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Sentenza

Demolizione di costruzioni abusive.La notifica dell'accertamento dell'inottemper...
Demolizione di costruzioni abusive.La notifica dell'accertamento dell'inottemperanza ad un ordine di demolizione di un immobile abusivo ha una duplice funzione costituendo da un lato il necessario titolo per la concreta immissione nel possesso da parte dell'ente comunale qualora l'interessato non intenda spontaneamente spogliarsi del bene e dall'altro consentendo al Comune la relativa trascrizione nei registri immobiliari.
T.A.R. Sicilia Palermo, Sez. III, 14/01/2020, n. 80


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale (...) del 1996, proposto da M.T.S. e G.F., in qualità di eredi di S.F., rappresentati e difesi dall'avvocato Nicola Messina, con domicilio digitale come da indirizzo PEC estratto dai registri del Ministero della Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Palermo, via Simone Cuccia, n. 45;

contro

- il Comune di Erice, in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppina Cerrati, con domicilio digitale come da indirizzo PEC estratto dai registri del Ministero della Giustizia;

per l'opposizione

- al D.P. n. 1510 del 2013 del 20.11.2013 di perenzione;

e per l'annullamento

previa sospensione

- dell'ordinanza sindacale n. 3543 del 3.10.1996, notificata in data 15.10.1996, di accertamento dell'inottemperanza all'ingiunzione di demolizione n. 9/96/VE del 9.3.1996 per un manufatto realizzato nel territorio del Comune di Erice, C.da Pizzolungo, via Darete, n. 10 (ex n. 27);

- dell'ordinanza di demolizione n. 9/96/VE del 9.3.1996;

Visti il ricorso e l'atto in costituzione in giudizio del nuovo difensore di parte ricorrente, con i relativi allegati;

Visto il decreto decisorio di perenzione n. 1510/2013 del 20.11.2013;

Visto l'atto di opposizione al decreto di perenzione n. (...), con i relativi allegati;

Vista la memoria di costituzione in giudizio, con i relativi allegati, del Comune di Erice;

Visto il D.P. n. 1065 del 30 settembre 2019, di accoglimento della domanda di misura cautelare monocratica ex art. 56 c.p.a.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore la dott.ssa Anna Pignataro;

Uditi, nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2019, i difensori delle parti, presenti così come specificato nel verbale, ai quali è stato dato avviso della possibilità di definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, in esito alla trattazione della domanda cautelare;

Visti gli artt. 85, commi 4, 5, e 6, e 87, comma 3, c.p.a.;
Svolgimento del processo - Motivi della decisione

CONSIDERATO che:

- con atto notificato il 6 novembre 1996 e depositato il 7 dicembre seguente, il sig. S.F. in qualità di proprietario del fondo in C.da P., via D. n. 10 (ex n. 27), in catasto al foglio (...), p.lle (...) e (...), ha impugnato, al fine dell'annullamento, l'ordinanza sindacale n. 3543 del 3.10.1996, notificatagli in data 15.10.1996, di accertamento dell'inottemperanza alla demolizione del manufatto realizzato sul predetto fondo, nel 1982, entro la fascia di inedificabilità assoluta dei 150 m dalla battigia (dato non contestato) e la presupposta ingiunzione di demolizione n. 9/96/VE del 9.3.1996, deducendo: la nullità della notificazione di quest'ultima perché compiuta attraverso il messo comunale la cui firma apposta sulla relata di notifica sarebbe illeggibile; l'omessa valutazione delle osservazioni presentate in sede procedimentale avverso la comunicazione del parere sfavorevole della Commissione di recupero edilizio alla concessione della sanatoria; la non opponibilità ai privati del vincolo d'inedificabilità assoluta ex art. 15, lett. a) della L.R. n. 78 del 1976 in mancanza del recepimento nello strumento urbanistico generale; in subordine, la tendenziale edificabilità del fondo, previa approvazione di un piano di lottizzazione, perché intercluso e ubicato in un contesto ormai totalmente urbanizzato; l'inapplicabilità, ratione temporis, della sanzione demolitoria;

- con istanza del 7 dicembre 1996, l'avv. S.V., difensore del ricorrente, chiedeva la fissazione dell'udienza pubblica di discussione del ricorso;

