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Sentenza

Consiglio di Stato: la bocciatura nella scuola media secondaria è un'eccezio...
Consiglio di Stato: la bocciatura nella scuola media secondaria è un'eccezione.
Cons. Stato Sez. VI, Sent., (ud. 21-05-2020) 18-06-2020, n. 3906


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2335 del 2020, proposto da

-OMISSIS- e -OMISSIS- in qualità di esercenti La responsabilità genitoriale sulla figlia minore, rappresentati e difesi dagli avvocati Domenico Dodaro, Serena Cianciullo, Pietro Mussato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca, Istituto Comprensivo Statale di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Prima) n. -OMISSIS-/2020, resa tra le parti.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca e di Istituto Comprensivo Statale di -OMISSIS-;

Visti tutti gli atti della causa;,

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 maggio 2020 il Cons. Giovanni Orsini.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione

1. I signori -OMISSIS- e -OMISSIS-, genitori della minore -OMISSIS- -OMISSIS-, impugnano con l'appello in esame la sentenza indicata in epigrafe del Tar per l'Emilia-Romagna che ha respinto il ricorso da loro presentato per l'annullamento del documento di valutazione relativo all'anno scolastico 2018-2019 dell'11 giugno 2019 con il quale il dirigente scolastico della scuola secondaria di primo grado statale -OMISSIS- di -OMISSIS- ha comunicato che -OMISSIS- -OMISSIS-, frequentante la seconda classe, non era stata ammessa alla classe successiva.

Con l'ordinanza cautelare n. 1839 del 8 aprile 2020, la Sezione, confermando il decreto cautelare del 10 marzo 2020, ha sospeso l'esecutività della sentenza ritenendo sussistenti elementi di fondatezza del ricorso.

Precedentemente, in data 25 settembre 2019, la Sezione aveva accolto l'appello cautelare proposto dai ricorrenti e ammesso con riserva l'alunna alla classe terza, che quindi ha frequentato tale classe nel corso del presente anno scolastico.

2. L'appello deduce i seguenti motivi di gravame:

1) censura della sentenza nella parte in cui ritiene che la motivazione circa la non ammissione di -OMISSIS- -OMISSIS- sia supportato da un solido, argomentato ed adeguato impianto motivazionale (capo 9 della sentenza impugnata;

2) censura della sentenza nella parte in cui non ritiene necessario che la motivazione in merito alla non ammissione di un alunno di scuola secondaria di primo grado debba considerare un periodo superiore all'anno di riferimento (capo 9 della sentenza impugnata);

3) censura della sentenza nella parte in cui non ritiene fondato il terzo motivo di ricorso e non ha accertato la mancanza di specifiche azioni di recupero da parte dell'Istituto e la conseguente violazione e falsa applicazione dell'articolo 6, comma 3, del D.Lgs. n. 62 del 2017 (capo 11 della sentenza impugnata).

3. In data 16 aprile 2020 si è costituito in giudizio il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

4. Nell'udienza del 21 maggio 2020 la causa è stata trattenuta in decisione.

5. L'appello è fondato.

5.1. L'articolo 6 del D.Lgs. n. 62 del 2017 stabilisce al primo comma che gli alunni della scuola secondaria di primo grado sono ammessi alla classe successiva e all'esame conclusivo del primo ciclo, eccettuati alcuni casi specifici di grave sanzione disciplinare o di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline. In quest'ultimo caso è previsto dal comma 2 che il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione alla classe successiva o all'esame conclusivo del primo ciclo.

La Sezione ha già chiarito (sentenza n. 5917 del 2019) che, sulla base di tale normativa, la non ammissione alla classe successiva nella scuola media inferiore deve essere considerata un'eccezione, dato che anche quando si registri un'insufficiente acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline la non ammissione non è automatica ma "può" essere deliberata con adeguata motivazione. Inoltre, anche per le valutazioni finali oltre che per quelle periodiche il terzo comma dell'articolo 6 prevede che siano attivate specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento.

