È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 93 dell’8 aprile 2020, serie generale, il decreto scuola (d.l. n. 22/2020, vigente al 9 aprile 2020), con le misure urgenti adottate per la regolare conclusione e l’avvio ordinato dell’anno scolastico, nonché per lo svolgimento degli esami di Stato.
DECRETO-LEGGE 8 aprile 2020, n. 22;in G.U. dell'8 aprile 2020, n. 93Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avviodell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato.(20G00042)Vigente al: 9-4-2020 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICAVisti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, conmodificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12; Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, conmodificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13; Visto il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9; Visto il decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11; Visto il decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14; Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18; Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19; Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di contenere glieffetti negativi che l'emergenza epidemiologica COVID-19 staproducendo sul sistema scolastico, prevedendo misure straordinarie inmateria di conclusione dell'anno scolastico 2019/2020 e di ordinatoavvio dell'anno scolastico 2020/2021 e di accelerazione esemplificazione dell'iter procedurale dei provvedimenti di competenzadel Ministro dell'istruzione; Ritenuta, altresi', la necessita' di dover prevedere misureeccezionali in tema di svolgimento di esami di stato di abilitazioneall'esercizio delle professioni, nonche' per assicurare lacontinuita', pur in costanza dell'emergenza epidemiologica, delleattivita' formative delle Universita', ivi comprese quelle pratiche edi tirocinio; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nellariunione del 6 aprile 2020; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, delMinistro dell'istruzione e del Ministro dell'universita' e dellaricerca, di concerto con i Ministri degli affari esteri e dellacooperazione internazionale, della giustizia, dell'economia e dellefinanze e per la pubblica amministrazione; Emanail seguente decreto-legge:Art. 1Misure urgenti per gli esami di Statoe la regolare valutazione dell'anno scolastico 2019/20201. Con una o piu' ordinanze del Ministro dell'istruzione possono
essere adottate, per l'anno scolastico 2019/2020, specifiche misuresulla valutazione degli alunni e sullo svolgimento degli esami diStato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione, neicasi e con i limiti indicati ai commi successivi. 2. Le ordinanze di cui al comma 1 definiscono le strategie e lemodalita' dell'eventuale integrazione e recupero degli apprendimentirelativi all'anno scolastico 2019/2020 nel corso dell'anno scolasticosuccessivo, a decorrere dal 1° di settembre 2020, quale attivita'didattica ordinaria. L'eventuale integrazione e recupero degliapprendimenti di cui al primo periodo tiene conto delle specifichenecessita' degli alunni delle classi prime e intermedie di tutti icicli di istruzione, avendo come riferimento il raggiungimento dellecompetenze di cui alle indicazioni nazionali per il curricolo dellascuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, alleindicazioni nazionali per i licei e alle linee guida per gli istitutitecnici e professionali. 3. Nel caso in cui l'attivita' didattica delle istituzioni delsistema nazionale di istruzione riprenda in presenza entro il 18maggio 2020 e sia consentito lo svolgimento di esami in presenza, leordinanze di cui al comma 1 disciplinano: a) i requisiti di ammissione alla classe successiva per le scuolesecondarie, tenuto conto del possibile recupero degli apprendimentidi cui al comma 2 e comunque del processo formativo e dei risultatidi apprendimento conseguiti sulla base della programmazione svolta,in deroga agli articoli 5, comma 1, e 6 del decreto legislativo 13aprile 2017, n. 62 e all'articolo 4, commi 5 e 6, del decreto delPresidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122; b) le prove dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo diistruzione, anche prevedendo l'eliminazione di una o piu' di esse erimodulando le modalita' di attribuzione del voto finale, conspecifiche disposizioni per i candidati privatisti, salvaguardandol'omogeneita' di svolgimento rispetto all'esame dei candidatiinterni, in deroga agli articoli 8 e 10 del decreto legislativo n. 62del 2017; c) le modalita' di costituzione e di nomina delle commissioni,prevedendo la loro composizione con commissari esclusivamenteappartenenti all'istituzione scolastica sede di esame, con presidenteesterno per l'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo diistruzione, in deroga all'articolo 16, comma 4,del decretolegislativo n. 62 del 2017; d) le prove dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo,prevedendo anche la sostituzione della seconda prova a caratterenazionale con una prova predisposta dalla singola commissione diesame affinche' detta prova sia aderente alle attivita' didatticheeffettivamente svolte nel corso dell'anno scolastico sulle specifichediscipline di indirizzo, sulla base di criteri del Ministerodell'istruzione che ne assicurino uniformita', in deroga agliarticoli 17 e 18 del decreto legislativo n. 62 del 2017. 