- in data 20 aprile 2000, a seguito di revoca del mandato originariamente conferito all'avv. S.V., si è costituito in giudizio il nuovo difensore, l'avv. G.M., con nuova e diversa elezione di domicilio, in via La F. n. 13/C;

- in data 28 aprile 2010, l'avv. G.M. ha presentato una nuova istanza di fissazione dell'udienza pubblica per la discussione del ricorso;

- con D.P. n. 1510 del 2013 del 20 novembre 2013, il giudizio è stato dichiarato estinto per perenzione ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, dell'allegato 3 ("Norme transitorie"), c.p.a., di cui è stata data comunicazione il 22 novembre seguente, all'indirizzo pec del precedente difensore, avv. S.V.: "salvatore.vulpetti@avvocatitrapani.legalmail.it";

- il 25 ottobre 2019, M.T.S. e G.F., in qualità di eredi (moglie e figlio) del defunto S.F., si sono costituiti in giudizio con il patrocino di un nuovo difensore, l'Avv. Nicola Messina e, il giorno 26 seguente, hanno depositato l'atto di opposizione alla perenzione in epigrafe, deducendo che il D.P. n. 1510 del 2013 non sarebbe stato loro notificato personalmente, né al domicilio eletto presso il procuratore costituito, l'Avv. G.M.; hanno presentato anche la domanda cautelare al fine della sospensione degli atti impugnati con il ricorso, poiché con nota prot. n. (...) del 29.4.2019, notificata in data 13.5.2019 all'odierna ricorrente M.T.S., il Comune di Erice ha ordinato lo sgombero immediato dell'immobile di che trattasi, al fine della sua demolizione, in quanto abusivo e già acquisito al patrimonio comunale;

CONSIDERATO che, con D.P. n. 1065 del 30 settembre 2019, è stata accolta la domanda di sospensione cautelare ex art. 56, c.p.a., fino alla trattazione dell'opposizione alla perenzione;

CONSIDERATO che il Comune di Erice si è costituito in giudizio, con memoria del 30 ottobre 2019, rappresentando, in fatto, che la ricorrente, dopo avere ricevuto, in data 13.5.2019, la notifica dell'ordine di sgombero, ha comunicato, con nota del 24 settembre 2019, che avrebbe provveduto alla demolizione in proprio con avvio dei lavori il giorno 7.10.2019 e a ciò è stata autorizza con nota prot. n. (...) del 1 ottobre 2019, a condizione che tale demolizione si concludesse entro il giorno 14 seguente; in diritto, ha preliminarmente eccepito l'irricevibilità dell'impugnazione dell'ordinanza di demolizione perché tardiva, l'inammissibilità del ricorso per omessa impugnazione del presupposto diniego di sanatoria prot. n. (...), comunicato con nota n. 635/1996, oltre che l'improcedibilità perché sarebbe venuto meno l'interesse per dichiarata acquiescenza all'ordine di demolizione (i cui effetti non sono mai stati sospesi) e, comunque, per difetto di legittimazione attiva e carenza di interesse degli odierni ricorrenti, che non sarebbero mai divenuti proprietari iure successionis dell'immobile, per il quale è lite, ormai acquisito al patrimonio comunale a seguito dell'inottemperanza alla demolizione da parte dell'allora proprietario e ricorrente originario, deceduto nel 2018; ha poi evidenziato la natura non provvedimentale dell'atto ricognitivo dell'acquisizione del bene al patrimonio e della successiva comunicazione di sgombero, e, infine, ha argomentato in ordine all'infondatezza nel merito del gravame chiedendo, dunque, la declaratoria d'inammissibilità e infondatezza, sia dell'opposizione al decreto decisorio di perenzione n. 1510/2013, sia del ricorso;

RITENUTO che può essere accolta l'opposizione al decreto di perenzione n. 1510/2013 del 20.11.2013 poiché effettivamente del predetto decreto è stata data comunicazione il 22 novembre seguente, unicamente all'indirizzo pec del precedente difensore, avv. S.V., e dal dettaglio del fascicolo telematico non risulta essere stato notificato personalmente ai ricorrenti, né al domicilio eletto presso il nuovo procuratore costituito, l'Avv. G.M.;

RITENUTO, preliminarmente, che il ricorso è in parte irricevibile e in parte inammissibile.