Non è condivisibile, quindi, la sentenza di primo grado nella parte in cui afferma che la disciplina vigente non preveda un esame complessivo del livello di apprendimento non limitato ad un periodo o anche ad un solo anno di riferimento. Infatti, la possibilità di attivare azioni di recupero richiede necessariamente che il consiglio scolastico valuti la possibilità che tale recupero non implichi la non ammissione all'anno successivo e che quindi estenda il proprio esame ad un arco temporale più ampio. D'altra parte la stessa circolare del Ministero n. 1865 del 2017 precisa che l'ammissione alle classi successive della scuola secondaria di primo grado è disposta, in via generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento di una o più discipline. La non ammissione è pertanto un'eccezione che si realizza solo all'esito negativo "dell'esame predittivo e ragionato delle possibilità di recupero in più ampio periodo scolastico" (cfr. la sentenza, già citata, n. 5917 del 2019). È evidente d'altra parte che tale esame complessivo non possa che essere svolto tenendo conto del livello di apprendimento raggiunto anche nei periodi immediatamente precedenti a quello nel quale si sono registrate le carenze eventualmente da recuperare.

Nel caso di specie, dalle pagelle dell'allieva -OMISSIS- -OMISSIS- relative sia al primo quadrimestre del secondo anno sia al secondo quadrimestre del primo anno emerge che le valutazioni del consiglio di classe erano state positive. Inoltre, a seguito delle decisioni assunte in sede cautelare, l'allieva sta frequentando la classe terza ottenendo nel corso del primo quadrimestre tutte valutazioni sufficienti o più che sufficienti nelle diverse discipline.

5.2. Passando alla disamina dei diversi motivi di appello, il Collegio ritiene che siano meritevoli di accoglimento i primi due motivi mediante i quali viene contestata la insufficiente motivazione con cui il consiglio di classe ha supportato la decisione di non ammissione alla classe successiva.

Nel verbale relativo allo scrutinio finale si rilevano le insufficienze riportate dall'alunna in diverse materie, le assenze che non hanno consentito il recupero delle lacune riscontrate, nonostante lo svolgimento dei corsi di recupero organizzati dalla scuola e la costante opera di informazione che la scuola ha svolto nei confronti dei genitori anche con il coinvolgimento dei servizi sociali.

Prescindendo dalle censure che gli appellanti rivolgono ad alcuni vizi specifici di tali motivazioni, che non avrebbero dato conto dell'esito delle strategie di miglioramento dei livelli di apprendimento e della mancata disponibilità per i genitori dei documenti richiamati (contenute anche nel terzo motivo di appello, che può essere assorbito), ciò che appare dirimente è la assenza di quella valutazione complessiva dell'andamento scolastico dell'allieva che, sulla base di una corretta interpretazione delle norme, deve caratterizzare la scuola dell'obbligo.

Come già sottolineato, i risultati ottenuti nei periodi immediatamente precedenti a quello "critico", costituito dal secondo quadrimestre della seconda classe, avrebbero dovuto indurre il consiglio di classe a compiere una approfondita istruttoria di carattere globale e a indicare espressamente le ragioni per le quali ciò nonostante si ritenesse di adottare la decisione "eccezionale" di non ammissione in luogo di quella di ammissione (sia pure con la riserva del recupero nell'anno successivo) che la stessa circolare del Ministero già citata considera debba essere disposta "in via generale" anche in presenza di non sufficienti livelli di apprendimento in talune discipline.

6. Alla luce di tali considerazioni e tenendo nel dovuto conto la situazione in atto, che vede l'allieva frequentare positivamente la classe terza ormai in via di conclusione, l'appello deve essere accolto per difetto di istruttoria e di motivazione del provvedimento impugnato e, per l'effetto, in riforma della sentenza del Tar indicata in epigrafe, è accolto il ricorso di primo grado.

Sussistono giusti motivi per compensare le spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, in riforma della sentenza del Tar impugnata, è accolto il ricorso di primo grado.

Spese del doppio grado di giudizio compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, all'articolo 52, commi 1, 2 e 5, e all'articolo 2-septies, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 maggio 2020 con l'intervento dei magistrati:

Sergio De Felice, Presidente

Diego Sabatino, Consigliere

Bernhard Lageder, Consigliere

Alessandro Maggio, Consigliere

Giovanni Orsini, Consigliere, Estensore
Avv. Antonino Sugamele

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