4. Nel caso in cui l'attivita' didattica in presenza delleistituzioni del sistema nazionale di istruzione non riprenda entro il18 maggio 2020 ovvero per ragioni sanitarie non possano svolgersi
esami in presenza, oltre alle misure di cui al comma 3, in quantocompatibili, le ordinanze di cui al comma 1 disciplinano: a) le modalita', anche telematiche, della valutazione finaledegli alunni, ivi compresi gli scrutini finali, in derogaall'articolo 2 del decreto legislativo n. 62 del 2017 e all'articolo4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 122 del 2009; b) la sostituzione dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclodi istruzione con la valutazione finale da parte del consiglio diclasse che tiene conto altresi' di un elaborato del candidato, comedefinito dalla stessa ordinanza, nonche' le modalita' e i criteri perl'attribuzione del voto finale, con specifiche disposizioni per icandidati privatisti, salvaguardando l'omogeneita' di svolgimentorispetto all'esame dei candidati interni, in deroga agli articoli 8 e10 del decreto legislativon. 62 del 2017; c) l'eliminazione delle prove scritte e la sostituzione con ununico colloquio, articolandone contenuti, modalita' anche telematichee punteggio per garantire la completezza e la congruita' dellavalutazione, e dettando specifiche previsioni per i candidatiesterni, per l'esame di stato conclusivo del secondo ciclo diistruzione, in deroga agli articoli 17 e 18 del decreto legislativon. 62 del 2017; d) la revisione, nel limite delle risorse finanziariedisponibilia legislazione vigente, dei criteri di attribuzione dell'eccellenza edel relativo premio, anche in deroga all'articolo 2 del decretolegislativo 29 dicembre 2007, n. 262, al fine di tutelare la pienavalorizzazione dell'eccellenza tenendo conto delle misure adottate aisensi del comma 3. 5. I provvedimenti di cui al presente articolo prevedono specifichemodalita' per l'adattamento agli studenti con disabilita' e disturbispecifici di apprendimento, nonche' con altri bisogni educativispeciali. 6. In ogni caso, limitatamente all'anno scolastico 2019/2020, aifini dell'ammissione dei candidati agli esami di Stato, si prescindedal possesso dei requisiti di cui agli articoli 5, comma 1, 6, 7,comma 4, 10, comma 6, 13, comma 2, e 14, comma 3, ultimo periodo, deldecreto legislativo n. 62 del 2017. Fermo restando quanto stabilitonel primo periodo, nello scrutinio finale e nell'integrazione delpunteggio di cui all'articolo 18, comma 5, del citato decretolegislativo, anche in deroga ai requisiti ivi previsti, si tieneconto del processo formativo e dei risultati di apprendimentoconseguiti sulla base della programmazione svolta. Le esperienzematurate nei percorsi per le competenze trasversali e l'orientamentocostituiscono comunque parte del colloquio di cui all'articolo 17,comma 9, del decreto legislativo n. 62 del 2017. 7. I candidati esterni svolgono in presenza gli esami preliminaridi cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 62 del2017 al termine dell'emergenza epidemiologica e sostengono l'esame diStato conclusivo del secondo ciclo nel corso della sessionestraordinaria di cui all'articolo 17, comma 11, del citato decretolegislativo. La configurazione dell'esame di Stato per i candidatiesterni corrisponde a quella prevista per i candidati interni dalle
ordinanze di cui al comma 1. 8. Il Ministro degli affari esteri e della cooperazioneinternazionale, sentito il Ministro dell'istruzione, puo' emanarespecifiche disposizioni, con proprio decreto, per adattarel'applicazione delle ordinanze di cui al presente articolo allespecificita' del sistema della formazione italiana nel mondo di cuial decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, anche avuto riguardoall'evoluzione della pandemia nei diversi Paesi esteri in cui operanole istituzioni scolastiche ad esso afferenti. 