Sussistono, invero, i profili di inammissibilità eccepiti dal Comune resistente poiché:

- non risulta essere stato impugnato il parere negativo prot. n. (...) del 30 novembre 1995 espresso dalla Commissione per il recupero edilizio (l'immobile ricade all'interno della fascia di inedificabilità dei mt. 150 dalla battigia, ai sensi dell'art. 15, lettera a), della L.R. n. 78 del 1976), comunicato con nota del Sindaco n. 635 del 5 gennaio 1996 ed espressamente richiamato nell'ordine di demolizione che, secondo un costante e pacifico orientamento giurisprudenziale, condiviso dal Collegio anche riguardo al caso di specie, equivale a rigetto dell'istanza di concessione edilizia in sanatoria essendo manifestazione dell'inequivoco contrario avviso dell'Amministrazione (cfr. T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. III, 6 aprile 2012, n.744
T.A.R. Sicilia Palermo, Sez. III, Sent., (data ud. 28/03/2012) 06/04/2012, n. 744
; Cons. Stato, Sez. VI, 17 maggio 2006, n. 2862; Cons. Stato, Sez. V, 5 giugno 1991, n. 888; T.A.R. Basilicata, Potenza, sez. I, 14 gennaio 2011, n. 28; T.A.R. Piemonte, Sez. I, 4 settembre 2009, n. 2253; T.A.R. Trentino Alto Adige, Bolzano, 25 luglio 2000 n. 200);

- in ogni caso, è stata tardivamente impugnata la conseguenziale ingiunzione di demolizione n. 9/96/VE del 9.3.1996, di cui parte ricorrente ammette di avere avuto notificazione in data 12.4.1996 - quindi, la piena conoscenza - seppure ne contesta, quale vizio autonomo, la modalità di effettuazione attraverso un messo comunale la cui firma sarebbe illeggibile;

- l'inoppugnabilità dei predetti atti presupposti determina l'inammissibilità dell'impugnazione dell'atto di accertamento d'inottemperanza (e di tutti gli atti conseguenziali) che, secondo il prevalente e condiviso orientamento giurisprudenziale, assume natura dichiarativa in quanto dà atto dell'effetto ablatorio prodottosi ipso iure per l'inutile decorso del termine per ottemperare, ossia il trasferimento automatico al patrimonio comunale delle opere abusive e dell'area di sedime, e ciò rende anche irrilevante la circostanza che successivamente l'interessato proceda alla demolizione dell'immobile essendosi l'effetto acquisitivo già prodotto al momento del decorso del termine di novanta giorni (v. Cons. Stato, sez. IV, 29/9/2017, n. 4547
Cons. Stato, Sez. IV, Sent., (data ud. 27/06/2017) 29/09/2017, n. 4547
); la notifica dell'accertamento dell'inottemperanza, infatti, esplica una duplice funzione: costituisce il necessario titolo per la concreta immissione nel possesso da parte dell'ente comunale qualora l'interessato non intenda spontaneamente spogliarsi del bene e consente al Comune la relativa trascrizione nei registri immobiliari (art. 2644 c.c.) (cfr., ex multis, Cons. Stato, sez. IV, 19/10/2017, n. 4837
);

RITENUTO che da ciò consegue l'inammissibilità per carenza d'interesse di tutti i vizi dedotti formalmente avverso il predetto atto di accertamento dell'inottemperanza e il presupposto ordine di demolizione, ma, in sostanza, diretti, esclusivamente, a contestare la legittimità del diniego di sanatoria, si ribadisce, ormai divenuto inoppugnabile;

RITENUTO, per mera completezza, che i vizi dedotti avverso il diniego di sanatoria sono comunque infondati, poiché:

