Decreto Coronavirus: l’avvocato che ha figli minori può chiedere il rinvio dell’udienza?
TAR Lombardia - Brescia, sez. I, decreto n. 50/20; depositato il 3 marzo 2020
TAR Lombardia - Brescia, sez. I, decreto 2 – 3 marzo 2020, n. 50
Presidente Gabbricci
Visti il ricorso e i relativi allegati;
visto il decreto con cui è stata fissata per il 4 marzo 2020 l'udienza di discussione dell'istanza cautelare proposta,
Vista l'istanza depositata quest'oggi dal difensore di parte ricorrente, del seguente letterale tenore: «ISTANZA DI RINVIO UDIENZA DI DISCUSSIONE Io sottoscritto Avv. Roberto Pederzoli del Foro di Reggio Emilia, in qualità di procuratore di -OMISSIS-…viste le ordinanze Ministeriali d'intesa con i Presidenti delle Regioni (sia Lombardia che Emilia Romagna) tra le quali “costituisce legittimo impedimento la mancata comparizione del genitore avvocato, volta alla tutela dei minori”, visto che il sottoscritto ha due figlie di età minore (-omissis- -omissis-); CHIEDO che la S.V. Voglia disporre un breve RINVIO udienza per la discussione del ricorso»;
Considerato che il D.P.C.M. 1 marzo 2020, che da oggi 2 marzo regola la materia, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” non sembra contenere disposizioni del tenore citato dal difensore, né altre consimili;
che, altresì, né l'ordinanza 21 febbraio 2020, né l'ordinanza 23 febbraio 2020, assunte dal Ministero della Salute, d'intesa con il presidente della Regione Lombardia, peraltro entrambe scadute, sembrano contenere simili prescrizioni, mentre è totalmente irrilevante quanto disposto per il territorio della Regione Emilia Romagna;
che l'istanza, per il suo contenuto, non può pertanto allo stato che essere respinta;
che va per completezza aggiunto come il presidente della Sezione staccata di Brescia del T.A.R. Lombardia, nel suo decreto 24 febbraio 2020, ha tra l'altro ricordato come “quanto alla camera di consiglio fissata per l'emanazione delle misure cautelari collegiali, a' sensi dell'art. 55, VII comma, i difensori sono sentiti solo se ne facciano richiesta; egualmente, il ricorso chiamato all'udienza pubblica è assegnato a sentenza pur se i difensori non compaiano; né tali assenze possono interferire sull'esito della controversia. Così, con riguardo alla presente situazione, sempre per ridurre i rischi di contaminazione, si deve suggerire ai difensori d'intervenire personalmente all'udienza, pubblica o camerale, solo se ritengano particolarmente rilevante l'integrazione orale delle difese scritte. È comunque preferibile che essi – possibilmente con atto congiunto, trasmesso alla Segreteria della Sezione staccata - segnalino preventivamente, sia al Collegio, sia alle controparti, se parteciperanno o meno all'udienza e, quanto alle cause trattate in fase cautelare, anche se fanno istanza o se motivatamente si oppongono alla decisione delle stesse con sentenza semplificata, fermo che la decisione se definire la controversia con una pronuncia in forma semplificata appartiene esclusivamente alla competenza del Collegio”;
P.Q.M.
Rigetta, allo stato, l'istanza di rinvio.
Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1, 2 e 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, manda alla Segreteria di procedere, in caso di riproduzione in qualsiasi forma, all'oscuramento delle generalità del ricorrente, del difensore e delle figlie minori citate nel presente decreto.
01-04-2020 20:39
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