9. I provvedimenti di cui al presente articolo devono garantirel'assenza di nuovi o maggiori oneri per il primo ciclo di istruzionee, per il secondo ciclo, il limite di spesa di cui all'articolo 3,comma 2, della legge 11 gennaio 2007, n. 1, come integratodall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147,convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176, eridotto dall'articolo 18, comma 2, del decreto-legge 12 settembre2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre2013, n. 128. Con decreto del Ministro dell'istruzione, di concertocon il Ministro dell'economia e delle finanze, al termine degli esamidi Stato, e' riscontrata l'entita' dei risparmi realizzati a valeresul predetto limite dispesa. I predetti risparmi sono versati alleentrate dello Stato per essere successivamente riassegnati al fondoper il funzionamento di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 26dicembre 2006, n. 296, nel rispetto del saldo dell'indebitamentonetto. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato adapportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.Art. 2Misure urgenti per l'ordinato avvidell'anno scolastico 2020/20211. Con una o piu' ordinanze del Ministro dell'istruzione, sentitiil Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per lapubblica amministrazione, per l'ordinato avvio dell'anno scolastico2020/2021, sono adottate, anche in deroga alle disposizioni vigenti,misure volte: a) alla definizione della data di inizio delle lezioni per l'annoscolastico 2020/2021, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, anchetenendo conto dell'eventuale necessita' di recupero degliapprendimenti quale ordinaria attivita' didattica e della conclusionedelle procedure di avvio dell'anno scolastico; b) all'adattamento e alla modifica degli aspetti procedurali edelle tempistiche di immissione in ruolo, da concludersi comunqueentro la data del 15 settembre 2020, nonche' degli aspettiprocedurali e delle tempistiche relativi alle utilizzazioni,assegnazioni provvisorie e attribuzioni dicontratti a tempodeterminato, anche in deroga al termine di conclusione delle stesseprevisto dall'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 3 luglio2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto2001, n. 333, fermo restando il rispetto dei vincoli di permanenzasulla sede previsti dalle disposizioni vigenti e delle facolta'assunzionali disponibili;
c) alla previsione, con riferimento all'ordinata prosecuzionedell'attivita' del sistema di formazione italiana nel mondo di cui aldecreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, che, qualora alcunegraduatorie di cui al decreto del Ministero dell'istruzione,dell'universita' e della ricerca del 15 luglio 2019, n. 1084, esuccessive modificazioni, risultino esaurite, esclusivamente perl'anno scolastico 2020/2021, hanno vigenza le corrispondentigraduatorie di cui ai decreti del Ministero degli affari esteri 9agosto 2013, n. 4055 e 25 novembre 2013, n. 4944, e successivemodificazioni, concernenti l'approvazione delle graduatoriedefinitive delle prove di accertamento linguistico, affinche' ilMinistero degli affari esteri e della cooperazione internazionale,attingendo alla suddette graduatorie, anche per aree linguistichediverse e per classi di concorso affini, in applicazionedell'articolo 24 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, possaprocedere ad assegnazioni temporanee per un anno scolastico; d) all'eventuale conferma, al verificarsi della condizione di cuial comma 4 dell'articolo 1, per l'anno scolastico 2020/2021, deilibri di testo adottati per il corrente anno scolastico, in deroga aquanto previsto agli articoli 151, comma 1, e 188, comma 1, deldecreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. 2. Relativamente alle attivita' del sistema della formazioneitaliana nel mondo di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n.64, le ordinanze del Ministro dell'istruzione, di cui al comma 1,sono adottate di concerto con il Ministro degli affari esteri e dellacooperazione internazionale. 3. In corrispondenza della sospensione delle attivita' didattichein presenza a seguito dell'emergenza epidemiologica, il personaledocente assicura comunque le prestazioni didattiche nelle modalita' adistanza, utilizzando strumenti informatici o tecnologici adisposizione. Le prestazioni lavorative e gli adempimenti connessidei dirigenti scolastici nonche' del personale scolastico, comedeterminati dal quadro contrattuale e normativo vigente, fermorestando quanto stabilito al primo periodo e all'articolo 87 deldecreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, possono svolgersi nelle modalita'del lavoro agile anche attraverso apparecchiature informatiche ecollegamenti telefonici e telematici, per contenere ogni diffusionedel contagio. 4. Le procedure di istituzione delle graduatorie provinciali per lesupplenze di cui al comma 6-bis dell'articolo 4 della legge 3 maggio1999, n. 124, e di costituzione delle graduatorie di istituto di cuiall'articolo 4, commi 1, 2 e 3, della medesima legge, sono attuatenell'anno scolastico 2020/2021 per spiegare efficacia per ilconferimento delle supplenze a decorrere dall'anno scolastico2021/2022. Conseguentemente, nell'anno scolastico 2020/2021, restanovalide le graduatorie di istituto attualmente vigenti, ivi compresi irelativi elenchi aggiuntivi, di cui al decreto del Ministrodell'istruzione, dell'universita' e della ricerca del 3 giugno 2015,e successive modificazioni, da compilarsi,per la finestra diinserimento relativa all'anno scolastico 2020/21, entro il 31 agosto2020, anche per i soggetti in possesso del solo titolo di
