Stazione appaltante per la ritenuta sopravvenuta carenza delpossesso di un requisito generale.Nella specie, la Stazione appaltante ha escluso la mandante dell'-OMISSIS- (-OMISSIS-.), in quanto interessata, in corso di gara, da un provvedimentointerdittivo antimafia, anche se è stata, in seconda battuta, subito ammessa alcontrollo giudiziario, di cui all'art. 34-bis del d.lgs 6 settembre 2011 n. 159.Tanto è avvenuto, ha sostenuto la ricorrente, in violazione di precisedisposizioni di legge e comunque con eccesso di potere per svariati profili.2.- Si è costituita Società -OMISSIS-., sostenendo la legittimità delprovvedimento e comunque che la perdita del requisito in questione nonpoteva essere trascurata nel procedimento di gara.
24/3/20203/53.- All'udienza in camera di consiglio per le reclamate misure cautelari, ilricorso, sentite le parti, è stato immediatamente trattenuto per la decisione informa semplificata.4.- Il ricorso è fondato.5.- In fatto, la ricorrente ha fatto rilevare che la mandante interessata dallaperdita del requisito è stata sostituita, appena presane cognizione.Peraltro, l'ammissione al controllo giudiziario sospende gli effettidell'interdittiva, a mente dell'art. 34-bis, comma 7, del d.lgs. 6 settembre 2011n. 159.6.- In diritto, va respinta l'eccezione di parte resistente in ordine alla mancatanotifica del ricorso nel termine per impugnare ad almeno uncontrointeressato e vanno invece accolte le due censure addotte da partericorrente avverso il gravato provvedimento.6.1.- Non v'è infatti obbligo di notificazione ad alcun controinteressatonell'ipotesi d'impugnativa di provvedimenti di esclusione, ai sensi dell'art. 41del codice del processo amministrativo, in quanto trattasi di atti che hannocome destinatari solo i soggetti esclusi e rispetto ai quali nessuna posizione divantaggio si è consolidata in capo agli altri partecipanti al procedimento digara ancora in itinere.Tanto è stato chiarito, a più riprese, da univoca giurisprudenza (Cons. St., sez.V, 28 agosto 2019 n. 5926; Cons. St., sez. VI, 25 luglio 2019 n. 5264; T.A.R.Puglia, sez. III, 28 maggio 2019 n. 744; T.A.R. Lazio, sez. II, 5 marzo 2014 n.2550; Cons. St., sez. V, 25 marzo 2002 n. 1687), in particolare con riferimentoalla fattispecie nella quale, come nel caso in esame, non è intervenuta ancoraalcun'aggiudicazione e non è stato stipulato il contratto.6.2.- Nel merito, viene contestata la violazione dell'art. 95, comma 1, del d.lgs.6 settembre 2011 n. 159, nonché la violazione dell'art. 48, comma 19-ter, deld.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, per come successivamente modificato. Viene altresìlamentato l'eccesso di potere per istruttoria carente, travisamento dei fatti,contraddittorietà manifesta e sviamento del potere.
24/3/20204/5Difatti, l'art. 95, comma 1, del d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159 prevede che,quando l'interdittiva prefettizia interessi un operatore economico diverso dallasocietà mandataria, i relativi effetti non si estendano agli altri operatori,qualora l'impresa venga estromessa o sostituita, prima della stipula delcontratto di appalto (T.A.R. Puglia, sez. Lecce, sez. II, 12 agosto 2019 n.1424).La disciplina dettata dal codice degli appalti, segnatamente dall'art. 48, commi18 e 19-ter, del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, per come modificata al tempo diapplicazione della specifica regula juris, ha pure previsto la modificabilitàsoggettiva delle -OMISSIS-, in fase di gara, prima della stipulazione delcontratto di appalto, in ipotesi di perdita dei requisiti, nei casi previsti dallanormativa antimafia, in capo ad un operatore economico mandante nell'-OMISSIS-La lettura corretta di siffatta disposizione normativa, che ha inteso estendere eprivilegiare il principio del favor partecipationis, sicuramente vigente e indiapplicabile al tempo del provvedimento sfavorevole di esclusione, dunque,consente a fortiori la modificabilità dei concorrenti in forma aggregata, ancheprima della stipulazione del contratto.Né, alla stregua della sopra richiamata normativa, rileva, come eccepito dacontroparte resistente, la mancata menzione del sopraggiunto provvedimentointerdittivo, quale ragione della sostituzione dell'operatore economicomandante, in quanto l'art. 95, comma 1, del d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159prevede ex lege l'effetto della neutralizzazione della statuizione interdittivaprefettizia. Né è stabilito alcun puntuale obbligo di comunicazione allastazione appaltante.Costituisce inoltre regola generale che, nei procedimenti di evidenza pubblica,articolati in più fasi, l'operatore economico mantenga, ad ogni successiva fasee vaglio della stazione appaltante, il requisito utile per la proficuapartecipazione alla gara, se del caso, intervenendo prontamente, prima della
24/3/20205/5valutazione da parte dell'amministrazione, a sanare eventuali carenze, laddovevi sia specifica normativa che lo consenta, com'è avvenuto nel caso di specie.Di conseguenza, sulla base delle sopra richiamate disposizioni normative,v'erano tutti i presupposti, che consentivano alla mandataria ricorrente dipoter proseguire nella partecipazione alla procedura di gara, per cuil'impugnato atto di esclusione risulta illegittimo.7.- In conclusione, il ricorso va accolto, con annullamento degli attiimpugnati.8.- Le spese vanno compensate, stante la novità delle questioni poste.P.Q.M.il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione II, definitivamentepronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e perl'effetto annulla gli atti impugnati.Spese compensate.Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2020 conl'intervento dei magistrati:Giuseppina Adamo, PresidenteFrancesco Cocomile, ConsigliereLorenzo Ieva, Referendario, EstensoreL'ESTENSOREIL PRESIDENTELorenzo IevaGiuseppina Adamo
28-03-2020 12:36
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