- come questo Tribunale ha già avuto modo di affermare in fattispecie analoghe, la notifica dei provvedimenti emessi dal Sindaco nell'esercizio del potere di vigilanza edilizio - urbanistico può essere effettuata a mezzo di messo comunale: detta notificazione, pertanto, deve ritenersi pienamente legittima (cfr. T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. III, 5/7/2012, n.1393
T.A.R. Sicilia Palermo, Sez. III, Sent., (data ud. 16/05/2012) 05/07/2012, n. 1393
; sez. I, 8 luglio 2002, n. 1936; sez. II, 1 aprile 1998, n. 676). Inoltre, in conformità all'orientamento giurisprudenziale ormai consolidato della Corte di Cassazione, la nullità di un atto non dipende dall'illeggibilità della firma di chi si qualifichi come titolare di un pubblico ufficio, "ma dall'impossibilità oggettiva di individuare l'identità del firmatario, senza che rilevi la soggettiva ignoranza di alcuni circa l'identità dell'autore dell'atto", con la conseguenza che, nel caso di sottoscrizione illeggibile della relata di notificazione spetta al destinatario superando la presunzione che il sottoscrittore aveva il potere di apporre la firma, dimostrare la non autenticità della sottoscrizione o l'insussistenza della qualità indicata (o comunque del potere esercitato) e, pertanto, in assenza di una tale dimostrazione - così come nel caso di specie - "va escluso il vizio di nullità, e a maggior ragione di inesistenza, della notificazione" (v. Cass., sez. V, 6 maggio 2015, n. 9036
, in materia di notificazione di atti tributari, ma in applicazione di principi di portata generale);

- è principio giurisprudenziale pacifico che il vincolo di inedificabilità assoluta entro la fascia di rispetto di 150 metri dalla battigia, derivante dalla L.R. 12 giugno 1976, n. 78, è immediatamente applicabile nei confronti dei soggetti privati a prescindere dall'atto normativo comunale di recepimento (cfr., ex multis e da ultimo, T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. III, 16/8/2018, n. 1805
T.A.R. Sicilia Palermo, Sez. III, Sent., (data ud. 06/07/2018) 16/08/2018, n. 1805
);

- l'asserita urbanizzazione di fatto e la natura interclusa del fondo non sono circostanze che consentono di derogare al vincolo assoluto d'inedificabilità dei 150 m dalla battigia ex art. 15, lett. a), della L.R. n. 78 del 1976;

- sia sotto la vigenza della L.R. n. 71 del 1978 (v. art. 49 "Sanzioni principali", comma 1, "Le opere eseguite in totale difformità o in assenza della concessione devono essere demolite, a cura e spese del proprietario, entro il termine fissato dal sindaco con ordinanza") sia della L. n. 47 del 1985, alla "realizzazione di opere abusive senza concessione consegue - come nella specie - l'adozione da parte del sindaco dell'ordinanza di demolizione" (cfr. da ultimo, Cons. giust. amm., 10/2/2014, n.68);

RITENUTO, per quanto sopra, che, in conclusione:

- va accolta l'opposizione al decreto di perenzione n. 1510/2013 del 20.11.2013;

- il ricorso va dichiarato irricevibile quanto alla domanda di annullamento dell'ingiunzione di demolizione n. 9/96/VE del 9.3.1996 e inammissibile in ordine all'atto di accertamento dell'inottemperanza n. 3543 del 3.10.1996, con salvezza di tutti gli atti impugnati;

RITENUTO che le spese di lite vanno poste a carico di parte ricorrente e si liquidano in favore della resistente Amministrazione comunale tenuto conto del valore indeterminabile della controversia e della media complessità delle questioni giuridiche affrontate, avendo riguardo ai minimi tariffari del D.M. n. 55 del 2014 relativamente alla fase di studio e alla fase introduttiva; non si procede alla liquidazione della fase istruttoria, in quanto la stessa non è stata concretamente svolta, né della fase decisionale in ragione della mancata produzione di memorie conclusive;
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando:

- accoglie l'opposizione al decreto di perenzione n. 1510/2013 del 20.11.2013;

- dichiara il ricorso, come in epigrafe proposto, in parte irricevibile e in parte inammissibile, nei sensi di cui in motivazione;

- condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore del Comune resistente, liquidate in Euro 3.000,00 (Euro tremila/00) oltre accessori di legge se dovuti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Conclusione

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2019 con l'intervento dei magistrati:

Maria Cristina Quiligotti, Presidente

Anna Pignataro, Consigliere, Estensore

Calogero Commandatore, Referendario
Avv. Antonino Sugamele

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