specializzazione sul sostegno. L'aggiornamento delle graduatorie adesaurimento di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge27 dicembre 2006, n. 296, avviene nell'anno scolastico 2020/2021, perspiegare efficacia per il triennio successivo, a decorrere dall'annoscolastico 2021/2022. 5. In relazione al periodo di formazione e prova del personaledocente ed educativo, esclusivamente per l'anno scolastico 2019/2020,le attivita' di verifica da parte dei dirigenti tecnici, previste nelcaso di reiterazione del periodo di prova ai sensi dell'articolo 1,comma 119, della legge 13 luglio 2015, n. 107, qualora non effettuateentro il 15 maggio 2020, sono sostituite da un parere consultivo resodal dirigente tecnico in sede di comitato di valutazione di cuiall'articolo 1, comma 117, della legge citata. 6. Per tutto l'anno scolastico 2019/2020, sono sospesi i viaggid'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visiteguidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalleistituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.Art. 3Misure urgenti per la tempestiva adozione dei provvedimenti del Ministero dell'istruzione1. A decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigoredel presente decreto e fino al perdurare della vigenza dello stato diemergenza deliberato dal Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020,in deroga a quanto previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo30 giugno 1999, n. 233, il Consiglio superiore della pubblicaistruzione-CSPI rende il proprio parere nel termine di sette giornidalla richiesta da parte del Ministro dell'istruzione. Decorso iltermine di sette giorni,si puo' prescindere dal parere. 2. Per i provvedimenti gia' trasmessi, ai sensi dell'articolo 2 deldecreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233, a decorrere dalladeliberazione dello stato di emergenza, per i quali non sia statoancora reso il parere e non sia scaduto il termine per renderlo, iltermine di cui al comma 1 decorre dalla data di entrata in vigore delpresente decreto. Art. 4Sospensione delle prove concorsualiper l'accesso al pubblico impiego1. La sospensione dello svolgimento delle procedure concorsuali perl'accesso al pubblico impiego di cui all'articolo 87, comma 5, primoperiodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, si intende riferitaesclusivamente allo svolgimento delle prove concorsuali dellemedesime procedure. Art. 5
Sospensione delle procedure concorsuali e degli esami di abilitazioneper l'accesso alle professioni vigilate dal Ministero dellagiustizia1. Le disposizioni di cui all'articolo 87, comma 5, primo periodo,del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, si applicano, in quantocompatibili, anche alle procedure concorsuali previste dagliordinamenti delle professioni regolamentate sottoposte alla vigilanzadel Ministero della giustizia e agli esami di abilitazione perl'accesso alle medesime professioni, ivi comprese le misurecompensative per il riconoscimento delle qualifiche professionaliconseguite all'estero. Art. 6 Misure urgenti per lo svolgimento degli esami di Stato diabilitazione all'esercizio delle professioni e dei tirociniprofessionalizzanti e curriculari1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5, qualora sianecessario in relazione al protrarsi dello stato di emergenza, conuno o piu' decreti del Ministro dell'universita' e della ricercapossono essere definite, anche in deroga alle vigenti disposizioninormative e in ogni caso nel rispetto delle disposizioni del decretolegislativo 6 novembre 2007, n. 206, in materia di riconoscimentodelle qualifiche professionali, l'organizzazione e le modalita' dellaprima e della seconda sessione dell'anno 2020 degli esami di Stato diabilitazione all'esercizio delle professioni regolamentate ai sensidel decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328,delle professioni di odontoiatra, farmacista, veterinario, tecnologoalimentare, dottore commercialista ed esperto contabile, nonche'delle prove integrative per l'abilitazione all'esercizio dellarevisione legale. 2. Con i decreti di cui al comma 1 possono essere altresi'individuate modalita' di svolgimento diverse da quelle ordinarie, ivicomprese modalita' a distanza, per le attivita' pratiche o ditirocinio previste per l'abilitazione all'esercizio delle professionidi cui al comma 1, nonche' per quelle previste nell'ambito deivigenti ordinamenti didattici dei corsi di studio, ovvero successiveal conseguimento del titolo di studio, anche laddove finalizzate alconseguimento dell'abilitazione professionale. 3. Il semestre di tirocinio professionale, di cui all'articolo 41della legge 31 dicembre 2012, n. 247, all'interno del quale ricade ilperiodo di sospensione delle udienze dovuto all'emergenzaepidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19, e' daconsiderarsi svolto positivamente anche nel caso in cui il praticantenon abbia assistito al numero minimo di udienze di cui all'articolo8, comma 4, del decreto del Ministro della giustizia 17 marzo 2016,n. 70. E' ridotta a sedici mesi la durata del tirocinio professionaledi cui al Capo I del Titolo IV della legge 31 dicembre 2012, n. 247,per i tirocinanti che hanno conseguito la laurea in giurisprudenzanella sessione di cui all'articolo 101, comma 1, primo periodo, del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18. Durante il periodo di sospensionedelle udienze dovuto all'emergenza epidemiologica determinata daldiffondersi del COVID-19, sono sospese tutte leattivita' formativedei tirocini, di cui all'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto2013, n. 98, all'interno degli uffici giudiziari. Il Ministro dellagiustizia predispone con proprio decreto tutti gli strumentinecessari alla prosecuzione delle attivita' formative a distanzadurante il suddetto periodo di sospensione. 4. Ai fini del conseguimento dei requisiti necessari allapartecipazione agli esami di Stato di abilitazione all'esercizio diuna professione diversa da quelle di cui ai commi 1 e 3, per le solesessioni di esame nelle quali abbia rilievo il periodo ricompreso trail 9 marzo 2020 e il termine dello stato di emergenza deliberato dalConsiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020, le amministrazionicompetenti all'organizzazione degli esami di Stato possono non tenerconto di tale periodo, in deroga alle disposizioni vigenti, al finedi consentire il riconoscimento degli anzidetti requisiti el'ammissione dei candidati che abbiano conseguito la laurea nellasessione di cui all'articolo 101, comma 1, primo periodo, deldecreto-legge 17 marzo 2020, n.18. Art. 7Misure urgenti per assicurare la continuita' della gestione delleUniversita' e delle istituzioni di alta formazione artisticamusicale e coreutica1. In deroga alle disposizioni previste dagli statuti degli ateneie delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreuticadi cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, le procedure elettoraliper il rinnovo degli organi collegiali e monocratici dei predettienti, in corso alla data di entrata in vigore del presente decretoovvero da svolgersi durante lo stato di emergenza deliberato dalConsiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, sono sospese fino alperdurare dello stato di emergenza medesimo. Per la durata dellostato di emergenza, nei casi di impossibilita' o mancata prosecuzionedell'incarico da parte degli organi monocratici, intervenutasuccessivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto,subentra nell'incarico il sostituto individuato dalla legge o dallostatuto, ovvero, in mancanza, il decano dei docenti di prima fasciadelle strutture interessate. I soggetti che, a qualsiasi titolo,svolgono, alla data di entrata in vigore del presente decreto, lefunzioni degli organi di cui al primo periodo, ovvero quellisubentrati ai sensi del secondo periodo, proseguono nell'incaricofino al subentro dei nuovi organi, anche eventualmente in deroga alledurate previste per i singoli mandati dall'articolo 2 della legge 30dicembre 2010, n. 240, e dall'articolo 4 del decreto del Presidentedella Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, nonche' alle disposizionidi legge o statutarie che prevedano limitazioni alle relativefunzioni. Al termine dello stato di emergenza, gli enti provvedonoalla rinnovazione degli atti relativi alle procedure elettorali e
allo svolgimento delle stesse nei termini indicati dallo statuto edai regolamenti interni. Art. 8Clausole di salvaguardia e di invarianza finanziaria1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelleregioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e diBolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative normedi attuazione. 2. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delpresente decreto nell'ambito delle risorse umane, strumentali efinanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senzanuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Art. 9Entrata in vigore1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo aquello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dellaRepubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversionein legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inseritonella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblicaitaliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farloosservare.
09-04-2020 22:25
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